Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1969

Cassazione n. 36700/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) che ha chiarito che, seppur fossero presenti difformità sul tesserino sequestrato, questo risultava idoneo a indurre in errore chi si trovava ad esaminarlo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. la detenzione di un contrassegno (nella specie un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore) ancorché attualmente non più in dotazione alle forze dell'ordine, ma che ne simuli la funzione, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep.2022, Magini, Rv. 282472); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, essendo le modalità di detenzione tali da rivelare la destinazione all'uso non lecito del segno distintivo, conservato tra gli altri documenti ed emerso solo nel corso del controllo; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto i Giudici dell'Appello correttamente hanno escluso l'applicazione della fattispecie in esame non sussistendo tutti gli elementi previsti dalla norma (si vedano, pagg. 4-5); Considerato che il quarto motivo- con cui il ricorrente denunzia inosservanza di norma processuale in relazione alla perquisizione e al sequestro del documento - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) che ha chiarito che, seppur fossero presenti difformità sul tesserino sequestrato, questo risultava idoneo a indurre in errore chi si trovava ad esaminarlo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. la detenzione di un contrassegno (nella specie un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore) ancorché attualmente non più in dotazione alle forze dell'ordine, ma che ne simuli la funzione, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep.2022, Magini, Rv. 282472); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, essendo le modalità di detenzione tali da rivelare la destinazione all'uso non lecito del segno distintivo, conservato tra gli altri documenti ed emerso solo nel corso del controllo; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto i Giudici dell'Appello correttamente hanno escluso l'applicazione della fattispecie in esame non sussistendo tutti gli elementi previsti dalla norma (si vedano, pagg. 4-5); Considerato che il quarto motivo- con cui il ricorrente denunzia inosservanza di norma processuale in relazione alla perquisizione e al sequestro del documento - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobr
Sentenza Cassazione n. 36700/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris