CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16698/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 2311/2015depositata il 04/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa (ora srl) avverso la sentenza della CTP di Messina che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2002 che aveva recuperato materiale imponibile con determinazione di maggiore IRES, IVA e IRAP, annullando le sanzioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la contribuente che, a sua volta , ha proposto due motivi di ricorso incidentale, contro il quale l’Agenzia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. della legge n. 197/2022, depositando copia della domanda con indicazione dell’avvenuto versamento dell’intero importo dovutonel corso del giudizio , e ha chiesto l’estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzionedel processo; spese a carico di