CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00916/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso dedotto è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asserisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 343 cod. pen. [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 4-5 della sentenza impugnata)]; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]