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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 luglio 1965

Cassazione n. 05599/2023

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la seguente SENTENZA r;corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1965 avverso la sentenza del 08/02;2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma 1'8 febbraio 2022, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma, il 9 luglio 2020 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni .colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 19 giugno 2012, in conseguenza condannandoio allei' pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ebbene, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civile.

La Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione maturata il 13 luglio 2020 così calcolandola (alla p. 4 della sentenza impugnata): fatto « del 19 giugno 2012 + sette anni e sei mesi = 19 dicembre 2019 + quattro mesi e venti giorni per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze cioè dal 20 novembre 2018 al 18 aprile 2019 + 64 giorni per sospensione covid = tot. sei mesi e ventiquattro giorni = prescr. il 13 luglio 2020. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge.

Segnala di avere già rappresentato, ma - evidenzia inascoltato, in sede di conclusioni del dibattimento in primo grado e in grado di appello essere già intervenuta la prescrizione del reato alla data del dispositivo del Tribunale, in quanto non si dovrebbe tenere conto del periodo di 64 giorni di sospensione per effetto delle disposizioni emergenziali introdotte dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

Richiamata la motivazione con cui la sentenza della Corte territoriale (alla p. 4) ha disatteso. la questione, sottolineandosi l'essere nei caso di specie stata fissata il 22 gennaio 2020 udienza di prosecuzione per il giorno 23 marzo 2020, poi non tenuta in ragione della pandemia ma differita di ufficio al 9 luglio 2020, quando il processo è stato .concluso, sottopone • la stessa a censura alla luce dell'insegnamento di Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 286423-02, che ha precisato che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)».

Il ricorrente richiama al riguardo anche il recente precedente di Sez. 4, n. 13726 del 22/03/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (punto n. 3 del "considerato in diritto", pp. 3-4).

Sottolinea che nel caso di specie nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 ed il 23 marzo 2020 non pendeva e non decòrreva nessun termine processuale, sicché non sarebbero da calcolarsi i quindici giorni intercorrenti tra 1'8 ed il 23 marzo 2020, con la ulteriore conseguenza che, aggiungendo non già 64 gg. ma soli 49 gg. (infatti: 64 - 15) il reato si sarebbe prescritto (non già il 13 luglio 2020, ma) il 29 giugno 2020, quindi prima dell'adozione del dispositivo di primo grado.

Donde l'illegittimità della condanna anche ai fini civili, di cui si chiede l'annullamento.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiamandosi lo stesso principio di diritto su cui fa leva il ricorrente (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280423-02).

5. Con memoria pervenuta 1'11 ottobre 2020 la Difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando la ratio della decisione della sentenza delle Sezioni Unite, invocata sia dal ricorrente sa dal P.G. a sostegno delle opposte conclusioni, e sottolineando che nel lasso temporale tra il 22 gennaio ed il 23 marzo 2022 non decorreva nessun termine sicchè l'emergenza pandemica, quanto a tale segmento, non avrebbe avuto alcun concreto riflesso sui tempi del procedimento.

Ha anche ribadito la necessità di calcolare quale periodo di sospensione della prescrizione quello di 49 giorni intercorrenti tra l'udienza che non si è tenuta, cioè il 23 marzo 2020, e 1'11 maggio 2020, con la conseguenza, dunque, dell'essersi maturata la prescrizione, a suo avviso, il 29 giugno 2020, cioè, appunto, prima della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seauenti ragioni.

Avuto diretto accessi all'incarto pro .:essuale, il corretto. calcolo della prescrizione è il seguente: fatto del 19 giugno..-012 + sette anni e sei mesi = 19 dicembre 2019 + complessivi 198 giorni di sospensione della prescrizione (e cioè dal 20 novembre 2018 al .18 aprile 2019 per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze, per complessivi 149 giorni, ed inoltre dal 23 marzo 2020 all'il maggio 2020, non già sino al 9 luglio 2020, per "sospensione-covid", quindi per 49 giorni) = 4 luglio 2020.

Ed è appena il caso di rammentare che il conteggio del periodo di sospensione rilevante ai fini del calcolo prescrizionale va effettuato a giorni e non già a mesi, come invece erroneamente effettuato dalla Corte di appello (nello stesso senso v.. già Sez.

F, n. 39250 del 22/08/2019, Iavazzo, Rv. 278971, v. spec. sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 3-4, ove si sottolinea - condivisibilmente - la "oggettività" del computo effettuato a giorni).

Deve, dunque, farsi applicazione nel caso di specie, non essendo in scadenza nel lasso temporale che qui viene in luce alcun termine processuale, del principio di diritto, che è stato correttamente richiamato dal ricorrente, secondo cui «In tema di disciplina della prescrizione a .seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la, sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18, del 2020, presuppone che il procedimento abbia rubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, cit.).

2. Essendo, in deFinitiva, la prescrizione maturata prima dell'adozione del dispwitivo della sentenza di primo grado (che è del 9 luglio 2020), è necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e conseguentemente revocare le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado revocando le statuizioni civiP perché i! reato era estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA r;corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1965 avverso la sentenza del 08/02;2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del P.G. e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma 1'8 febbraio 2022, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma, il 9 luglio 2020 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni .colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 19 giugno 2012, in conseguenza condannandoio allei' pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ebbene, ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civile. La Corte territoriale ha ritenuto la prescrizione maturata il 13 luglio 2020 così calcolandola (alla p. 4 della sentenza impugnata): fatto « del 19 giugno 2012 + sette anni e sei mesi = 19 dicembre 2019 + quattro mesi e venti giorni per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze cioè dal 20 novembre 2018 al 18 aprile 2019 + 64 giorni per sospensione covid = tot. sei mesi e ventiquattro giorni = prescr. il 13 luglio 2020. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge. Segnala di avere già rappresentato, ma - evidenzia inascoltato, in sede di conclusioni del dibattimento in primo grado e in grado di appello essere già intervenuta la prescrizione del reato alla data del dispositivo del Tribunale, in quanto non si dovrebbe tenere conto del periodo di 64 giorni di sospensione per effetto delle disposizioni emergenziali introdotte dall'art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Richiamata la motivazione con cui la sentenza della Corte territoriale (alla p. 4) ha disatteso. la questione, sottolineandosi l'essere nei caso di specie stata fissata il 22 gennaio 2020 udienza di prosecuzione per il giorno 23 marzo 2020, poi non tenuta in ragione della pandemia ma differita di ufficio al 9 luglio 2020, quando il processo è stato .concluso, sottopone • la stessa a censura alla luce dell'insegnamento di Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 286423-02, che ha precisato che «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Il ricorrente richiama al riguardo anche il recente precedente di Sez. 4, n. 13726 del 22/03/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA], non mass. (punto n. 3 del "considerato in diritto", pp. 3-4). Sottolinea che nel caso di specie nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 ed il 23 marzo 2020 non pendeva e non decòrreva nessun termine processuale, sicché non sarebbero da calcolarsi i quindici giorni intercorrenti tra 1'8 ed il 23 marzo 2020, con la ulteriore conseguenza che, aggiungendo non già 64 gg. ma soli 49 gg. (infatti: 64 - 15) il reato si sarebbe prescritto (non già il 13 luglio 2020, ma) il 29 giugno 2020, quindi prima dell'adozione del dispositivo di primo grado. Donde l'illegittimità della condanna anche ai fini civili, di cui si chiede l'annullamento. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, richiamandosi lo stesso principio di diritto su cui fa leva il ricorrente (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280423-02). 5. Con memoria pervenuta 1'11 ottobre 2020 la Difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando la ratio della decisione della sentenza delle Sezioni Unite, invocata sia dal ricorrente sa dal P.G. a sostegno delle opposte conclusioni, e sottolineando che nel lasso temporale tra il 22 gennaio ed il 23 marzo 2022 non decorreva nessun termine sicchè l'emergenza pandemica, quanto a tale segmento, non avrebbe avuto alcun concreto riflesso sui tempi del procedimento. Ha anche ribadito la necessità di calcolare quale periodo di sospensione della prescrizione quello di 49 giorni intercorrenti tra l'udienza che non si è tenuta, cioè il 23 marzo 2020, e 1'11 maggio 2020, con la conseguenza, dunque, dell'essersi maturata la prescrizione, a suo avviso, il 29 giugno 2020, cioè, appunto, prima della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seauenti ragioni. Avuto diretto accessi all'incarto pro .:essuale, il corretto. calcolo della prescrizione è il seguente: fatto del 19 giugno..-012 + sette anni e sei mesi = 19 dicembre 2019 + complessivi 198 giorni di sospensione della prescrizione (e cioè dal 20 novembre 2018 al .18 aprile 2019 per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze, per complessivi 149 giorni, ed inoltre dal 23 marzo 2020 all'il maggio 2020, non già sino al 9 luglio 2020, per "sospensione-covid", quindi per 49 giorni) = 4 luglio 2020. Ed è appena il caso di rammentare che il conteggio del periodo di sospensione rilevante ai fini del calcolo prescrizionale va effettuato a giorni e non già a mesi, come invece erroneamente effettuato dalla Corte di appello (nello stesso senso v.. già Sez. F, n. 39250 del 22/08/2019, Iavazzo, Rv. 278971, v. spec. sub n. 2 del "considerato in diritto", pp. 3-4, ove si sottolinea - condivisibilmente - la "oggettività" del computo effettuato a giorni). Deve, dunque, farsi applicazione nel caso di specie, non essendo in scadenza nel lasso temporale che qui viene in luce alcun termine processuale, del principio di diritto, che è stato correttamente richiamato dal ricorrente, secondo cui «In tema di disciplina della prescrizione a .seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la, sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18, del 2020, presuppone che il procedimento abbia rubito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, cit.). 2. Essendo, in deFinitiva, la prescrizione maturata prima dell'adozione del dispwitivo della sentenza di primo grado (che è del 9 luglio 2020), è necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e conseguentemente revocare le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado revocando le statuizioni civiP perché i! reato era estinto pe
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