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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 32943/2022

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ORDINANZA sul ricorso 38266/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio Placidi, a.esposito75©avvocatinocera-pec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dell'Elettronica 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 26/9/2007, agì in giudizio nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di aver stipulato con il medesimo un contratto per la gestione di un'attività commerciale con intestazione fittizia a sé stessa e titolarità sostanziale ed effettiva in capo al fratello.

Assunse che, in base agli accordi, il Vitale avrebbe riconosciuto alla sorella un terzo degli utili netti derivanti dall'attività commerciale e si sarebbe fatto carico dei contributi obbligatori dovuti per i commercianti.

Rappresentò altresì che, per richiesta del fratello, aveva provveduto a donare l'attività alla nipote [OSCURATO:PERSONA] e agì per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del dovuto.

Parte convenuta si costituì in giudizio resistendo alle domande e formulando domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di C 62.510,14, pari al valore complessivo dell'azienda come indicato nell'atto di donazione.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 13/11/2013, accolse parzialmente la domanda condannando il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di C 4.234,00 portata da cartelle esattoriali relative all'azienda commerciale e rigettò la domanda riconvenzionale.3.

A seguito di appello del Vitale) che lamentava l'erronea quantificazione dell'importo spettante all'attrice senza aver acquisito la prova dell'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e la pretermissione- da parte del Tribunale -delle pattuizioni intercorse tra i germani Vitale con la scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine all'intestazione fittizia dell'azienda, la Corte d'Appello di Salerno, ha, con sentenza n. 729 del 24/5/2019 e per quanto ancora qui di interesse, accolto parzialmente l'appello ritenendo che, pur essendo pacifica l'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico di tutti gli oneri tributari e contributivi connessi all'esercizio dell'attività commerciale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di aver provveduto, nella sua qualità di titolare apparente dell'azienda, al relativo pagamento, e non vi era pertanto prova del danno futuro anche in ragione della possibilità, per l'appellata, di ricorrere a provvedimenti legislativi di definizione agevolata degli obblighi fiscali.

In parziale accoglimento dell'appello la Corte adita ha, pertanto, rigettato integralmente la domanda principale della Vitale, confermando per il resto l'impugnata sentenza e compensando le spese.

4. Avverso la sentenza la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - "Violazione ex artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio -" la ricorrente assume che la sentenza d'appello non abbia dato conto del fatto che essa attrice aveva agito per l'adempimento della obbligazione nascente dal vincolo di cui all'accordo contrattuale nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, frutto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. di una libera scelta.

In particolare che essa aveva unicamente chiesto l'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] come statuito dalla sentenza di primo grado in ordine agli oneri contributivi previdenziali di cui alle cartelle esattoriali che comprovavano l'inadempimento del resistente e il relativo quantum e ciò, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'Appello, che ne aveva riqualificato il titolo come risarcimento di un danno non attuale ma futuro.

2. Con il secondo motivo -"(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) violazione ed errata applicazione di norme di diritto - omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio- violazione dell'art.2116 c.c. in combinato disposto con l'art. 13, co. 5 L. n. 1338 del 1962 - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio -" la ricorrente contesta sotto altro profilo l'erronea applicazione del diritto in ordine alla riqualificazione operata della domanda di primo grado come risarcimento di danno futuro, sostenendo invece la sussistenza di un danno immediato per la lavoratrice consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità e vecchiaia.

Ad avviso della ricorrente, in base all'art. 2116 c.c., l'attrice non era affatto onerata di alcuna prova dell'avvenuto pagamento, svolgendo un'attività prestazionale del tutto similare a quella di un lavoratore subordinato.

3. Il ricorso è inammissibile perché difetta di autosufficienza e dunque è in contrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c.

La ricorrente non riporta le clausole della scrittura privata da cui poter desumere se l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali fosse posto direttamente a carico del fratello, indipendentemente dal fatto che essa svolgeva attività commerciale a titolo principale, sia pur fittiziamente, ovvero se la scrittura prevedeva il diritto della stessa ad ottenere il rimborso di contributi pagati sulla base di cartelle esattoriali emesse a suo nome.

Il difetto di autosufficienza concerne anche gli esatti termini della domanda proposta in primo grado, non emergendo chiaramente se la stessa fosse formulata come adempimento di un obbligo contrattuale di provvedere al pagamento degli importi delle cartelle (secondo l'assunto del ricorso) o come rimborso di somme anticipate dalla Vitale o risarcimento di un danno.

L'evidenziato difetto di autosufficienza non consente di vagliare la correttezza del ragionamento del giudice di appello che ha scrutinato la questione degli oneri contributivi in termini di rimborso di versamenti effettuati dalla Vitale (di cui ha ritenuto non provato l'ammontare, facendone conseguire il rigetto della domanda).

Del tutto destituita di fondamento è poi la tesi, secondo la quale i contributi sarebbero stati posti a carico del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in quanto la Vitale svolgeva attività commerciale in proprio e, nonostante la sua preposizione all'attività fosse fittizia, la sua posizione non poteva essere qualificata quale di prestatore di lavoro subordinato.

I vizi motivazionali denunciati, in una alle prospettate violazioni di legge, sono anch'essi inammissibili sia per la mescolanza di diverse ed eterogenee censure sia perché evocano vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione non più prospettabili ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 1200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 38266/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio Placidi, a.esposito75©avvocatinocera-pec.it -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dell'Elettronica 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 26/9/2007, agì in giudizio nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di aver stipulato con il medesimo un contratto per la gestione di un'attività commerciale con intestazione fittizia a sé stessa e titolarità sostanziale ed effettiva in capo al fratello. Assunse che, in base agli accordi, il Vitale avrebbe riconosciuto alla sorella un terzo degli utili netti derivanti dall'attività commerciale e si sarebbe fatto carico dei contributi obbligatori dovuti per i commercianti. Rappresentò altresì che, per richiesta del fratello, aveva provveduto a donare l'attività alla nipote [OSCURATO:PERSONA] e agì per sentir condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del dovuto. Parte convenuta si costituì in giudizio resistendo alle domande e formulando domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento, in suo favore, della somma di C 62.510,14, pari al valore complessivo dell'azienda come indicato nell'atto di donazione. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 13/11/2013, accolse parzialmente la domanda condannando il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di C 4.234,00 portata da cartelle esattoriali relative all'azienda commerciale e rigettò la domanda riconvenzionale.3. A seguito di appello del Vitale) che lamentava l'erronea quantificazione dell'importo spettante all'attrice senza aver acquisito la prova dell'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e la pretermissione- da parte del Tribunale -delle pattuizioni intercorse tra i germani Vitale con la scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine all'intestazione fittizia dell'azienda, la Corte d'Appello di Salerno, ha, con sentenza n. 729 del 24/5/2019 e per quanto ancora qui di interesse, accolto parzialmente l'appello ritenendo che, pur essendo pacifica l'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico di tutti gli oneri tributari e contributivi connessi all'esercizio dell'attività commerciale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di aver provveduto, nella sua qualità di titolare apparente dell'azienda, al relativo pagamento, e non vi era pertanto prova del danno futuro anche in ragione della possibilità, per l'appellata, di ricorrere a provvedimenti legislativi di definizione agevolata degli obblighi fiscali. In parziale accoglimento dell'appello la Corte adita ha, pertanto, rigettato integralmente la domanda principale della Vitale, confermando per il resto l'impugnata sentenza e compensando le spese. 4. Avverso la sentenza la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - "Violazione ex artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ed omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio -" la ricorrente assume che la sentenza d'appello non abbia dato conto del fatto che essa attrice aveva agito per l'adempimento della obbligazione nascente dal vincolo di cui all'accordo contrattuale nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, frutto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. di una libera scelta. In particolare che essa aveva unicamente chiesto l'adempimento delle obbligazioni di cui alla scrittura privata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] come statuito dalla sentenza di primo grado in ordine agli oneri contributivi previdenziali di cui alle cartelle esattoriali che comprovavano l'inadempimento del resistente e il relativo quantum e ciò, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'Appello, che ne aveva riqualificato il titolo come risarcimento di un danno non attuale ma futuro. 2. Con il secondo motivo -"(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) violazione ed errata applicazione di norme di diritto - omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio- violazione dell'art.2116 c.c. in combinato disposto con l'art. 13, co. 5 L. n. 1338 del 1962 - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio -" la ricorrente contesta sotto altro profilo l'erronea applicazione del diritto in ordine alla riqualificazione operata della domanda di primo grado come risarcimento di danno futuro, sostenendo invece la sussistenza di un danno immediato per la lavoratrice consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità e vecchiaia. Ad avviso della ricorrente, in base all'art. 2116 c.c., l'attrice non era affatto onerata di alcuna prova dell'avvenuto pagamento, svolgendo un'attività prestazionale del tutto similare a quella di un lavoratore subordinato. 3. Il ricorso è inammissibile perché difetta di autosufficienza e dunque è in contrasto con l'art. 366 n. 6 c.p.c. La ricorrente non riporta le clausole della scrittura privata da cui poter desumere se l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali fosse posto direttamente a carico del fratello, indipendentemente dal fatto che essa svolgeva attività commerciale a titolo principale, sia pur fittiziamente, ovvero se la scrittura prevedeva il diritto della stessa ad ottenere il rimborso di contributi pagati sulla base di cartelle esattoriali emesse a suo nome. Il difetto di autosufficienza concerne anche gli esatti termini della domanda proposta in primo grado, non emergendo chiaramente se la stessa fosse formulata come adempimento di un obbligo contrattuale di provvedere al pagamento degli importi delle cartelle (secondo l'assunto del ricorso) o come rimborso di somme anticipate dalla Vitale o risarcimento di un danno. L'evidenziato difetto di autosufficienza non consente di vagliare la correttezza del ragionamento del giudice di appello che ha scrutinato la questione degli oneri contributivi in termini di rimborso di versamenti effettuati dalla Vitale (di cui ha ritenuto non provato l'ammontare, facendone conseguire il rigetto della domanda). Del tutto destituita di fondamento è poi la tesi, secondo la quale i contributi sarebbero stati posti a carico del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in quanto la Vitale svolgeva attività commerciale in proprio e, nonostante la sua preposizione all'attività fosse fittizia, la sua posizione non poteva essere qualificata quale di prestatore di lavoro subordinato. I vizi motivazionali denunciati, in una alle prospettate violazioni di legge, sono anch'essi inammissibili sia per la mescolanza di diverse ed eterogenee censure sia perché evocano vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione non più prospettabili ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. 4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in C 1200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,
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