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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26856/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza del 15/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA in data 3/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli all'art. 640 bis cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione al punto D) dell'atto di appello.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che ha complessivamente ritenuto che l'impugnazione della parte fosse priva di critiche specifiche e puntuali quanto alla motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe del tutto omesso di motivare in relazione alle censure esposte nell'atto di appello con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti.1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccepita estinzione del reato in data antecedente la pronuncia della sentenza.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale circa il termine di prescrizione del reato sarebbe errata.

La Corte territoriale, senza peraltro fornire alcuna spiegazione sul punto, infatti, avrebbe individuato una data di commissione del reato, il 3/7/2012, diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, il 1/1/2012, che aveva espressamente indicato come termine di prescrizione il 1/9/2019.

Affermazioni queste con le quali i secondi giudici non si sarebbero confrontati addivenendo così, peraltro senza un contraddittorio tra le parti sul punto e senza fornire alcuna giustificazione, a una conclusione errata quanto alla data di consumazione del reato e circa il computo del termine di prescrizione.

1.3. Vizio di motivazione in relazione alla documentazione amministrativa prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti la Corte d'Appello.

2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

3. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il termine di prescrizione è interamente decorso.

1. Il reato contestato originariamente, quello di cui all'art. 316 ter cod. pen., era contestato genericamente "al 2011".

A fronte di tale indicazione il primo giudice in sentenza, diversamente qualificati i fatti come truffa aggravata, ha indicato come data di consumazione il giorno 10 gennaio 2012 e come data di prescrizione, tenuto conto di 60 giorni di sospensione, il 1° settembre 2019.

La Corte territoriale, prese le mosse da una diversa data di consumazione, il 3 luglio 2012 e calcolata una sospensione par ad anni 1, mesi 2 e giorni 12, per non meglio specificati rinvii chiesti dalla difesa tecnica e per l'emergenza sanitaria covid 19, ha ritenuto che i termini di prescrizione non fossero decorsi alla data di celebrazione dell'udienza, come sollecitato dalla difesa.

2. Nell'atto di ricorso la difesa deduce la violazione di legge quanto a tale conclusione evidenziando che la diversa data di consumazione del reato non sarebbe mai emersa e che in atti non vi sarebbe alcuna prova, documentale o dichiarativa, dalla quale poter desumere tale indicazione e che se ciò fosse emerso a seguito di un'attività di iniziativa del giudice d'appello questa sarebbe abnorme.

Sotto altro profilo, poi la diversa indicazione della data, in assenza di impugnazione dell'organo dell'accusa, costituirebbe una violazione del divieto di reformatio in peius.

3. La doglianza è fondata nei termini che seguono.

Come evidenziato dalla difesa e condiviso nelle conclusioni dal Procuratore Generale la diversa data di consumazione del reato indicata nella sentenza di appello non risulta essere emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale né, sul punto, considerata la diversa indicazione contenuta nel capo di imputazione, così come pure specificata nella sentenza di primo grado, risulta esserci stato un contraddittorio tra le parti.

Nel caso in cui la data di consumazione del reato sia indicata nel capo di imputazione, anche in forma c.d.

"aperta", d'altro canto, il giudice può modificare la data di consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015, Mele, Rv. 265512) La diversa data, invero, all'esito di una verifica del fascicolo effettuata da questa Corte come giudice del fatto processuale, risulta essere stata individuata dalla Corte territoriale sulla base di una richiesta inviata fuori udienza dal Presidente alla Guardia di Finanza al fine di conoscere la data in cui era stato effettuato l'ultimo bonifico a favore della ricorrente.

La risposta ricevuta dalla Guardia di Finanza, poi, non è stata oggetto di formale acquisizione tanto che sul punto non vi è stato alcun contraddittorio.

Ragioni questa per le quali deve ritenersi che il contenuto del documento ricevuto in difetto di intervento della parte pubblica con modalità illegittime sia inutilizzabile e che pertanto, peraltro in assenza in atti di ulteriori e differenti elementi dai quali poter determinare una data di consumazione del reato diversa da quella individuata dal giudice di primo grado, la Corte territoriale non aveva il potere di modificare in fatto l'imputazione e avrebbe dovuto di conseguenza dichiarare l'estinzione del reato per essere interamente decorso il termine di prescrizione.

Sotto altro profilo, d'altro canto, considerato che il motivo di ricorso ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase, deve comunque dichiararsi l'estinzione a oggi del reato, ciò anche volendo calcolare il decorso del termine dalla data indicata dalla Corte d'Appello.

Dagli atti, infatti, correttamente calcolati i periodi di sospensione (primo grado 60 giorni a cui vanno aggiunti mesi 10 e giorni 14 per il rinvio determinato dall'adesione dei difensori a una astensione delle udienza in appello e non i 63 giorni per la c.d emergenza covid) risulta che il termine di prescrizione è interamente decorso in data 16 luglio 2020 (data di consumazione 1/1/2012), ovvero il 18 luglio 2021 (se la data di consumazione fosse quella diversa indicata dalla Corte nel 3/7/2012).

4. La sentenza impugnata, in conclusione, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza del 15/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA in data 3/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli all'art. 640 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al punto D) dell'atto di appello. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che ha complessivamente ritenuto che l'impugnazione della parte fosse priva di critiche specifiche e puntuali quanto alla motivazione della sentenza di primo grado, avrebbe del tutto omesso di motivare in relazione alle censure esposte nell'atto di appello con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccepita estinzione del reato in data antecedente la pronuncia della sentenza. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale circa il termine di prescrizione del reato sarebbe errata. La Corte territoriale, senza peraltro fornire alcuna spiegazione sul punto, infatti, avrebbe individuato una data di commissione del reato, il 3/7/2012, diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, il 1/1/2012, che aveva espressamente indicato come termine di prescrizione il 1/9/2019. Affermazioni queste con le quali i secondi giudici non si sarebbero confrontati addivenendo così, peraltro senza un contraddittorio tra le parti sul punto e senza fornire alcuna giustificazione, a una conclusione errata quanto alla data di consumazione del reato e circa il computo del termine di prescrizione. 1.3. Vizio di motivazione in relazione alla documentazione amministrativa prodotta dalla difesa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanti la Corte d'Appello. 2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. 3. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il termine di prescrizione è interamente decorso. 1. Il reato contestato originariamente, quello di cui all'art. 316 ter cod. pen., era contestato genericamente "al 2011". A fronte di tale indicazione il primo giudice in sentenza, diversamente qualificati i fatti come truffa aggravata, ha indicato come data di consumazione il giorno 10 gennaio 2012 e come data di prescrizione, tenuto conto di 60 giorni di sospensione, il 1° settembre 2019. La Corte territoriale, prese le mosse da una diversa data di consumazione, il 3 luglio 2012 e calcolata una sospensione par ad anni 1, mesi 2 e giorni 12, per non meglio specificati rinvii chiesti dalla difesa tecnica e per l'emergenza sanitaria covid 19, ha ritenuto che i termini di prescrizione non fossero decorsi alla data di celebrazione dell'udienza, come sollecitato dalla difesa. 2. Nell'atto di ricorso la difesa deduce la violazione di legge quanto a tale conclusione evidenziando che la diversa data di consumazione del reato non sarebbe mai emersa e che in atti non vi sarebbe alcuna prova, documentale o dichiarativa, dalla quale poter desumere tale indicazione e che se ciò fosse emerso a seguito di un'attività di iniziativa del giudice d'appello questa sarebbe abnorme. Sotto altro profilo, poi la diversa indicazione della data, in assenza di impugnazione dell'organo dell'accusa, costituirebbe una violazione del divieto di reformatio in peius. 3. La doglianza è fondata nei termini che seguono. Come evidenziato dalla difesa e condiviso nelle conclusioni dal Procuratore Generale la diversa data di consumazione del reato indicata nella sentenza di appello non risulta essere emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale né, sul punto, considerata la diversa indicazione contenuta nel capo di imputazione, così come pure specificata nella sentenza di primo grado, risulta esserci stato un contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui la data di consumazione del reato sia indicata nel capo di imputazione, anche in forma c.d. "aperta", d'altro canto, il giudice può modificare la data di consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015, Mele, Rv. 265512) La diversa data, invero, all'esito di una verifica del fascicolo effettuata da questa Corte come giudice del fatto processuale, risulta essere stata individuata dalla Corte territoriale sulla base di una richiesta inviata fuori udienza dal Presidente alla Guardia di Finanza al fine di conoscere la data in cui era stato effettuato l'ultimo bonifico a favore della ricorrente. La risposta ricevuta dalla Guardia di Finanza, poi, non è stata oggetto di formale acquisizione tanto che sul punto non vi è stato alcun contraddittorio. Ragioni questa per le quali deve ritenersi che il contenuto del documento ricevuto in difetto di intervento della parte pubblica con modalità illegittime sia inutilizzabile e che pertanto, peraltro in assenza in atti di ulteriori e differenti elementi dai quali poter determinare una data di consumazione del reato diversa da quella individuata dal giudice di primo grado, la Corte territoriale non aveva il potere di modificare in fatto l'imputazione e avrebbe dovuto di conseguenza dichiarare l'estinzione del reato per essere interamente decorso il termine di prescrizione. Sotto altro profilo, d'altro canto, considerato che il motivo di ricorso ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase, deve comunque dichiararsi l'estinzione a oggi del reato, ciò anche volendo calcolare il decorso del termine dalla data indicata dalla Corte d'Appello. Dagli atti, infatti, correttamente calcolati i periodi di sospensione (primo grado 60 giorni a cui vanno aggiunti mesi 10 e giorni 14 per il rinvio determinato dall'adesione dei difensori a una astensione delle udienza in appello e non i 63 giorni per la c.d emergenza covid) risulta che il termine di prescrizione è interamente decorso in data 16 luglio 2020 (data di consumazione 1/1/2012), ovvero il 18 luglio 2021 (se la data di consumazione fosse quella diversa indicata dalla Corte nel 3/7/2012). 4. La sentenza impugnata, in conclusione, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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