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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39259/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Nola, emessa in data 22 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 1).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza l'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Nola, emessa in data 22 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 1). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza l'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lugli
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