CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5752/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 15 - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7581/2019, pubblicata in data 5 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso due atti di precetto, di identico contenuto, notificati dalla [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con i quali si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 826.361,32, oltre interessi di mora, importo derivante dal saldo debitore del contratto di finanziamento n. 3690037, stipulato in data 11 settembre 1998, e dal saldo debitore del contratto di finanziamento n. 4041280, stipulato in data 12 giugno 2003. L'adito Tribunale di Tivoli, riuniti i due giudizi di opposizione e disposta la c.t.u. contabile, accolse parzialmente l'opposizione, dichiarando la nullità degli atti di precetto per la parte eccedente l'importo di euro 738.886,40. 2. In esito all'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed all'appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte d'appello di Roma ha respinto il primo ed accolto il secondo. In particolare, i giudici di appello, dopo avere rilevato che le censure sollevate dagli appellanti si incentravano sia sulla statuizione del Tribunale che aveva ritenuto non provata la circostanza che la somma erogata nel 2003 fosse stata destinata ad estinguere il debito risultante dal primo rapporto di mutuo stipulato nel 1998, sia sul saldaconto n. 10000F, relativo al conto corrente intestato genericamente alla «[OSCURATO:PERSONA]», prodotto dall'appellata in sede di operazioni di c.t.u., che avrebbe dovuto provare che le somme derivanti dal secondo finanziamento erano destinate ad estinguere una precedente esposizione debitoria, hanno evidenziato che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata accertata, con autonoma ratio decidendi, l'avvenuta erogazione della somma mutuata con il secondo contratto di finanziamento rendeva inammissibile l'appello. Confermando che l'erogazione delle somme era effettivamente avvenuta e che era rimasto sfornito di prova l'assunto che l'importo oggetto del secondo finanziamento fosse stato in parte utilizzato per sanare altro debito, la Corte ha osservato che, a prescindere dalla efficacia probatoria del saldaconto invocato dagli appellanti, era rimasto privo di riscontro probatorio l'adempimento dell'obbligazione restitutoria; la lettura del documento, d'altro canto, fornendo riscontro dell'avvenuta esecuzione di un giroconto sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA], dimostrava che coloro che avevano ricevuto l'erogazione del finanziamento ne avevano potuto disporre materialmente eseguendo l'operazione di giroconto, ma ciò non comportava un onere a carico della Banca di dimostrare la destinazione delle somme ormai entrate nella piena disponibilità dei soggetti finanziati. Peraltro, tale questione era inammissibile ex art.345 cod. proc. civ., in quanto gli appellanti avevano contrastato la pretesa dell'ente finanziatore affermando che gli importi precettati erano superiori a quanto effettivamente dovuto senza mai allegare o ipotizzare un impiego indebito, da parte della appellata, delle somme erogate nel 2003. Infine, la Corte ha accolto l'appello incidentale, rilevando che la decisione del giudice di primo grado di ridurre gli importi dei tassi convenzionali fosse priva di motivazione e non supportata dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio. 3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione, rubricato: «ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. che disciplina la forma dell'atto di appello», i ricorrenti impugnano il capo della sentenza che dichiara l'inammissibilità del gravame per difetto di specifica impugnazione di autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado. Evidenziano che con i motivi di appello non avevano contestato la regolarità formale del secondo contratto di mutuo, né la circostanza che avessero dato atto della ricezione della somma mutuata rilasciando ampia quietanza, ma piuttosto la ricostruzione dei fatti e le conclusioni a cui era pervenuta la sentenza di primo grado, la quale non aveva preso in considerazione un documento decisivo, dal quale emergeva che la somma di euro 538.000,00, relativa al secondo mutuo, era stata fatta confluire, attraverso un'operazione unilaterale di giroconto, sul conto corrente n. 10000F appositamente acceso il 30 giugno 2003 ed estinto il 30 settembre 2003, con la conseguenza che la somma era stata utilizzata per eliminare un saldo passivo di euro 540.486,67, intestato ad un soggetto terzo, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e in ordine al quale la Banca non aveva documentato le movimentazioni.1.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 1.2. La Corte territoriale, pur avendo dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di specifica impugnazione di una autonoma ragione posta a fondamento della decisione di primo grado - con cui si affermava che i mutuatari avevano riconosciuto negli originari atti di citazione in opposizione a precetto l'avvenuta erogazione delle somme mutuate - ha comunque proceduto all'esame delle doglianze fatte valere in appello dagli odierni ricorrenti, addivenendo al rigetto nel merito dell'appello principale. Deve, quindi, ritenersi che il rilievo, da parte del giudice di appello, in motivazione, dell'inammissibilità dell'impugnazione sia avvenuto «ad abundantiam» e non abbia influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame, per infondatezza delle censure (Cass., sez. 2, 18/12/2017, n. 30354; Cass., sez. 1, 25/09/2018, n. 22782; Cass., sez. 6-2, 11/03/2022, n. 7995). 2. Con il secondo motivo d'impugnazione si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 198 cod. proc. civ., nonché contraddittoria e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Sostengono i ricorrenti, in primo luogo, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a loro carico l'onere di dimostrare l'estinzione del debito complessivo risultante dai due mutui, senza considerare che la stessa appellata aveva prodotto nel corso del giudizio il saldo del conto n. 10000F, sul quale era confluita la somma di euro 538.000,00 erogata con il secondo mutuo, ed eccepito che con tale importo era stata eliminata un'esposizione debitoria di pari importo; spettava, pertanto, alla stessa appellata fornire la prova dell'esposizione debitoria rinveniente da detto conto corrente, considerato che la somma mutuata non era stata messa nella disponibilità dei mutuatari, ma era stata impiegata per ripianare una presunta esposizione debitoria, facente capo a soggetto estraneo al contratto di mutuo, senza che fosse stata fornita dimostrazione del saldo passivo del conto corrente, mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto. In secondo luogo, i ricorrenti denunciano che la sentenza non avrebbe correttamente applicato l'art. 198 cod. proc. civ., disposizione che autorizza il consulente tecnico d'ufficio a svolgere le indagini anche su documenti prodotti successivamente e a farne menzione del processo verbale e nella relazione, previo consenso delle parti, regolarmente acquisito nel caso di specie, posto che il saldo del conto corrente era stato prodotto dalla Banca e che sulla base di tale documento era stata richiesta la riduzione della somma intimata negli atti di precetto ed era stata poi disposta dal giudice una consulenza tecnica suppletiva. 2.1. Il motivo, sotto i diversi profili denunciati, è infondato. 2.2. Risulta incontestato, come emerge dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 2), che gli atti di precetto oggetto di opposizione traggono origine da un primo contratto di finanziamento, contraddistinto dal n. 3690037, garantito da ipoteca e stipulato in data 11 settembre 1998, e da un secondo contratto di mutuo n. 4041280, stipulato ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993 e del d.P.R. 29 luglio 1973, n. 601, con rogito notarile del 12 giugno 2003, secondo lo schema di formazione del contratto condizionato di mutuo fondiario seguito da atto di erogazione e quietanza. La Corte d'appello, facendo propria la ricostruzione della vicenda fattuale emergente dalla sentenza di primo grado, ha evidenziato, a pag. 3 della motivazione della sentenza, che all'art. 1, comma 3, del secondo contratto di mutuo si leggeva che la parte finanziata aveva dichiarato «di avere ricevuto dalla Banca la somma, rilasciandone ampia quietanza» con lo stesso atto notarile. Tanto è sufficiente a dimostrare che vi sia stata la traditi° della somma di denaro, tanto che i mutuatari ne hanno dato quietanza. Accertata l'avvenuta traditi° e risultando, pertanto, riscontrato l'avveramento della condizione cui erano subordinati gli effetti del contratto, è evidente che i mutuatari, odierni ricorrenti, erano obbligati a restituire la somma mutuata, secondo il piano di ammortamento. 2.3. Come già precisato da questa Corte, a seguito della stipulazione, con rogito notarile, dell'atto di erogazione e quietanza, si ottiene il titolo esecutivo complesso rappresentativo dell'obbligazione di restituzione di una somma di denaro certa liquida ed esigibile e si ha l'insorgenza di questa obbligazione in capo al mutuatario (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2014, n. 18325 e Cass., sez. 3, 27/08/2015, n. 17194). Di conseguenza, con la stipulazione dell'atto notarile di erogazione e della quietanza e la produzione in giudizio, null'altro è tenuto a provare l'istituto di credito, considerato che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, e che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art.2732 cod. civ. (Cass. sez. U., 22/09/2014, n. 19888; Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196). 2.4. In difetto di prova che la quietanza di pagamento relativa al secondo contratto di finanziamento sia stata contestata per errore o violenza, deve escludersi che la Banca controricorrente fosse tenuta a dimostrare, come pretendono i ricorrenti, la effettiva destinazione delle somme erogate. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione dell'art. 2697 cod. civ., posto che una volta che il creditore abbia dato la prova del perfezionamento del contratto, spetta al debitore fornire la prova dell'adempimento, dovendosi anche qui ribadire il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell'avvenuto versamento in favore del mutuatario), spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori, ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (Cass., sez. 3, 10/05/2016, n. 9389; Cass., sez. 1, 15/04/2019, n. 10507). La prova di tale ultimo adempimento, per come accertato dai giudici di appello, è mancata nel caso in esame, senza che tale accertamento sia stato idoneamente censurato con il ricorso. A tale scopo, come correttamente posto in rilievo dai giudici d'appello, non appare certo utile il saldaconto n. 1000F richiamato dai ricorrenti, dal quale si pretende di desumere che la somma erogata con il secondo finanziamento sarebbe confluita, mediante un'operazione di giroconto, su un conto corrente, acceso in data 30 giugno 2003 ed estinto in data 30 settembre 2003, intestato a soggetto diverso dai mutuatari. Infatti, a prescindere da ogni considerazione in merito alla ritualità della sua produzione in giudizio, trattasi all'evidenza di documento comunque non decisivo quanto alla prova dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria e, al contrario, idoneo a dimostrare, come rilevato dalla Corte d'appello, che «colui o coloro che avevano ricevuto l'erogazione del finanziamento ne avevano potuto disporre materialmente eseguendo, appunto, il giroconto delle somme stesse, sen o che questo determinasse che la banca erogatrice (anche sérp—uro caso coincidente con la banca dove risultava in essere il conto corrente del beneficiario del giroconto) fosse tenuta a dimostrare alcunché con riferimento a somme ormai entrate nella piena disponibilità dei soggetti finanziati dal mutuo del 12.6.2003». Ne deriva l'infondatezza dei vizi di violazione di legge evocati in rubrica, come pure del dedotto vizio di motivazione. 3. Con il terzo motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., i ricorrenti impugnano la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che il motivo di gravame con il quale avevano dedotto la rilevanza dell'estratto conto n. 10000F fosse «inficiato da novità». Precisano che il thema decidendum introdotto nelle opposizioni agli atti di precetto aveva ad oggetto la contestazione della somma intimata in quanto esorbitante rispetto a quella effettivamente dovuta; nel corso del giudizio l'appellata aveva depositato il saldo passivo del conto corrente n. 10000F e su tale documento si era incentrato il contraddittorio delle parti e il giudice aveva disposto una consulenza tecnica suppletiva; non sussiste, pertanto, ad avviso dei ricorrenti, la violazione del divieto dello jus novorum, atteso che le questioni introdotte nel giudizio di secondo grado erano state ritualmente dibattute nel rispetto del contraddittorio. 3.1. La censura è inammissibile per difetto di interesse. 3.2. L'accertato mancato adempimento dell'obbligazione restitutoria del mutuo, non idoneamente censurato per le ragioni sopra esposte, rende superfluo l'esame della doglianza. Invero, anche laddove il giudice di appello fosse incorso nel denunciato error in procedendo, tale vizio non potrebbe spiegare incidenza sull'esito della controversia e non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata. 4. Con il quarto motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, i ricorrenti impugnano il capo della sentenza di secondo grado con il quale è stato accolto l'appello incidentale. Sostengono che la decisione a cui è pervenuta la Corte d'appello non è corretta, dovendosi considerare che il giudice di primo grado, condividendo la scelta effettuata dal c.t.u. nella sua prima relazione, aveva ritenuto applicabile ai rapporti dedotti in giudizio il tasso nella misura del 5 per cento, più vantaggioso per i debitori e corrispondente al saggio applicato dalla Banca nella determinazione della somma ad essa dovuta. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. I giudici di secondo grado hanno ritenuto di riformare la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva diminuito il tasso convenzionale di interessi, sul rilievo che il Tribunale, sul punto, non avesse fornito adeguata motivazione e che neppure potevano trarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata argomenti idonei a supportare tale riduzione. 4.3. Con la doglianza in esame i ricorrenti censurano la decisione limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e la consulenza tecnica di ufficio, ma omettono di riportarne il contenuto, quanto meno nelle parti rilevanti, al fine di porre questa Corte nella condizione di poter comprendere la censura prospettata e di poterla valutare, cosicché il motivo non risulta rispettoso del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 4.4. La censura neppure si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità laddove si lamenta che la motivazione sarebbe contraddittoria, posto che, dopo la riforma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, in quanto pubblicata successivamente alla data dell'11 settembre 2012 di entrata in vigore della norma modificativa, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte la censura di contraddittorietà della motivazione — attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti (Cass., sez. U, 22/12/2010, n. 25984), non ravvisabile nel caso di specie — potendo il vizio essere dedotto, qualora non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia decisivo ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dì legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament