CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 12773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21692-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21692/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 707/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 793/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 13 luglio 2017, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Vasto e accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Cupello avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], operante presso il Comune di Cupello quale segretario comunale, in virtù di una convenzione sottoscritta con altri cinque comuni per la gestione associata del servizio di segreteria, che lo impegnava ad assicurare la propria presenza due volte la settimana nel predetto Comune, per il pagamento dell’importo asseritamente dovuto per il terzo giorno lavorativo alla settimana espressamente richiestogli dal Sindaco del Comune di Cupello per gli anni 2010, 2011 e gennaio 2012 allorché il rapporto veniva a cessare; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal Comune sollevata dal Biasco per mancata specificazione del petitum e della causa petendi e pa rimenti infondata nel merito la pretesa, dovendosi individuare nell’atto sindacale posto a fondamento dell’azione monitoria, recante un richiamo esplicito all’originaria convenzione così da porsi quale mera modifica dell’orario di servizio ivi in precedenza fissato, la definizione di una diversa modalità di attuazione della prestazione/funzione che non comporta alcun diritto ad una maggiorazione della retribuzione a fronte della flessibilità riconosciuta dalla normativa di riferimento all’attività dei segretari comunali; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Biasco, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; - CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 112 c.p.c. lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di inammissibilità per difetto dei requisiti minimi di legge del ricorso in opposizione proposto dal Comune da cui fa discendere, in ragione della resa pronunzia nel merito dello stesso, l’aver proceduto in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 19 del CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali, imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della convenzione dal ricorrente sottoscritta con i Comuni interessati per la gestione associata dei servizi di segreteria, di aver, altresì, impropriamente utilizzato a favore del Comune, così da legittimare la richiesta di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata in convenzione, il riferimento alla flessibilità dell’orario da intendersi, viceversa, quale prerogativa propria del solo segretario comunale e di aver erroneamente valutato quanto allegato e provato dal ricorrente con specifico riferimento al tenore dell’ordine di servizio modificativo dell’orario; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 194 [OSCURATO:PERSONA] e 24, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica del richiamo operato a fini interpretativi dalla Corte territoriale al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, viceversa estraneo alla fattispecie per essere riferibile solo ai dirigenti, qualifica non rivestita dal ricorrente che neppure operava in Comuni con presenza di dirigenti rispetto ai quali soltanto può operare in base a quanto previsto dall’art. 41 del CCNL per i segretari comunali e provinciali del 16.5.2001; - che nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 1218 c.c. nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in correlazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., imputando alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, per aver aderito alla prospettazione del Comune, a prescindere dall’assolvimento da parte dello stesso del relativo onere probatorio, così finendo per onerare il ricorrente della prova dell’insussistenza del fatto addotto a confutazione di quanto dal ricorrente comprovato con la produzione della convenzione; - che il primo motivo si rivela inammissibile, limitandosi il ricorrente a riproporre l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione del Comune come sollevata in sede di gravame, senza misurarsi, salvo sostenerne genericamente l’apoditticità, con le argomentazioni dalla Corte territoriale poste a base del rigetto dell’eccezione; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo sostanziandosi la censura sollevata nell’opporre alla valutazione operata dalla Corte territoriale circa ladocumentazione in atti, tesa a leggere l’ordine di servizio con il quale il Sindaco di Cupello interveniva a variare l’orario di servizio del ricorrente segretario comunale nel quadro dell’originaria convenzione da questi sottoscritta con i sei Comuni facendo leva sulla flessibilità dell’impegno orario che connota il ruolo, una diversa lettura di quegli stessi atti incentrata sull’autonomia degli stessi impeditiva di una qualificazione dell’ordine di servizio quale diversa modalità di attuazione della prestazione originariamente concordata; - che infondato, viceversa, deve ritenersi il terzo motivo, trovando giustificazione il richiamo a fini interpretativi operato dalla Corte territoriale al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici con riferimento al conferimento contestuale al ricorrente dell’incarico di “direttore generale”; - che ancora inammissibile si appalesa il quarto motivo, risolvendosi la censura nella riproposizione sotto diverso profilo dell’interpretazione degli atti di causa che in questa sede il ricorrente oppone a quella fatta propria dalla Corte territoriale, senza, tuttavia, sottoporla a specifiche critiche; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come d a dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe