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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28110/2021

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e Rep.

ORDINANZA k,01\-9 sul ricorso iscritto al n. 9058/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato CO t-CA al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 22 novembre 2019 n. 1824/05/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 22 novembre 2019 n. 1824/05/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2008 in dipendenza dell'indeducibilità di costi non documentati, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 26 ottobre 2015 n. 1620/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che il contribuente non poteva produrre in giudizio la documentazione richiestagli dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di accertamento, non avendo dedotto alcun precedente impedimento per causa a lui non imputabile; che l'emanazione dell'avviso di accertamento non doveva essere preceduta dall'instaurazione di un contraddittorio preventivo nei confronti del contribuente; che la delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento era stata conferita mediante l'ordine di servizio con l'indicazione della qualifica ricoperta dai funzionari incaricati; che H contribuente non aveva dedotto l'esistenza di cause di non punibilità; che la colpevolezza del contribuente era individuabile nella volontaria omissione della documentazione dei costi ritenuti indeducibili.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'instaurazione di un contraddittorio preventivo (con la redazione di un processo verbale di contestazione) non fosse necessaria ai fini dell'emanazione dell'avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 24 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse esclusa dall'inottemperanza alla richiesta della medesima in sede di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'accertamento in via induttiva di maggiori ricavi escludesse il necessario riconoscimento di maggiori costi. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793).

Aggiungasi che la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (applicabile non soltanto in materia di IVA, ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali c.d. a tavolino, espletati autonomamente dall'amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8246; Cass., Sez. 6"- 5, 13 dicembre 2019, n. 32842).

In particolare, poi, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 non opera nell'ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2019, nn. 34210 e 34214; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21694 e 21695; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2020, nn. 23823 e 23824; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1445; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n.6619; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2021, n. 8691; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9219). 1.2 Nella specie, tuttavia, pur trattandosi di accertamento "a tavolino", il contribuente non ha dedotto - almeno in relazione all'IVA - una specifica e concreta lesione del diritto di difesa, non avendo indicato le ragioni di merito che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo.

Non a caso, i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento riguardavano l'osservanza di formalità procedimentali ovvero l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. Anche il secondo motivo è infondato. 2.1 L'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilità, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2016, n. 27069; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10670; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2018, n. 16548; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26646; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6617). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha accertato che il contribuente non aveva dedotto l'impossibilità a produrre i documenti richiesti dall'amministrazione Finanziaria in sede amministrativa (esibizione delle fatture, degli ordini di acquisto, dei registri e libri contabili, della documentazione inerente i pagamenti d'impresa) per causa a lui non imputabile, per cui ne è stata correttamente desunta la preclusione all'utilizzabilità in sede processuale.

3. Del pari, il terzo motivo non merita accoglimento. 3.1 Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento induttivo c.d. puro, l'amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2018, n. 26748; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19191; Cass., Sez. 5", 7 febbraio 2020, nn. 2895 e 2896; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2020, n. 5800; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29074; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2021, n. 2581).

Per cui, in tema di imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo c.d puro ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, mentre in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22868; Cas., Sez. 5^, 9 novembre 2018, nn. 28657 e 28658; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28697; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2020, n. 8590; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, nn. 21694, 21695 e 21696; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2020, n. 23093; Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2021, nn. 11396, 11397 e 11398). 3.2 Nella specie, i maggiori redditi non erano stati accertati in via induttiva, ma erano derivati dalla mera indeducibilità dei costi non giustificati da idonea documentazione.

Pertanto, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo di non dover operare la detrazione dai maggiori ricavi di costi determinati in misura forfettaria.

4. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di C 5.600,00, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ORDINANZA k,01\-9 sul ricorso iscritto al n. 9058/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato CO t-CA al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 22 novembre 2019 n. 1824/05/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 22 novembre 2019 n. 1824/05/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2008 in dipendenza dell'indeducibilità di costi non documentati, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il 26 ottobre 2015 n. 1620/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto che il contribuente non poteva produrre in giudizio la documentazione richiestagli dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di accertamento, non avendo dedotto alcun precedente impedimento per causa a lui non imputabile; che l'emanazione dell'avviso di accertamento non doveva essere preceduta dall'instaurazione di un contraddittorio preventivo nei confronti del contribuente; che la delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento era stata conferita mediante l'ordine di servizio con l'indicazione della qualifica ricoperta dai funzionari incaricati; che H contribuente non aveva dedotto l'esistenza di cause di non punibilità; che la colpevolezza del contribuente era individuabile nella volontaria omissione della documentazione dei costi ritenuti indeducibili. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'instaurazione di un contraddittorio preventivo (con la redazione di un processo verbale di contestazione) non fosse necessaria ai fini dell'emanazione dell'avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 24 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente non fosse esclusa dall'inottemperanza alla richiesta della medesima in sede di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. 3. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'accertamento in via induttiva di maggiori ricavi escludesse il necessario riconoscimento di maggiori costi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (da ultima: Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793). Aggiungasi che la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (applicabile non soltanto in materia di IVA, ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali c.d. a tavolino, espletati autonomamente dall'amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8246; Cass., Sez. 6"- 5, 13 dicembre 2019, n. 32842). In particolare, poi, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 non opera nell'ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2019, nn. 34210 e 34214; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, n. 21694 e 21695; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2020, nn. 23823 e 23824; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1445; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n.6619; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2021, n. 8691; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9219). 1.2 Nella specie, tuttavia, pur trattandosi di accertamento "a tavolino", il contribuente non ha dedotto - almeno in relazione all'IVA - una specifica e concreta lesione del diritto di difesa, non avendo indicato le ragioni di merito che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo. Non a caso, i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento riguardavano l'osservanza di formalità procedimentali ovvero l'irrogazione delle sanzioni amministrative. 2. Anche il secondo motivo è infondato. 2.1 L'omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall'amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l'eventuale deroga all'inutilizzabilità, deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell'atto introduttivo di primo grado (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2016, n. 27069; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10670; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2018, n. 16548; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26646; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3442; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6617). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha accertato che il contribuente non aveva dedotto l'impossibilità a produrre i documenti richiesti dall'amministrazione Finanziaria in sede amministrativa (esibizione delle fatture, degli ordini di acquisto, dei registri e libri contabili, della documentazione inerente i pagamenti d'impresa) per causa a lui non imputabile, per cui ne è stata correttamente desunta la preclusione all'utilizzabilità in sede processuale. 3. Del pari, il terzo motivo non merita accoglimento. 3.1 Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento induttivo c.d. puro, l'amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 23 ottobre 2018, n. 26748; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19191; Cass., Sez. 5", 7 febbraio 2020, nn. 2895 e 2896; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2020, n. 5800; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29074; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2021, n. 2581). Per cui, in tema di imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo c.d puro ex art. 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, mentre in caso di accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22868; Cas., Sez. 5^, 9 novembre 2018, nn. 28657 e 28658; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28697; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2020, n. 8590; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2020, nn. 21694, 21695 e 21696; Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2020, n. 23093; Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2021, nn. 11396, 11397 e 11398). 3.2 Nella specie, i maggiori redditi non erano stati accertati in via induttiva, ma erano derivati dalla mera indeducibilità dei costi non giustificati da idonea documentazione. Pertanto, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo di non dover operare la detrazione dai maggiori ricavi di costi determinati in misura forfettaria. 4. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di C 5.600,00, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovu
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