CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 45153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PESARO, con sentenza del 29/3/2022, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 614 e 624 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e la conseguente applicazione di una pena illegale. Nel primo motivo la difesa rileva che il decreto di giudizio immediato era nullo e che tale circostanza, prontamente dedotta dalla difesa, avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al pubblico ministero così che l'avere accolto la richiesta di applicazione di pena, formulata dalla difesa solo in via subordinata, non sanerebbe tale violazione. L'esercizio dell'azione penale, infatti, sarebbe viziato e tale invalidità non sarebbe in alcun modo sanabile né potrebbe operare in tal senso una eventuale rinuncia della parte. 1.2. Violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto sub b) in ordine alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. perché non vi sarebbe alcun nesso teleologico tra la sottrazione del cellulare, la violenza, e la violazione di domicilio, il reato contestato. 1 /fr 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata. 2.1. La circostanza che la richiesta di celebrare il processo con le forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen. sia stata formulata da ultimo nel corso dell'udienza, cioè dopo che il giudice si era espresso quanto alle eccezioni di nullità in precedenza sollevate, determina la sanatoria delle precedenti irregolarità in quanto l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (cfr. Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539 - 01). 2.2. La questione circa la sussistenza dell'aggravante, comportando una valutazione in fatto, non può essere dedotta in sede di legittimità nella quale, come in precedenza evidenziato, il ricorso è ammesso solo qualora l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti dal testo stesso del provvedimento impugnato e non sia necessaria procedere ad alcuna verifica di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell