CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata, per l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. uditi difensori: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 21.3.2018 dal Tribunale di Livorno, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato al capo A), perché il fatto non sussiste, e, di conseguenza, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi sei di reclusione e quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione per le residue imputazioni: - [OSCURATO:PERSONA], di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della società FINEMISA s.r.I. (capo A) e di bancarotta fraudolenta documentale, nonché da aggravamento del dissesto per omessa, tempestiva richiesta di procedere concorsualmente, relativamente al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo B); - [OSCURATO:PERSONA], di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo A), essendo stato egli già assolto dai reati di cui al capo B), per non aver commesso il fatto. Gli imputati avevano il ruolo, quanto alla società FINEMISA, di amministratori e gestori di fatto; per la società [OSCURATO:PERSONA], essi erano, rispettivamente, amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA]) e amministratore e gestore di fatto ([OSCURATO:PERSONA]) ed erano stati entrambi già assolti in primo grado anche dalla contestazione, contenuta sempre al capo A), di ricorso abusivo al credito nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. per insussistenza del fatto (anche un terzo coimputato, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto in primo grado, quale amministratore di diritto della FINEMISA s.r.I., con formula "perché il fatto non costituisce reato"). Sono state ritenute sussistenti le aggravanti dell'aver commesso più fatti di bancarotta e della recidiva reiterata, che tuttavia non ha influito in alcun modo sulla pena, poiché non se ne è tenuto conto in sede di dosimetria sanzionatoria. La Corte territoriale ha diminuito, altresì, la durata delle pene accessorie fallimentari, già disposte in primo grado nei confronti di ciascuno dei due, nella misura di anni tre. 2. Avverso il provvedimento predetto hanno proposto ricorso gli imputati, tramite due distinti ricorsi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lera, deduce quattro motivi differenti. 2.1. Il primo argomento di censura evidenzia violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto agli imputati in relazione al fallimento FINEMISA, avuto riguardo: - all'elemento soggettivo del reato, erroneamente ritenuto coincidente con il solo dolo generico, laddove, invece, la disposizione dell'art. 216, comma secondo, n. 1, I. fall. prevede due distinte fattispecie, la prima a dolo specifico e la seconda a dolo generico;- alla invocata riqualificazione del reato nella fattispecie di bancarotta semplice documentale: il provvedimento impugnato non ha esplorato il coefficiente soggettivo necessario ad integrare l'ipotesi più grave, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avuto riguardo ai criteri attraverso i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile della irregolare tenuta della contabilità della fallita, come amministratore di fatto. 2.3. La terza censura evidenzia, in relazione al capo B), per cui è stato condannato soltanto [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché il provvedimento impugnato non mette sufficientemente a fuoco l'elemento soggettivo del reato ma soprattutto per la mancata riqualificazione della fattispecie in bancarotta semplice documentale. La tesi del ricorrente è che, in ragione della circostanza che l'unico creditore della fallita era costituito, sostanzialmente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società del tutto riferibile a [OSCURATO:PERSONA] - vi fosse una sorta di trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili della fallita-debitrice, a questi pure facente capo. 2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce, infine, sempre con riguardo al capo B, vizi di violazione di legge e di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta impropria da aggravamento del dissesto. Il ricorrente - secondo la ricostruzione delle sentenze di condanna - avrebbe lasciato proseguire l'attività senza mettere la società in liquidazione, ma in proposito si obietta che non è stata adeguatamente spiegata la colpa grave, coefficiente soggettivo minimo del reato, insieme alla prevedibilità dell'aggravamento del dissesto da parte dell'imputato, come conseguenza del ritardo nella richiesta di apertura della procedura di fallimento. Anzi, risulta che le condizioni della società [OSCURATO:PERSONA] non erano tali da poter richiedere il fallimento. 3. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto un unico motivo con cui denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla qualifica di amministratore di fatto che si è intesa abbinare al ruolo svolto dall'imputato all'interno della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente ritiene che, dalla stessa motivazione della sentenza d'appello, nella parte funzionale a sostenere la condanna del coimputato [OSCURATO:PERSONA], emerge come [OSCURATO:PERSONA] sia stato soltanto un dipendente-collaboratore del primo e che proprio questi fosse il dominus, imprenditore ed investitore, per quanto dichiarato da testimoni e dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso lamenta, altresì, omessa risposta ai motivi nuovi d'appello, nei quali si era rappresentata una lettura solo parziale delle dichiarazioni dei testimoni, delle quali si è utilizzata solo la porzione utile alla ricostruzione dell'affermazione di responsabilità del ricorrente; in particolare, le dichiarazioni del teste Sammartino avevano fatto esplicito riferimento alla mancanza di potere di firma del ricorrente ed al fatto che tutte le decisioni e la gestione societaria si concentrava nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]. Anche la testimonianza del m.11o Schettino sarebbe stata travisata per omissione, così come quelle dei direttori di banca che avevano avuto modo di interagire con la società e che avevano indicato in [OSCURATO:PERSONA] poco più di un'autista per [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime testimonianze, pur considerate espressamente dalla sentenza impugnata, non sono state ritenute capaci di insinuare, come sarebbe stato logico, quel ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato che segna il confine dietro il quale non può pervenirsi ad una condanna. [OSCURATO:SOCIETA], si contesta la motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo agli indicatori individuati come sintomatici del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, laddove, invece, si tratta di dati neutri e significativi solo di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società, quale tecnico. In particolare, si sarebbe valutato come significativo il suo ruolo di collaboratore di cantiere, svolto per la società Actelio, partecipata della fallita e, dunque, ente diverso da FINEMISA, erroneamente riconducendo a quest'ultima rapporti di credito facenti capo, invece, alla predetta Actelio. 4. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] Si procederà ad esaminare i due ricorsi separatamente. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, per le ragioni che si esporranno di seguito. 2. Il secondo motivo di ricorso, la cui preliminare valutazione è necessaria, vedendo sulla stessa attribuzione di un ruolo di responsabilità gestoria del ricorrente da cui desumere la sua possibilità di agire quale amministratore di fatto, è infondato. La Corte d'Appello, in verità, ha ampiamente motivato sulla qualità di amministratori di fatto, pressochè alla pari nel dividersi i compiti gestori, dei due odierni ricorrenti, indicati 9,ie come tali sulla base di plurime risultanze istruttorie (testimonianze e dichiarazioni del coimputato-amministratore di diritto, poi assolto, [OSCURATO:PERSONA]; indagini di polizia giudiziaria riferite dal mar. Schettino in udienza dibattimentale); con l'aggiunta, per [OSCURATO:PERSONA], del delinearsi di un ruolo di dominus delle risorse societarie, vera "mente" delle decisioni aziendali, in quanto amministratore e unico proprietario della [OSCURATO:SOCIETA]., società che, a sua volta, possedeva il 100% delle quote della fallita. La sentenza impugnata evidenzia come tale ruolo primario non sia stato negato neppure dal ricorrente, il quale si è limitato soltanto a sostenere la sua estraneità alla tenuta della contabilità, affidata a [OSCURATO:PERSONA]. E se la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, anche se richiedono, pur sempre, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Pertanto, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Non resta che prendere atto, dunque, della capacità logica della motivazione del provvedimento impugnato, con cui si fa eco alla conforme e coerente ricostruzione della sentenza di primo grado, nel sostenere il presupposto della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in capo al ricorrente, essendo stati indicati plurimi elementi sintomatici dell'inserimento organico del ricorrente con funzioni direttive nella compagine sociale della fallita, essendo stato anzi egli stesso indicato da tutti i testimoni come il "titolare effettivo" del potere decisionale aziendale. [OSCURATO:PERSONA], in proposito, rammenta soltanto la condivisa e stabile giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche in tema di bancarotta documentale (Sez. 5, n. 39593 del 20/5/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269).od,p 2.1. La questione relativa alla possibilità di configurare la responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui contestato al capo A si sposta, alla luce di quanto appena chiarito sub par. 2, dall'accertamento del ruolo di amministratore di fatto della fallita FINEMISA - da ritenersi adeguatamente argomentato - alla sussistenza delle condizioni di attribuibilità soggettive della condotta di reato al ricorrente, sulle quali si incentra il primo motivo di ricorso. Per economia, trattandosi di censure del tutto analoghe, è opportuno esaminare unitariamente anche la medesima questione sollevata in riferimento anche al capo B con il terzo motivo di ricorso. Ebbene, tali punti dell'impugnazione difensiva propongono una questione fondata e da tempo all'attenzione di questa Corte di legittimità. Si tratta della distinzione tra le due diverse ipotesi di reato previste dall'art. 216, comma secondo, I. fall. e relativa al differente atteggiarsi del coefficiente soggettivo nella loro descrizione normativa. Negli ultimi anni, infatti, è dominante l'indicazione ermeneutica secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Questa Corte, in sintesi, ha censurato più volte l'atteggiamento decisorio di merito che, a fronte dell'accertamento di condotte di occultamento delle scritture contabili, motiva sulla sussistenza del reato attraverso una "fusione" con la diversa condotta di irregolare tenuta delle stesse scritture, trasformando quest'ultima in evento dell'occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento. Anche nel caso sottoposto al Collegio il provvedimento impugnato è incorso nel vizio motivazionale appena stigmatizzato, per entrambe le contestazioni di bancarotta fraudolenta documentale contestate al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], vizio che si risolve in una non corretta applicazione della disciplina incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale, probabilmente dovuta ad un equivoco sulla portata della pronuncia di questa Sezione, citata dalla Corte d'Appello, secondo cui, quando siano contestate entrambe le ipotesi previste normativamente di bancarotta fraudolenta documentale, l'accertamento del dolo generico relativo alla tenuta irregolare delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari della società rende superfluo accertare il dolo specifico necessario ad integrare le condotte di cui alla prima parte dell'art. 216, comma secondo, I.fall. (Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271753: il principio riferisce il ragionamento ad una fattispecie a condotta alternativa). Tale orientamento non può essere posto a sostegno di opzioni che, di fronte ad un'ambigua contestazione ed alla prova che vi sia stata omessa, parziale tenuta dei libri contabili negli anni di vita della società fallita, quest'ultima condotta si risolva in una forma di irregolare tenuta di esse, cui sia necessario e sufficiente il coefficiente soggettivo doloso generico. Ed infatti, la bancarotta documentale "generica" prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/1/2020, Montanari, Rv. 278321, in cui la Corte ha precisato che, diversamente, la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata). In altre parole, la condotta di reato prevista dalla seconda parte dell'art.216, comma primo, n. 2, I. fall. ha ad oggetto una falsificazione ideologica, contestuale ed "interna" al singolo libro societario o alla singola scrittura contabile, mentre non si riferisce ad una valenza veritiera della complessiva documentazione contabile, che potrebbe conseguire da un omessa tenuta di uno o più libri o scritture contabili, per più o meno ampi periodi temporali di vita economica e giuridica della società e che, dunque, si configurerebbe come una condizione "esterna" a ciascun libro o scrittura societario, derivante dall'incoerenza complessiva di essi perché in parte del tutto mancanti (ad esempio, come nel caso più frequente in cui una parte della complessiva contabilità sia stata omessa nel suo tenimento ovvero sia stata omessa nel corso del tempo). In tale ipotesi, l'omessa tenuta di una parte dei libri o delle scritture contabili in un dato periodo temporale, ovvero di tutti i libri e le scritture contabili per un determinato periodo, accompagnata da altri periodi di vita sociale in cui tale documentazione, invece, si presenta regolarmente redatta e compilata, non integra il reato di irregolare tenuta in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio degli affari, fattispecie a dolo generico, bensì quello di omessa tenuta delle scritture contabili (quanto meno per determinati periodi), delitto a dolo specifico, che implica la necessità di accertare lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In conclusione, per quanto sinora esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla condanna del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi A e B dell'imputazione, in relazione ai quali dovrà essere specificata, in sede di rinvio, la condotta che si ritiene configurata e, in relazione ad essa, dovrà essere individuato il corretto coefficiente soggettivo di attribuibilità, secondo le indicazioni ermeneutiche già fornite. Non può esservi estensione degli effetti dell'accoglimento del ricorso al coimputato che, come vedremo, non ha impugnato la sentenza sotto il profilo dell'erronea indicazione dell'elemento soggettivo della fattispecie di reato contestata, trattandosi, appunto, di motivo esclusivamente personale, attinente all'atteggiamento volitivo dell'autore della condotta dolosa (vedi, in tema, Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). 2.2. Il terzo motivo di ricorso ed altra parte del primo motivo riguardano, invece, l'obiezione di mancata riqualificazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale, ascritte al ricorrente in relazione ai fallimenti di cui al capo A ed al capo B, nell'ipotesi semplice di cui all'art. 217 I. fall.. Orbene, i motivi devono ritenersi assorbiti nella decisione di annullamento dei punti della sentenza riferiti alla verifica dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiché, all'esito di tale valutazione, il giudice del rinvio valuterà anche i rapporti di interferenza tra le due ipotesi di reato, tenendo presente il principio cardine secondo cui integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (ex multis, Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915). 2.3. Il quarto motivo di ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Il ricorrente - secondo la ricostruzione delle sentenze di condanna - ha lasciato proseguire l'attività senza mettere la società in liquidazione, nonostante le gravi perdite verificatesi nel 2008 e nel 2009, immediatamente verificabili dal bilancio societario, con totale perdita del capitale sociale; la mancata ricapitalizzazione e la gestione continuata in dispregio dei chiari sintomi di crisi economica acuta hanno determinato l'aggravamento del dissesto. La Corte territoriale sottolinea come ciò sia vero quanto meno avuto riguardo al debito esistente verso l'Erario, per il crescere degli interessi e delle sanzioni sui tributi non versati, sì da determinare un passivo fallimentare pari ad oltre 80.000 euro, a fronte della totale assenza di attivo. Da tale ragioni si deduce con evidenza che la tesi sostenuta dal provvedimento impugnata è quella dell'esistenza chiara di una colpa grave da parte del ricorrente nel gestire tale situazione, colpa grave che rappresenta il coefficiente soggettivo minimo del reato. Appare adeguatamente motivata anche la connaturale prevedibilità dell'aggravamento del dissesto da parte dell'imputato, come conseguenza del ritardo nella richiesta di apertura della procedura di fallimento, per i macroscopici segnali di decozione dei quali si è detto.Gli argomenti difensivi sono in parte generici, poiché non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, in parte orientati a richiedere al Collegio un'inammissibile rivalutazione in fatto degli elementi di prova presenti nel tessuto motivazionale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. L'unico motivo, rivolto ad analizzare la posizione di amministratore di fatto del ricorrente ed a negarla, proponendo la tesi secondo cui egli sarebbe stato un mero dipendente del coimputato [OSCURATO:PERSONA], reale amministratore della fallita FINEMISA s.r.I., non ha pregio, tenuto conto dell'ampia motivazione del provvedimento impugnato circa il suo ruolo gestorio. Difatti, sono stati adeguatamente individuati indicatori non soltanto della sua collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della fallita, ma anche della sua capacità gestionale autonoma, della quale i giudici di merito - con una doppia pronuncia conforme su questo punto - si sono convinti grazie, in particolare, ad alcuni elementi di prova maggiormente significativi, dei quali si è dato conto. Tra questi, assumono un valore primario le dichiarazioni del coimputato dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], assolto sin dal primo grado quale amministratore di diritto della fallita, poiché ritenuto inconsapevole esecutore della gestione da parte di altri e mero prestanome (aveva le mansioni, in realtà, di autista di [OSCURATO:PERSONA]); questi ha affermato che fu proprio [OSCURATO:PERSONA] ad assumerlo come autista della società fallita, essendo colui il quale era delegato alle assunzioni per conto dell'ente, nonchè, poi, a sollecitarlo fortemente ad impegnarsi nel ruolo di amministratore di diritto, una volta visto lo stato di crisi societaria. La commercialista Manfredini, che tenne fino al 2009 le scritture contabili della società FINEMISA, ha indicato, altresì, proprio il ricorrente come l'unico soggetto al quale ella si riferiva per svolgere le proprie funzioni ed avere notizie sull'amministrazione della fallita; la professionista ha anche raccontato di aver potuto ascoltare lo stesso ricorrente autodefinirsi "gestore" della fallita ed ha constatato, poi, direttamente la sua qualifica per la piena conoscenza che egli dimostrava di tutti i problemi societari. Le testimonianze valorizzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] al fine di sminuirne il ruolo di amministratore di fatto, peraltro, sono ambigue nei contenuti riportati nel provvedimento impugnato e non certo determinanti nel senso voluto dal ricorrente: riferiscono, infatti, di impressioni soggettive ed estemporanee ("l'ho sempre visto come un tecnico.." dice uno dei due direttori di banca escussi, secondo quanto riportato nella sentenza d'appello). Anche gli esiti delle indagini, sui quali ha riferito il mar. Schettino, depongono nel senso di una capacità gestoria del ricorrente, il quale si presentava con bigliettini da visita che lo ricollegavano alla direzione generale non soltanto della fallita ma della capofila [OSCURATO:SOCIETA]. e di fatto gestiva tutte le società del gruppo insieme a [OSCURATO:PERSONA], come indicato anche dal curatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza impugnata mette in risalto come sia stato proprio il ricorrente, nel corso dell'esame dibattimentale, a mostrarsi a conoscenza di tutti i problemi economici e gestori della fallita ed a svelare, in sostanza, il suo ruolo di amministratore di fatto. Tutti gli elementi "indicatori" sinora elencati corrispondono senza dubbio al paradigma interpretativo che la giurisprudenza di legittimità individua come base dell'affermazione del ruolo di amministratore di fatto e, conseguentemente, pone a fondamento della responsabilità penale, in presenza della prova dei presupposti dei reati fallimentari (si rinvia al par. 2 per gli opportuni richiami giurisprudenziali). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale ascritta a [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi A) e B), ipotesi in relazione alle quali altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze dovrà svolgere nuovo esame. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto, fatti salvi i motivi dichiarati assorbiti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna alle spese dell'imputato che lo ha proposto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale ascritta a [OSCURATO:PERSONA] di cui ai capi A) e B), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. Rig