Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 33176/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26450/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] c.

S.N.C., in liquidazione, con sede inMassa e Cozzile (PT), alla via Vetriano n. 108 - bis , in persona de l legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difes i , giusta procuraspeciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Crescenzio n. 17/A, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza , n. cron. 259 /20 19 , de l la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEpubblicatain data 05 / 0 2 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], socio e co-liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., adì il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, per ottenere la condanna di detta società a restituirgli quanto da lui pagato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 602/1996 della Corte d'Appello di Firenze.

Al suddetto fine, citò a comparire, innanzi al menzionato tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e sé stesso, esponendo che: i) nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti della società, aveva ricevuto, il 27 giugno 1996, la notifica di un atto di precetto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per complessive Lire 265.991.519 (pari ad € 137.373.15); ii) successivamente, il 23 ottobre 1996, gli era stato notificato, sempre ad istanza della medesima ditta, un atto di pignoramento di un’immobile di sua proprietà, ubicato in Massa e Cozzile (PT), per il pagamento di complessive Lire 272.663.519 (pari ad € 140.818,95); iii) per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, aveva pagato alla ditta creditrice la somma sopra indicata con più versamenti successivi ed aveva poi chiesto, invano, alla società da lui stesso amministrata il relativo rimborso.

1.1. Rimasti contumaci i convenuti, l’adito tribunale, con sentenza del 7 marzo 2012, n. 8, condannò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei soci liquidatori, al pagamento, in favore dell’attore, di € 140.818,95, oltre interessi e spese legali.

2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 febbraio 2019, n. 259, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA].

2.1. In particolare, quella corte: i) esaminò, innanzitutto, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di appello, con cui era stata eccepita la carenza di contraddittorio in primo grado per asserito vizio di notifica della citazione introduttiva, e lo respinse osservando che, «Quanto al supposto errore di denominazione, la giurisprudenza insegna che, “nella citazione di una persona giuridica, tanto l’inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l’errata o omessa individuazione del legale rappresentante, incidono sulla validità dell’atto solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione.

Detta valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità […] nel caso in cui ritenga di poterindividuare la persona giuridica [..], nonostante l’errore di nome, attraverso gli atti processuali […].

Nella specie, l'errore investe particolari insignificanti (come la ripetizione della dizione “[OSCURATO:SOCIETA]") e non tocca il nucleo semantico centrale ([OSCURATO:PERSONA]) della denominazione, sicché non fa sorgere alcun dubbio d'identificazione, stante anche la coincidenza univoca del codice fiscale, tant'è che persino nell'atto di scioglimento anticipato della società con nomina dei liquidatori (rogato dal notaio Lenzi il 28 giugno 1985) risulta indicata la denominazione esposta dall’attore.

Ne segue che, se la doglianza fosse seria, la società appellante non sarebbe in liquidazione, né [OSCURATO:PERSONA] sarebbe liquidatore.

Anche la doglianza concernente il supposto errore nel recapito della notificazione introduttiva è del tutto pretestuosa, ove si consideri che il destinatario era una società di persone con due soci liquidatori in lite (i fratelli Tommasi), uno dei quali (Marcello) si premurò di notificare l'atto all'ente collettivo, non solo in persona dei liquidatori presso la sede della liquidazione, ma anche al fratello (Renzo) presso la residenza privata, dove il plico venne personalmente ritirato dall'odierno appellante il17 maggio 2010.

Ebbene, come ad altri fini nota la stessa difesa appellante, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale dell'ente, era in grado di notificare l'atto a sé stesso in rappresentanza della società, mentre il contraddittorio sostanziale era piuttosto da instaurare col fratello Renzo.

Ciò che per l'appunto venne fatto attraverso la notifica diretta, così da tutelare pienamente la posizione processuale dell'avversario, senza lasciare in campo alcun problema di contraddittorio nei confronti della società, rappresentata disgiuntamente anche da Marcello»;ii) rigettò gli altri motivi (primo e terzo) di gravame, volti, rispettivamente, a contestare l’esistenza dell’interesse ad agire dell’originario attore e ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato, in favore di quest’ultimo, gli interessi sulle somme da lui pagate alla ditta [OSCURATO:PERSONA], le spese legali da essa sostenuteper il precetto ed il pignoramento immobiliare, nonché le spese, i diritti e gli onorari del processo di primo grado.

Opinò, in proposito, che «quel che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita.

Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società» e che «[OSCURATO:PERSONA] ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante».3.

Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], unico destinatario della notificazione di tale atto, è rimasto solo intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c.; inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la dedotta violazione del contraddittorio per mancata notifica dell’atto di citazione in primo grado alla società appellante: vizio che avrebbe dovuto comportare, exart. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al tribunale.

Assumono i ricorrenti che: i) «Nel fascicolo della causa civile n. 302/2010 r.g.

Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Pescia, non risulta allegato all'atto di citazione l'avviso di ricevimento della notifica tentata a “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” con raccomandata n. 763496769326 del 13 maggio 2010, ma soltanto l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario in questione con la dicitura “immesso in cassetta”.

Con la comparsa di costituzione e risposta in appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la fotocopia dell'avviso di ricevimento del plico contenente la notifica, ritirato all'ufficio postale da [OSCURATO:PERSONA], socia, il 18 maggio 2010.

La conformità di tale documento all'originale -la cui produzione è comunque inammissibile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., dato che la parte non ha dimostrato (e neppure allegato) di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile –è stata disconosciuta dal difensore degli appellanti all'udienza del 18 dicembre 2012.

Agli atti del processo manca quindi la prova della ricezione del plico, che può essere data unicamente dall'originale dell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona legittimata al ritiro della corrispondenza della società stessa.

Il solo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto non è idoneo, di per sé, a integrare la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, tanto più che per le società, a mente dell'art. 145 c.p.c, non è consentita la notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c.»; ii) «La Corte territoriale, […], rileva che l'atto di citazione venne notificato anche all'altro socio Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla sua residenza privata, dove il plico venne personalmente ritirato dal destinatario il 17 maggio 2010.

I giudici fiorentini sostengono che ciò sarebbe sufficiente a integrare il contraddittorio sostanziale fra i due fratelli in lite, mentre, sembra di capire dal testo del l'impugnata sentenza, la notifica dell'atto di citazione alla società si risolveva in un adempimento inutile e comunque soddisfatto dalla notifica dell'atto di citazione fatta a sé medesimo da parte dell'attore [OSCURATO:PERSONA].

Tale ragionamento non ècondivisibile».

1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.

1.2. Invero, dalla sentenza impugnata emerge (cfr. pag. 3) che, con il secondo motivo di gravame, gli appellanti avevano lamentato esclusivamente la “inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché rivolto ad un soggetto con una ragione sociale diversa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., invece di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), sia perché indirizzato alla sede della liquidazione (Massa e Cozzile, via Vetriano 112) diversa dalla sede legale della società (Massa e Cozzile, via Vetriano 108/bis)”.

Censura, questa, interamente disattesa dalla corte territoriale con la duplice affermazione già esposta nel §

2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), la prima delle quali, che ha negato qualsivoglia concreta rilevanza all’errore nella indicazione della ragione sociale della società appellante originaria convenuta, nemmeno è stata specificamente censurat a in questa sede.

1.2.1. È palese, quindi, che la questione posta oggi dai ricorrenti circa la pretesa carenza di prova, per difetto di produzione dell’originale del relativo avviso di ricevimento della notifica tentata ad “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (assumendosi contestato quello prodotto, in fotocopia dall’appellato), della notificazione alla società appellante/odierna ricorrente si rivela diversa rispetto alla censura sollevata in appello, e, come tale, inammissibile (oltre che per evidente carenza di autosufficienza laddove, pur deducendo l’avvenuta contestazione della conformità all’originale dell’avviso suddetto, tuttavia non riporta il contenuto del verbale dell’udienza del 18 dicembre 2012 in cui tale disconoscimento sarebbe stato effettuato) per sua novità.

1.2.2. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a penadi inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere – qui, invece, rimasto totalmente inadempiuto –di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr.Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000), posto che, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass.n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.n. 20712 del 2018).

1.3. Quanto fin qui detto, poi, rende privo di qualsivoglia concreto rilievo la seconda argomentazione sviluppata della odierna doglianza, dovendosi ormai considerare insuscettibile di ulteriori contestazioni l’avvenuta notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado – intrapreso, giova ricordarlo, da [OSCURATO:PERSONA], socio e co-liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere la condanna di quest’ultima a restituirgli quanto da lui pagato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 602/1996 della Corte d'Appello di Firenze –, all’ente collettivo, in persona dei liquidatori, presso la sede della liquidazione.

1.3.1. Conseguentemente, l’assunto dei ricorrenti circa la validità, o non, dell’avvenuta notificazione della medesima citazione, personalmente, a [OSCURATO:PERSONA] ed allo stesso [OSCURATO:PERSONA], e la necessità di convenire in giudizio anche l’altra socia [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, si rivela del tutto ultroneo.

2. Il secondo motivo di ricorso, recante «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 101, 137, 145, 160 e 354 c.p.c.», ripropone, sostanzialmente, la medesima censura di cui al motivo precedente, questa volta nella prospettiva del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge.

Si insiste, infatti, nel contestare alla corte territoriale di non avere rilevatol’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. stante la mancanza di prova del perfezionamento della notificazione tentata alla società presso l’indirizzo di via Massa e Cozzile (PT), via Vetriano n. 112 in assenza dell’originale del corrispondente avviso di ricevimento (la cui fotocopia, prodotta dall’appellato, era stata disconosciuta dagli appellanti).

2.1. Le ragioni giustificative della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, tuttavia, sono assolutamente idonee a fondare un’analoga declaratoria anche di questa doglianza.

3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento per mancanza di un interesse ad agire meritevole di tutela in capo all’attore», contesta le argomentazioni con cui la corte territoriale ha disatteso la censura degli appellanti, odierni ricorrenti, volta a sentire accertare la mancanza di un interesse ad agire meritevole di tutela, ex art. 100 cod. proc. civ., in capo a [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo intrapreso l’odierna lite contro la società versando in condizioni di conflitto di interessi ed in modo del tutto inutile, perseguendo l’unico scopo di recare nocumento alla società medesima ed all’altro socio liquidatore.

3.1. Questo motivo si rivela inammissibile.

3.2. Invero, come ripetutamente chiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass., SU, n. 34388 del 2022; Cass. n. 2057 del 2019; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 3060 del 2002).

Detto interesse, peraltro: i ) deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte (cfr. Cass., SU, n. 9934 del 2015; Cass. n. 21238 del 2021) e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (cfr. Cass. n. 21238 del 2021); ii) deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, e deve essere quindi esistente fino al momento della decisione (cfr., in motivazione, Cass. n. 1818 del 2021);

3.3. Nella specie, la corte territoriale ha chiaramente individuato nell’intento di «ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia da lui rivestita» l’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] (che, giova ricordarlo, nella citazione introduttiva del giudizio, aveva specificamente dedotto –come può leggersi nell’odierno ricorso – di avere ricevuto, quale di socio illimitatamente responsabile per i debiti della società, la notifica di un atto di precetto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per complessive Lire 265.991.519, pari ad € 137.373.15, poi seguito dalla notifica, sempre ad istanza della medesima ditta, di un atto di pignoramento di un’immobile di sua proprietà, sicché, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, aveva pagato alla ditta creditrice la somma sopra indicata ed aveva poi chiesto, invano, alla società da lui stesso amministrata il relativo rimborso), negando qualsivoglia rilievo, in contrario, a ciò che lo stesso avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società.

3.3.1. Trattasi di valutazione affatto corretta, poiché l'interesse ad agire è stato apprezzato in concreto.

Né, in contrario, può essere invocata, come ancora in questa sede mostrano di fare gli odierni ricorrenti, un’asserita, diversa possibilità per il suddetto appellato di ottenere diversamente il soddisfacimento del proprio diritto.

Tanto, infatti, si risolve, in un’inammissibile contestazione circa la fondatezza della sua domanda.

4. Il quarto motivo di ricorso, infine, recante «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione», ascrive alla sentenza impugnata di aver negato agli appellanti, odierni ricorrenti, la possibilità di far valere, in questo processo, l’eccezione tesa ad evidenziare l’insussistenza del diritto dell’attore a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese.

Si assume che «La società convenuta aveva infatti diritto dimettere in campo tutte le difese nei confronti dell'attore già in questo processo e, fra queste, vi è sicuramente quella tesa a evidenziare l'insussistenza del diritto dell'attore al rimborso di parte delle somme richieste.

Egli, infatti, non può pretendere di farsi restituire dalla società somme che avrebbe potuto facilmente evitare di pagare con l’impiego dell'ordinaria diligenza».

Ci si riferisce, «in particolare, alle spese legali per l'atto di precetto e per il pignoramento che [OSCURATO:PERSONA] ha deciso incautamente di pagare al creditore della società [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], malgrado la possibilità di eccepire ilbeneficium excussionis».

Si conclude affermando che «Non si comprende perché l’odierna ricorrente debba promuovere una causa autonoma per far valere un'eccezione di così pronta e facile soluzione».

4.1. Questa doglianza si rivela fondata nei termini di cui appresso.

4.2. Si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) che, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti avevano lamentato la “eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi, in ogni caso, escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore Meacci, b) le spese dell’atto di precetto e pignoramento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e c) le competenze difensive di primo grado (la ragione è sempre la stessa: l’inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell’odierno appellato non possono andare a detrimento della società.

Egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale avvalendosi delbeneficium excussionis, quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate.

Pag. 8 appello)”.

4.2.1. La corte territoriale ha disatteso tale censura richiamando quanto già affermato per respingere il primo motivo di appello («quel che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita.

Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società») e ribadendo che «[OSCURATO:PERSONA] ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante».

4.3. Queste argomentazioni, tuttavia, non affrontano l’effettivo contenuto della doglianza suddetta, volta, come si è già riferito, a censurare l’entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della società, odierna ricorrente.

4.3.1. Orbene, la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass.n. 15966 del 2016; Cass. n. 49 del 2014).

4.3.2. Questo principio, tuttavia, è stato successivamente rimeditato e precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 28709 del 2020), le quali –in controversia avente ad oggetto la pretesa esattoriale nei confronti di un socio illimitatamente responsabile di una società personale – hanno osservato che non è accettabile una interpretazione che determini un vuoto di tutela per il coobbligato sussidiario, che sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento, invasivo della sua sfera giuridica, per far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva.

Al tempo stesso, si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l’azione esecutiva contro il socio.

Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr.Cass. n. 5136 del 2011).

Nella società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale.

4.3.3. Da tanto può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita -ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliundedimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022).

4.4. Alla stregua dei suddetti princìpi, dunque, posto che la riportata doglianza degli appellanti riguardava la possibilità di far valere, già in questo processo, l’eccezione tesa ad evidenziare l’insussistenza (proprio in forza del beneficium excussionische [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto opporre al creditore sociale che aveva agito esecutivamente nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile), del diritto dell’attore a pretendere il rimborso almeno di parte delle somme da lui pretese, lacorte di appello, lungi dal disinteressarsi di tale eccezione, avrebbe dovuto esaminarla e deciderla (accogliendola o respingendola), risolvendosi, invece, la sua già riportata motivazione, sul punto, in un sostanziale ed illegittimo diniego di pronuncia sul punto.

5. In conclusione, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandosene inammissibili gli altri.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandone inammissibili gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26450/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] c. S.N.C., in liquidazione, con sede inMassa e Cozzile (PT), alla via Vetriano n. 108 - bis , in persona de l legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difes i , giusta procuraspeciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Crescenzio n. 17/A, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza , n. cron. 259 /20 19 , de l la [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEpubblicatain data 05 / 0 2 /20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], socio e co-liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., adì il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, per ottenere la condanna di detta società a restituirgli quanto da lui pagato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 602/1996 della Corte d'Appello di Firenze. Al suddetto fine, citò a comparire, innanzi al menzionato tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e sé stesso, esponendo che: i) nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti della società, aveva ricevuto, il 27 giugno 1996, la notifica di un atto di precetto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per complessive Lire 265.991.519 (pari ad € 137.373.15); ii) successivamente, il 23 ottobre 1996, gli era stato notificato, sempre ad istanza della medesima ditta, un atto di pignoramento di un’immobile di sua proprietà, ubicato in Massa e Cozzile (PT), per il pagamento di complessive Lire 272.663.519 (pari ad € 140.818,95); iii) per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, aveva pagato alla ditta creditrice la somma sopra indicata con più versamenti successivi ed aveva poi chiesto, invano, alla società da lui stesso amministrata il relativo rimborso. 1.1. Rimasti contumaci i convenuti, l’adito tribunale, con sentenza del 7 marzo 2012, n. 8, condannò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei soci liquidatori, al pagamento, in favore dell’attore, di € 140.818,95, oltre interessi e spese legali. 2. Il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso quella decisione fu respinto dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 febbraio 2019, n. 259, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In particolare, quella corte: i) esaminò, innanzitutto, in quanto logicamente prioritario, il secondo motivo di appello, con cui era stata eccepita la carenza di contraddittorio in primo grado per asserito vizio di notifica della citazione introduttiva, e lo respinse osservando che, «Quanto al supposto errore di denominazione, la giurisprudenza insegna che, “nella citazione di una persona giuridica, tanto l’inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l’errata o omessa individuazione del legale rappresentante, incidono sulla validità dell’atto solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione. Detta valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità […] nel caso in cui ritenga di poterindividuare la persona giuridica [..], nonostante l’errore di nome, attraverso gli atti processuali […]. Nella specie, l'errore investe particolari insignificanti (come la ripetizione della dizione “[OSCURATO:SOCIETA]") e non tocca il nucleo semantico centrale ([OSCURATO:PERSONA]) della denominazione, sicché non fa sorgere alcun dubbio d'identificazione, stante anche la coincidenza univoca del codice fiscale, tant'è che persino nell'atto di scioglimento anticipato della società con nomina dei liquidatori (rogato dal notaio Lenzi il 28 giugno 1985) risulta indicata la denominazione esposta dall’attore. Ne segue che, se la doglianza fosse seria, la società appellante non sarebbe in liquidazione, né [OSCURATO:PERSONA] sarebbe liquidatore. Anche la doglianza concernente il supposto errore nel recapito della notificazione introduttiva è del tutto pretestuosa, ove si consideri che il destinatario era una società di persone con due soci liquidatori in lite (i fratelli Tommasi), uno dei quali (Marcello) si premurò di notificare l'atto all'ente collettivo, non solo in persona dei liquidatori presso la sede della liquidazione, ma anche al fratello (Renzo) presso la residenza privata, dove il plico venne personalmente ritirato dall'odierno appellante il17 maggio 2010. Ebbene, come ad altri fini nota la stessa difesa appellante, [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale dell'ente, era in grado di notificare l'atto a sé stesso in rappresentanza della società, mentre il contraddittorio sostanziale era piuttosto da instaurare col fratello Renzo. Ciò che per l'appunto venne fatto attraverso la notifica diretta, così da tutelare pienamente la posizione processuale dell'avversario, senza lasciare in campo alcun problema di contraddittorio nei confronti della società, rappresentata disgiuntamente anche da Marcello»;ii) rigettò gli altri motivi (primo e terzo) di gravame, volti, rispettivamente, a contestare l’esistenza dell’interesse ad agire dell’originario attore e ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva liquidato, in favore di quest’ultimo, gli interessi sulle somme da lui pagate alla ditta [OSCURATO:PERSONA], le spese legali da essa sostenuteper il precetto ed il pignoramento immobiliare, nonché le spese, i diritti e gli onorari del processo di primo grado. Opinò, in proposito, che «quel che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società» e che «[OSCURATO:PERSONA] ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante».3. Per la cassazione di questa sentenza hanno promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], unico destinatario della notificazione di tale atto, è rimasto solo intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c.; inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado», censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la dedotta violazione del contraddittorio per mancata notifica dell’atto di citazione in primo grado alla società appellante: vizio che avrebbe dovuto comportare, exart. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al tribunale. Assumono i ricorrenti che: i) «Nel fascicolo della causa civile n. 302/2010 r.g. Tribunale di Pistoia, Sezione Distaccata di Pescia, non risulta allegato all'atto di citazione l'avviso di ricevimento della notifica tentata a “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” con raccomandata n. 763496769326 del 13 maggio 2010, ma soltanto l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario in questione con la dicitura “immesso in cassetta”. Con la comparsa di costituzione e risposta in appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la fotocopia dell'avviso di ricevimento del plico contenente la notifica, ritirato all'ufficio postale da [OSCURATO:PERSONA], socia, il 18 maggio 2010. La conformità di tale documento all'originale -la cui produzione è comunque inammissibile ai sensi dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., dato che la parte non ha dimostrato (e neppure allegato) di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile –è stata disconosciuta dal difensore degli appellanti all'udienza del 18 dicembre 2012. Agli atti del processo manca quindi la prova della ricezione del plico, che può essere data unicamente dall'originale dell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona legittimata al ritiro della corrispondenza della società stessa. Il solo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto non è idoneo, di per sé, a integrare la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, tanto più che per le società, a mente dell'art. 145 c.p.c, non è consentita la notifica nelle forme dell'art. 140 c.p.c.»; ii) «La Corte territoriale, […], rileva che l'atto di citazione venne notificato anche all'altro socio Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla sua residenza privata, dove il plico venne personalmente ritirato dal destinatario il 17 maggio 2010. I giudici fiorentini sostengono che ciò sarebbe sufficiente a integrare il contraddittorio sostanziale fra i due fratelli in lite, mentre, sembra di capire dal testo del l'impugnata sentenza, la notifica dell'atto di citazione alla società si risolveva in un adempimento inutile e comunque soddisfatto dalla notifica dell'atto di citazione fatta a sé medesimo da parte dell'attore [OSCURATO:PERSONA]. Tale ragionamento non ècondivisibile». 1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 1.2. Invero, dalla sentenza impugnata emerge (cfr. pag. 3) che, con il secondo motivo di gravame, gli appellanti avevano lamentato esclusivamente la “inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché rivolto ad un soggetto con una ragione sociale diversa ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., invece di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].), sia perché indirizzato alla sede della liquidazione (Massa e Cozzile, via Vetriano 112) diversa dalla sede legale della società (Massa e Cozzile, via Vetriano 108/bis)”. Censura, questa, interamente disattesa dalla corte territoriale con la duplice affermazione già esposta nel § 2.1. dei “Fatti di causa” (da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi), la prima delle quali, che ha negato qualsivoglia concreta rilevanza all’errore nella indicazione della ragione sociale della società appellante originaria convenuta, nemmeno è stata specificamente censurat a in questa sede. 1.2.1. È palese, quindi, che la questione posta oggi dai ricorrenti circa la pretesa carenza di prova, per difetto di produzione dell’originale del relativo avviso di ricevimento della notifica tentata ad “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” (assumendosi contestato quello prodotto, in fotocopia dall’appellato), della notificazione alla società appellante/odierna ricorrente si rivela diversa rispetto alla censura sollevata in appello, e, come tale, inammissibile (oltre che per evidente carenza di autosufficienza laddove, pur deducendo l’avvenuta contestazione della conformità all’originale dell’avviso suddetto, tuttavia non riporta il contenuto del verbale dell’udienza del 18 dicembre 2012 in cui tale disconoscimento sarebbe stato effettuato) per sua novità. 1.2.2. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a penadi inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere – qui, invece, rimasto totalmente inadempiuto –di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr.Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000), posto che, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass.n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.n. 20712 del 2018). 1.3. Quanto fin qui detto, poi, rende privo di qualsivoglia concreto rilievo la seconda argomentazione sviluppata della odierna doglianza, dovendosi ormai considerare insuscettibile di ulteriori contestazioni l’avvenuta notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado – intrapreso, giova ricordarlo, da [OSCURATO:PERSONA], socio e co-liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere la condanna di quest’ultima a restituirgli quanto da lui pagato alla ditta [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 602/1996 della Corte d'Appello di Firenze –, all’ente collettivo, in persona dei liquidatori, presso la sede della liquidazione. 1.3.1. Conseguentemente, l’assunto dei ricorrenti circa la validità, o non, dell’avvenuta notificazione della medesima citazione, personalmente, a [OSCURATO:PERSONA] ed allo stesso [OSCURATO:PERSONA], e la necessità di convenire in giudizio anche l’altra socia [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, si rivela del tutto ultroneo. 2. Il secondo motivo di ricorso, recante «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 101, 137, 145, 160 e 354 c.p.c.», ripropone, sostanzialmente, la medesima censura di cui al motivo precedente, questa volta nella prospettiva del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge. Si insiste, infatti, nel contestare alla corte territoriale di non avere rilevatol’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. stante la mancanza di prova del perfezionamento della notificazione tentata alla società presso l’indirizzo di via Massa e Cozzile (PT), via Vetriano n. 112 in assenza dell’originale del corrispondente avviso di ricevimento (la cui fotocopia, prodotta dall’appellato, era stata disconosciuta dagli appellanti). 2.1. Le ragioni giustificative della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, tuttavia, sono assolutamente idonee a fondare un’analoga declaratoria anche di questa doglianza. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento per mancanza di un interesse ad agire meritevole di tutela in capo all’attore», contesta le argomentazioni con cui la corte territoriale ha disatteso la censura degli appellanti, odierni ricorrenti, volta a sentire accertare la mancanza di un interesse ad agire meritevole di tutela, ex art. 100 cod. proc. civ., in capo a [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo intrapreso l’odierna lite contro la società versando in condizioni di conflitto di interessi ed in modo del tutto inutile, perseguendo l’unico scopo di recare nocumento alla società medesima ed all’altro socio liquidatore. 3.1. Questo motivo si rivela inammissibile. 3.2. Invero, come ripetutamente chiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (cfr. Cass., SU, n. 34388 del 2022; Cass. n. 2057 del 2019; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 3060 del 2002). Detto interesse, peraltro: i ) deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte (cfr. Cass., SU, n. 9934 del 2015; Cass. n. 21238 del 2021) e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda (cfr. Cass. n. 21238 del 2021); ii) deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, e deve essere quindi esistente fino al momento della decisione (cfr., in motivazione, Cass. n. 1818 del 2021); 3.3. Nella specie, la corte territoriale ha chiaramente individuato nell’intento di «ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia da lui rivestita» l’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] (che, giova ricordarlo, nella citazione introduttiva del giudizio, aveva specificamente dedotto –come può leggersi nell’odierno ricorso – di avere ricevuto, quale di socio illimitatamente responsabile per i debiti della società, la notifica di un atto di precetto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per complessive Lire 265.991.519, pari ad € 137.373.15, poi seguito dalla notifica, sempre ad istanza della medesima ditta, di un atto di pignoramento di un’immobile di sua proprietà, sicché, per evitare il protrarsi della procedura esecutiva, aveva pagato alla ditta creditrice la somma sopra indicata ed aveva poi chiesto, invano, alla società da lui stesso amministrata il relativo rimborso), negando qualsivoglia rilievo, in contrario, a ciò che lo stesso avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società. 3.3.1. Trattasi di valutazione affatto corretta, poiché l'interesse ad agire è stato apprezzato in concreto. Né, in contrario, può essere invocata, come ancora in questa sede mostrano di fare gli odierni ricorrenti, un’asserita, diversa possibilità per il suddetto appellato di ottenere diversamente il soddisfacimento del proprio diritto. Tanto, infatti, si risolve, in un’inammissibile contestazione circa la fondatezza della sua domanda. 4. Il quarto motivo di ricorso, infine, recante «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione», ascrive alla sentenza impugnata di aver negato agli appellanti, odierni ricorrenti, la possibilità di far valere, in questo processo, l’eccezione tesa ad evidenziare l’insussistenza del diritto dell’attore a pretendere il rimborso di parte delle somme pretese. Si assume che «La società convenuta aveva infatti diritto dimettere in campo tutte le difese nei confronti dell'attore già in questo processo e, fra queste, vi è sicuramente quella tesa a evidenziare l'insussistenza del diritto dell'attore al rimborso di parte delle somme richieste. Egli, infatti, non può pretendere di farsi restituire dalla società somme che avrebbe potuto facilmente evitare di pagare con l’impiego dell'ordinaria diligenza». Ci si riferisce, «in particolare, alle spese legali per l'atto di precetto e per il pignoramento che [OSCURATO:PERSONA] ha deciso incautamente di pagare al creditore della società [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], malgrado la possibilità di eccepire ilbeneficium excussionis». Si conclude affermando che «Non si comprende perché l’odierna ricorrente debba promuovere una causa autonoma per far valere un'eccezione di così pronta e facile soluzione». 4.1. Questa doglianza si rivela fondata nei termini di cui appresso. 4.2. Si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) che, con il terzo motivo di gravame, gli appellanti avevano lamentato la “eccessività della somma liquidata dal giudice, dovendosi, in ogni caso, escludere: a) gli interessi riconosciuti al terzo creditore Meacci, b) le spese dell’atto di precetto e pignoramento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e c) le competenze difensive di primo grado (la ragione è sempre la stessa: l’inerzia, la negligenza e le scelte difensive sbagliate dell’odierno appellato non possono andare a detrimento della società. Egli avrebbe potuto tranquillamente resistere all’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti dal creditore sociale avvalendosi delbeneficium excussionis, quindi non ha alcun diritto a farsi rimborsare dalla società le spese legali incautamente pagate. Pag. 8 appello)”. 4.2.1. La corte territoriale ha disatteso tale censura richiamando quanto già affermato per respingere il primo motivo di appello («quel che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto o dovuto fare come liquidatore della società non elide il suo interesse ad ottenere giudizialmente dall'ente collettivo il rimborso di quanto pagato a terzi in forza della posizione di garanzia rivestita. Se, insomma, l'odierno appellato si è comportato male come liquidatore, la società o gli altri soci potranno proporre nei suoi confronti un'azione di responsabilità gestionale, ma non possono intrinsecamente negare il suo diritto al rimborso di quanto pagato in luogo della società») e ribadendo che «[OSCURATO:PERSONA] ha qui agito come socio pagatore di debiti sociali, se come liquidatore ha contribuito ad aggravare quei debiti, ne risponderà caso mai in ambito societario, ma non per questo gli si può negare il rimborso oggettivamente spettante». 4.3. Queste argomentazioni, tuttavia, non affrontano l’effettivo contenuto della doglianza suddetta, volta, come si è già riferito, a censurare l’entità della condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della società, odierna ricorrente. 4.3.1. Orbene, la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma ciò non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass.n. 15966 del 2016; Cass. n. 49 del 2014). 4.3.2. Questo principio, tuttavia, è stato successivamente rimeditato e precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 28709 del 2020), le quali –in controversia avente ad oggetto la pretesa esattoriale nei confronti di un socio illimitatamente responsabile di una società personale – hanno osservato che non è accettabile una interpretazione che determini un vuoto di tutela per il coobbligato sussidiario, che sarebbe costretto ad aspettare il pignoramento, invasivo della sua sfera giuridica, per far valere l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Al tempo stesso, si è ritenuto eccessivo l'orientamento minoritario là dove sostiene che l'escussione del patrimonio sociale debba comunque precedere l’azione esecutiva contro il socio. Piuttosto, per poter affermare l'inoperatività della responsabilità sussidiaria, è necessaria la dimostrazione che la società ha la capacità patrimoniale di soddisfare i propri debiti (cfr.Cass. n. 5136 del 2011). Nella società semplici (e nelle società irregolari) è sul socio che incombe l'onere di provare che il creditore può agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre nel caso della società in nome collettivo e di quelle in accomandita semplice e per azioni l'onere della prova s'inverte: qui è il creditore a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale. 4.3.3. Da tanto può desumersi, dunque, che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita -ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliundedimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022). 4.4. Alla stregua dei suddetti princìpi, dunque, posto che la riportata doglianza degli appellanti riguardava la possibilità di far valere, già in questo processo, l’eccezione tesa ad evidenziare l’insussistenza (proprio in forza del beneficium excussionische [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto opporre al creditore sociale che aveva agito esecutivamente nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile), del diritto dell’attore a pretendere il rimborso almeno di parte delle somme da lui pretese, lacorte di appello, lungi dal disinteressarsi di tale eccezione, avrebbe dovuto esaminarla e deciderla (accogliendola o respingendola), risolvendosi, invece, la sua già riportata motivazione, sul punto, in un sostanziale ed illegittimo diniego di pronuncia sul punto. 5. In conclusione, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandosene inammissibili gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al suo quarto motivo, dichiarandone inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
Sentenza Cassazione n. 33176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris