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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48397/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la recidiva reiterata anche dal giudice dell'appello (si veda pag. 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dato normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la recidiva reiterata anche dal giudice dell'appello (si veda pag. 1), non era né è decorso il termine di prescrizione, secondo quanto previsto dal dato normativo di cui agli artt. 99, 157, 161 e 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 48397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris