CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 1993
Cassazione n. 24628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1993 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in ordine alla corretta dosimetria della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MLa [OSCURATO:PERSONA] PIEPOSInrit" CAtiiCa_uERVX 2026 l, [OSCURATO:PERSONA],s