CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare della cancellataBovenzi Rappresentanze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2314/2020depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2003 domandava al Tribunale di Vicenza, sezionedistaccata di Schio, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eClaudio [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale era in corso dal 1990 un contratto diagenzia per la Regione Campania, al rimborso (rectius risarcimento danni)per gli importi (indicati in euro 142.612,64 oltre interessi) portati da alcuniassegni bancari protestati emessi da terzi che le erano stati trasmessidall'agente in sostituzione degli assegni consegnati da clienti diretti dellaregione Campania della BFT, incassati e quietanzati indebitamentedall'agente, e che non le erano stati pagati, ed alla restituzione delleprovvigioni indebitamente percepite dall'agente per tali posizioni, perchénon spettanti, indicate in euro 14.261,26.L’attrice chiedeva, altresì, di riconoscere la legittimità del recesso dalcontratto di agenzia che aveva esercitato ai sensi dell’art. 2119 c.c., inquanto l’agente, oltre ad aver posto in essere la già descritta condotta,aveva subito protesti in proprio ed in persona del titolare, aveva omessodi pagare retribuzioni e contributi ai suoi dipendenti e non aveva fornitoalla BFT i chiarimenti sul punto richiesti, in tal modo minandodefinitivamente la sua fiducia, sì da non consentire la prosecuzione delrapporto.La BFT chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento deidanni subiti a seguito delle condotte dell'agente, da parametrare quantomeno all'indennità sostitutiva di preavviso sulle provvigioni maturate nel2002, pari ad euro 51.983,27, oltre ad euro 100.000,00 per danni moralied all'immagine commerciale.L'agente, oltre ad eccepire l'incompetenza territoriale ed a chiederecomunque il rigetto delle domande avversarie, in quanto per mero erroreaveva inviato alla BFT alcuni assegni poi protestati e non pagati diversi daquelli ricevuti dai clienti di zona dell'attrice, per un importo di moltoinferiore a quanto sostenuto dalla BFT, chiedeva in via riconvenzionale laNumero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026condanna della stessa al pagamento delle provvigioni maturate per il terzotrimestre 2003. Ritenendo, inoltre, privo di giusta causa il recessoavversario, chiedeva la condanna della parte attrice al pagamentodell'indennità sostitutiva di preavviso, dell'indennità di risoluzione delrapporto e dell'indennità di clientela, oltre al risarcimento danni perl'arbitrario ed ingiustificato recesso della BFT dal contratto di agenzia.Con la sentenza n. 741/2015, il Tribunale adito rilevava l’insussistenza diuna giusta causa di recesso, condannava l'agente alla restituzione alla BFTdel solo importo di euro 34.242,00 degli assegni di terzi protestaticonsegnati dall'agente alla BFT, nulla statuendo in ordine alle domanderisarcitoria e di restituzione delle provvigioni per gli affari non andati abuon fine della preponente, e condannava la BFT al pagamento in favoredell'agente delle provvigioni e delle indennità richieste in viariconvenzionale per la somma di euro 164.384,35.2. Interposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella costituzione del [OSCURATO:SOCIETA], laCorte d’appello di Venezia confermava la pronuncia gravata.Asseriva il giudice di secondo grado che nella valutazione della sussistenzadi una giusta causa di recesso andava accertato in primo luogo se l'eventoaddebitato all'agente consentisse o meno la prosecuzione del rapporto inuno all'effettiva incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattualetra le parti. Affermava quindi la Corte distrettuale che il giudice di primogrado aveva correttamente ritenuto che il lamentato inadempimentodell'agente si fosse risolto in un'occasionale disfunzione organizzativa enon fosse consistito, per converso, in un contegno fraudolento ai dannidella BFT, come dimostrato dalla pronta disponibilità dell’agente a porrerimedio all’errata rimessa dei titoli di pagamento, e dal notevoleridimensionamento dell'importo da restituire effettivamente allamandante, specie se correlato ai precorsi e risalenti rapporti contrattualitra le società. Dichiarava, inoltre, sfornite di prova, tanto la domanda direstituzione delle provvigioni, sulla quale il giudice di primo grado non siNumero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026era pronunciato, e ciò a causa della mancata prova che gli affari relativinon erano andati a buon fine, quanto la domanda risarcitoria,relativamente alla sussistenza ed alla consistenza del decrementoeconomico determinatosi a seguito della cessazione del rapporto conl'agente.3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato aquattro motivi, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di successore a titoloparticolare della cancellata società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eClaudio [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso.Dopo la rinuncia al mandato dell'originario legale della ricorrente, avv.[OSCURATO:PERSONA], per la [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in sostituzione l'avvocatoAlessandra Grandoni.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente la Corte dà atto dell'invalidità della procura autenticatapersonalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente in calce alla memoria dinomina di nuovo difensore, atteso che l'inserimento di tale atto tra quellielencati dall'art. 83 c.p.c. in calce ai quali i legali possono autenticareautonomamente la procura rilasciatagli ad opera dell'art. 45, comma 9,lett. a) della legge 18.6.2009, n. 69, vale solo per i procedimenti civiliintrodotti dopo l'entrata in vigore di quella legge (vedi art. 58 comma 1della L. n. 69/2009) e non nei giudizi, quale quello di specie, introdotti nel2003, per cui sarebbe occorsa l’autenticazione notarile della procurarilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].2. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.2119 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare l’obbligo diagire con lealtà e buona fede gravante sull’agente ex art. 1746 c.c.,nonché la circostanza che, essendo il contratto di agenzia improntatosull’intuitus personae e basato molto più del contratto di lavoroNumero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026subordinato sull'esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti,l'inadempimento determinante la giusta causa di recesso va valutato conmaggiore rigore; per cui integrano la giusta causa di recesso dal rapportocontrattuale anche i comportamenti i cui effetti si riverberano in manieraindiretta, purché idonei ad incidere sul rapporto fiduciario.3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sideduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 c.c., 1746 c.c.e della direttiva CEE 653/1986, per non avere il Giudice di seconde cureritenuto rilevanti, ai fini della declaratoria di legittimità del recesso dellaricorrente, gli inadempimenti posti in essere dalla resistente in violazionedell’obbligo di agire con lealtà e buona fede, riconosciuti dalla stessaagente ed accertati nel giudizio di prime cure.4. I primi due motivi, attinenti alla motivazione con la quale la Cortedistrettuale ha ritenuto insussistente la giusta causa di recesso dalcontratto di agenzia, previa applicazione analogica dell'art. 2119 c.c.,possono essere esaminati congiuntamente, attesa l’intima connessione traloro esistente.4.1. Essi sono entrambi inammissibili.Giova preliminarmente ricordare che in relazione al contratto di agenzia(sottotipo qualificato del contratto di prestazione d'opera), che hapacificamente natura autonoma e non già subordinata, la giurisprudenzadi questa Corte ha riconosciuto l'utilizzabilità in via analogica dell'istitutodel recesso per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 c.c. (vedi Cass.sez. lav. n. 16802/2025; Cass. n. 29290/2019; Cass. n. 10732/2019;Cass. sez. lav. n. 1376/2018; Cass. sez. lav. n.24367/2008; Cass. sez.lav. n. 14771/2008; Cass. n. 6857/1982), stante l'assenza di unaespressa previsione normativa relativa al recesso nel contratto inquestione (Cass. n.12873/2004), anche se la norma va poi adattata allatipologia del contratto, tenendo conto in particolare dell'obbligo dell'agentesancito dall'art. 1746 c.c. di agire con lealtà e buona fede e di adempiereNumero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute (Cass. sez. lav.n.11728/2014; Cass. n.9779/2011; Cass. sez. lav. n. 14771/2008; Cass.n. 14507/2003).4.2. La sentenza impugnata, in relazione ad un contratto di agenzia inessere da molti anni tra le parti, ha affermato che nella valutazione dellasussistenza di una giusta causa di recesso della preponente, andavaaccertato in primo luogo se l'evento addebitato all'agente consentisse omeno la prosecuzione del rapporto in uno all'effettiva incidenzadell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale tra le parti, aggiungendoche, se l'inadempimento era meramente occasionale ed aveva scarsaimportanza perché non incideva in modo considerevole sull'interesseeconomico del preponente, doveva escludersi la legittimità del recesso intronco.Su questa base, come si è detto, la Corte distrettuale ha affermato che ilgiudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che il lamentatoinadempimento dell'agente si era risolto in una disfunzione organizzativameramente occasionale e che non era consistito, per converso, in uncontegno fraudolento ai danni della BFT, come dimostrato dalla prontadisponibilità dell’agente a porre rimedio all’errata rimessa dei titoli dipagamento e dal notevole ridimensionamento dell'importo da restituirealla mandante. Ha aggiunto, poi, che la BFT non aveva mai lamentato chela verificatasi disfunzione gestionale dell'agente avesse reso intollerabile laprosecuzione del rapporto di agenzia, pur avendola qualificata in giudiziocome lesiva del vincolo fiduciario.Orbene la sentenza impugnata ha effettuato in termini negativi lavalutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso e,ricondotte le mancanze dell'agente ad una mera disfunzione organizzativae non ad una condotta dolosa, e considerato il ridimensionamento dellepretese restitutorie della preponente, ha ritenuto, anche in considerazionedella lunga durata del rapporto e del modesto rilievo economico dellaNumero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026disfunzione rispetto al volume di affari complessivo del rapporto, che daesso non potesse farsi derivare l'impossibilità della prosecuzione delcontratto per il venir meno del rapporto fiduciario.In tal modo la Corte veneziana ha fatto buon governo dei principienunciati da questa Corte, sicché il relativo giudizio, ricostruendo in modonon implausibile la gravità della contestazione mossa all’agente, non èsuscettibile di nuova e diversa valutazione nella presente sede dilegittimità.5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma1°, n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 163, nn. 3), 4) e5) c.p.c., 2697, 1226, 1218, 1223, 1366, 1375 c.c. e 115 c.p.c., per averela Corte distrettuale ritenuto sprovvista di prova la domanda risarcitoria,così escludendo di poter procedere ad un risarcimento dei danni patitidalla ricorrente, secondo il criterio equitativo da questa proposto.5.1. Il motivo è infondato perché, una volta confermata l'assenza di giustacausa del recesso in tronco, evidentemente il danno non poteva essereparametrato, come inizialmente richiesto dalla BFT, all'indennitàsostitutiva di preavviso, e la Corte distrettuale ha correttamente esclusorisarcimenti danni automatici in difetto di prova dell'ammontare deldecremento economico e dei costi di personale aggiuntivi, danniconseguenza che sarebbero stati provocati dall'accertata disfunzioneorganizzativa dell'agente.6. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.5)c.p.c., è dedotta l’omessa, erronea o insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia nel senso di omessa, erronea o insufficientevalutazione delle risultanze processuali e del materiale istruttorio, peravere il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto sfornita di provala domanda di restituzione delle provvigioni corrisposte della ricorrente,relativamente alla quale il primo Giudice non si era pronunciato.Numero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026Parte ricorrente assume che sarebbe stata ignorata dalla Cortedistrettuale, la circostanza decisiva che gli assegni dei terzi che l'agenteaveva inviato alla mandante non erano stati pagati perché protestati, dallaquale sarebbe emerso che si trattava di rapporti con clienti della BFT nonandati a buon fine, per i quali pertanto nessuna provvigione sarebbespettata all'agente.6.1. Il motivo non è fondato.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non solo non vi è corrispondenza tra la sommapretesa in restituzione (euro 14.261,26) e l'importo degli assegniprotestati accertato (euro 34.242,00), addirittura preteso per oltre euro140.000,00, ma anche che è risultato che per quegli affari l'agente avevaricevuto direttamente dai clienti campani riservati della BFT gli assegni peril pagamento, regolarmente incassati e quietanzati. Da tale accertamentola Corte di merito ha tratto l’ulteriore conseguenza per cui l’agente avevadiritto alla percezione delle provvigioni relative contrattualmente previste;e correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto che la BFT non avessefornito prova del mancato buon fine di quegli affari, non essendo questadesumibile dal fatto che, pur essendo stati conclusi positivamente gliaffari, gli incassi relativi non fossero stati fatti pervenire alla BFTdall'agente, circostanza che al più avrebbe potuto avere rilievo risarcitorioper inadempimento contrattuale.7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.In base al principio della soccombenza la ricorrente va condannata alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, con distrazionein favore del legale antistatario del controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pettorino.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.Numero registro generale 29832/2020Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 15885/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per spese ed euro7.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, dadistrarre in favore del legale antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2026Il Presidente