CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Carocci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Carocci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvatori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gambacurta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 09/12/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità delricorso;letta la memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].lette altresì le memorie presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il procedimento di prevenzione in esame trae origine dalla propostaformulata dalla Procura della Repubblica di Roma, depositata in data 12 giugno2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti soggettisocialmente pericolosi ai sensi dell’art. 4, lett. b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, in relazione alla loro stabile partecipazione ad un sodalizio criminosooperante nel territorio romano ed in particolare nel quartiere [OSCURATO:PERSONA].La proposta aveva ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali epatrimoniali, con riferimento ad un ampio e articolato compendio di beni mobili,immobili, rapporti finanziari e partecipazioni societarie, formalmente intestati siaai proposti sia a numerosi soggetti terzi, ritenuti intestatari fittizi di beni nelladisponibilità diretta o indiretta dei proposti.1.1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 15 giugno 2020, depositato il 17settembre 2020, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura diprevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenendo la loropericolosità ai sensi dell'art. 4, lett. b) e c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Disponeva altresì, ai sensi dell'art. 24 stesso decreto, la confisca nei confrontidei predetti di partecipazioni societarie, immobili, denaro, veicoli e preziosi,intestati, fra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValerioGambacurta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La confisca aveva ad oggetto un vastopatrimonio, comprendente, tra l’altro, l’intero capitale sociale e il patrimonioaziendale di diverse società operanti nel settore sportivo e commerciale, numerosepartecipazioni societarie frazionate, immobili siti nei comuni di Roma, Cerveteri eSutri, nonché rapporti finanziari, autoveicoli e beni di valore. Con specificoriferimento ai beni intestati ai terzi, il Tribunale riteneva che gli stessi fossero nelladisponibilità diretta o indiretta dei proposti, in particolare di [OSCURATO:PERSONA],ovvero costituissero il reimpiego o la trasformazione di proventi illeciti derivantidalle attività del sodalizio criminoso, valorizzando, in chiave indiziaria, i rapportifamiliari o di contiguità personale, la sproporzione patrimoniale e le risultanze delleindagini penali poste a fondamento della proposta.1.2. Avverso il decreto di primo grado proponevano appello sia i proposti sianumerosi terzi intestatari dei beni confiscati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], CatiaSalvatori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ciascunoper quanto di interesse, l’insussistenza dei presupposti per l’ablazione patrimonialee la mancata dimostrazione della disponibilità dei beni in capo ai proposti.La Corte di appello di Roma, con decreto del 21 ottobre 2021, depositato il 7gennaio 2022, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, disponeva larevoca della confisca limitatamente ad alcuni specifici cespiti, rigettando nel restoi gravami e confermando la confisca della gran parte del patrimonio, sia conriferimento ai beni direttamente intestati ai proposti, sia con riguardo a quelliintestati ai terzi. La Corte territoriale motivava la conferma dell’ablazionevalorizzando in modo unitario il quadro indiziario ricostruito dal Tribunale,richiamando in larga misura la motivazione del decreto genetico e ritenendo nondecisive le singole allegazioni difensive in ordine alla provenienza lecita dei beni oalla loro effettiva autonomia patrimoniale rispetto ai proposti.1.3. Avverso tale decreto venivano proposti ricorsi per cassazione; consentenza n. 1096 del 28 settembre 2022, la Corte di cassazione – Quinta Sezionepenale, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dai proposti [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di [OSCURATO:PERSONA], mentre annullava conrinvio il decreto impugnato limitatamente alla posizione dei terzi intestatari deibeni. La sentenza rilevava che la motivazione della decisione di secondo grado,per quanto riferita ai terzi, risultava meramente apparente, in quanto fondata suaffermazioni generiche e cumulative, prive di uno specifico confronto con le singoleposizioni soggettive, con i singoli beni oggetto di confisca e con le puntualideduzioni difensive svolte in appello, in particolare con riguardo all’accertamentodella disponibilità dei beni in capo ai proposti.1.4. La Corte di appello di Roma, all'esito del conseguente giudizio di rinvio,con decreto in data 26 marzo 2024, confermava in gran parte il decreto di primogrado; disponeva, peraltro, la revoca della confisca con riferimento ad alcunicespiti, ritenuti non adeguatamente riconducibili alla disponibilità dei proposti, tracui un’autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA] e la quota pari al 15,56% del capitalesociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestata a [OSCURATO:PERSONA],ritenendo, per tali beni, non sufficientemente dimostrata la provenienza illecita ola disponibilità indiretta in capo ai proposti. Per il resto, la Corte territoriale ribadivala riconducibilità dei beni residui al patrimonio illecito del sodalizio criminoso,facendo ampio riferimento all’esito di una consulenza tecnica disposta nel giudiziodi rinvio, finalizzata alla ricostruzione della capacità reddituale dei terzi e allatracciabilità delle risorse utilizzate per gli acquisti.1.5. Avverso tale decreto proponevano nuovamente ricorso per cassazione iterzi interessati, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma,quest’ultimo con specifico riferimento alla disposta revoca della confisca dellaquota societaria intestata a [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione, Sezione 1, con sentenza del 8 novembre 2024, n.45209, annullava sia con riguardo alla disposta confisca nei confronti dei terziricorrenti, sia con riferimento all’avvenuta restituzione della quota del 15% dellequote della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rinviandoper nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Dopo aver richiamato i principi didiritto che governano la materia, la Corte rilevava come il decreto impugnato fossecarente di motivazione specifica con riferimento a ciascun terzo intestatario, al suorapporto con il proposto e alla specifica provenienza del bene, passaggiargomentativi che la Corte territoriale aveva superato attraverso richiami di tipogenerico al decreto di primo grado. Il giudice, inoltre, non si era confrontato congli specifici motivi di appello, cui aveva già rinviato la sezione quinta di questaCorte nel primo provvedimento di annullamento con rinvio, operando un eccessivoaffidamento sulla sproporzione patrimoniale e sulla non tracciabilità delle risorse,senza procedere a un effettivo accertamento, specifico e individualizzato, delladisponibilità dei singoli beni in capo ai proposti e del carattere fittizio delleintestazioni riferite a ciascun terzo.1.6. All’esito del secondo giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma –Sezione Quarta penale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9dicembre 2025, ha emesso il decreto n. 8/2026, depositato il 20 gennaio 2026,con il quale ha proceduto ad un nuovo riesame delle posizioni dei terzi interessati,dando atto del contenuto e della portata dei principi di diritto enunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] cassazione nelle precedenti sentenze rescindenti e ritenendo di doversiuniformare a tali indicazioni.In particolare, la Corte territoriale ha premesso che l’oggetto del giudizio dirinvio riguardava esclusivamente le misure patrimoniali disposte nei confronti deiterzi intestatari, essendo ormai definitive le statuizioni concernenti la pericolositàdei proposti e le misure loro direttamente applicate. Ricostruito il quadronormativo e giurisprudenziale di riferimento in tema di confisca di prevenzione edi intestazione fittizia, la Corte individua una serie di elementi ritenuti comuni allediverse posizioni soggettive esaminate, valorizzando, tra l’altro, il ruolo apicale dicollocavano le intestazioni dei beni oggetto di ablazione.Nel procedere all’esame delle singole posizioni, la Corte di appello ha ritenutoche i beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertaCarocci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AndreaDessì dovessero considerarsi nella disponibilità diretta o indiretta di FrancoGambacurta, in quanto inseriti in un disegno unitario di mimetizzazione eframmentazione intrafamiliare e fiduciaria del patrimonio illecito, finalizzato asottrarre i cespiti alle misure di prevenzione.A sostegno di tale conclusione, il decreto richiama diffusamente le risultanzedelle indagini penali svolte nei confronti del clan [OSCURATO:PERSONA], nonché gli esiti diaccertamenti patrimoniali e di consulenze tecniche disposte nel corso deiprecedenti gradi, soffermandosi in particolare sulla insufficienza e non tracciabilitàdelle risorse lecite in capo ai terzi e sull’assenza di una giustificazione economicaautonoma idonea a sorreggere gli acquisti e gli investimenti effettuati.La Corte territoriale afferma, altresì, che la valutazione relativa alla capacitàeconomica dei terzi non possa essere condotta attraverso una mera sommatoriaaritmetica dei redditi dichiarati nel tempo, ma debba tener conto, in un’otticaglobale, delle esigenze di sostentamento, delle modalità di accumulazione delpatrimonio e delle interconnessioni economiche e personali con i proposti. In taleprospettiva, ritiene che le allegazioni difensive svolte dai singoli terzi non sianoidonee a scalfire il quadro indiziario complessivo, reputato coerente e convergentenel dimostrare la riconducibilità dei beni al patrimonio illecito del sodalizio facentecapo a [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tali argomentazioni, il decreto n. 8/2026 ha disposto, quindi, laconferma della confisca dei beni intestati ai suddetti terzi, ritenendo che essicostituissero il risultato o il reimpiego delle attività illecite dei proposti e chel’intestazione formale ai ricorrenti avesse carattere strumentale e meramenteapparente.2. Avverso il decreto della Corte di appello di Roma n.8/26 del 9 dicembre2025, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ValerioGambacurta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori e procuratorispeciali. I relativi motivi sono di seguito illustrati in forma sintetica, nei limitiprevisti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deduce violazione di legge emotivazione apparente in relazione agli artt.10 e 27 del d.lgs. n. 159 del 2011,con riferimento alla disponibilità e alla provenienza illecita delle quote dellaOlympus [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate a sé medesimo. Rappresenta che il decretoimpugnato ha confermato la confisca di una serie di beni (15,56% del capitaledella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., 100% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA].r.l., 50% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., 25% del capitale dellaBraccianese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., orologi Rolex GMT Master II e Datejust, depositogiudiziario di € 10.500,00), ritenendoli nella disponibilità del padre FrancoGambacurta, sulla base di presunzioni e argomentazioni cumulative, senza fornirealcuna motivazione ancorata a precisi elementi di fatto idonei a dimostrare lariconducibilità al proposto dei beni confiscati e la loro origine illecita.Con il secondo motivo lamenta che la Corte di appello ha attribuito al ricorrenteil ruolo di “complice” nell’agire illecito del padre, richiamando le condanne perreato associativo e altri reati lucrogenetici, senza tuttavia spiegare perché talicondanne dovrebbero deporre per la riferibilità al padre dei beni intestati al figlio,né chiarire in che termini da esse si possa assumere che le disponibilitàeconomiche di [OSCURATO:PERSONA] derivino dagli illeciti del padre e non da quellicommessi dal ricorrente stesso. Con ciò la Corte d’appello avrebbe travisatoquanto emerso dalla sentenza di merito, la quale ultima avrebbe escluso ilreimpiego di capitali illeciti nel corso dell’attività d’impresa e che la stessacostituzione della società fosse avvenuta con i capitali derivanti dalle attivitàdelittuose del clan.Con il terzo motivo deduce che la motivazione del decreto impugnato èapodittica anche in relazione alla dimostrazione dell’incapienza economica dei figlidi [OSCURATO:PERSONA] e nell’indicazione della riconducibilità al proposto delle quotedella [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intestate alricorrente.Con il quarto motivo censura la motivazione del decreto impugnato nella partein cui, pur richiamando la perizia finalizzata a tracciare le risorse economicheutilizzate dai terzi per l’acquisto dei beni, non ha fornito alcuna argomentazioneeffettiva in relazione alla reale disponibilità dei beni, limitandosi a considerazioniinconferenti rispetto al thema probandum individuato dalla Corte di cassazione.Con il quinto motivo lamenta che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsicon le doglianze difensive relative all’assenza di immissioni illecite del proposto siaall’atto della costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia nel corsodella sua successiva espansione, ritenendo irrilevanti le considerazioni svoltesull’autofinanziamento della società, senza chiarire se l’autofinanziamento siariferito agli investimenti iniziali o al ricavato successivo. Avrebbe in ciò travisato leallegazioni difensive relative alla capacità di autofinanziamento della società, conriferimento agli investimenti effettuati per espanderla e renderla competitiva, aprescindere dalla provenienza lecita o meno di tali provviste da parte di ValerioGambacurta, tema che non rileva nella materia in questione, laddove rileverebbela mera provenienza dal proposto [OSCURATO:PERSONA].Con il sesto motivo censura la motivazione del decreto impugnato nella partein cui, richiamando alcune vicende societarie legate alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha svolto considerazioni fondate su mere presunzioni e supposizioni, senzariscontro probatorio idoneo a fondarne logica e coerenza argomentativa.Con il settimo motivo lamenta che la Corte di appello ha richiamatodichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l’appartenenza a lui del centro sportivo el’affidamento della gestione fiduciaria dello stesso a [OSCURATO:PERSONA] e GianlucaDe [OSCURATO:PERSONA], senza che tali elementi siano idonei a dimostrare la disponibilità dei beniin capo al proposto.Con l’ottavo motivo deduce che la motivazione del decreto impugnato èassertiva anche in relazione alla confisca dei due orologi Rolex, trattandosi di benistrettamente personali rinvenuti presso l’abitazione del ricorrente e della moglieSilvia Gavioli, senza alcuna indicazione degli elementi probatori fondanti laeffettiva signoria sul bene da parte del proposto.Con il nono motivo lamenta che il decreto impugnato ha disatteso il contenutodi una sentenza di assoluzione, fornendo sui medesimi fatti e sui medesimielementi probatori una valutazione di senso contrario, in particolare conriferimento al capo sub T1 del procedimento penale, per il quale è statapronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, circostanza cheavrebbe dovuto impedire alla Corte di appello di considerare la società OlympusSport [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto alimentatacon il reimpiego dei capitali illeciti da quest’ultimo generati.Con il decimo motivo censura la totale assenza di motivazione in ordine alladisponibilità e alla provenienza illecita del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché conriferimento alla somma di € 10.500,00, rilevando che tali cespiti sono stati solocitati nella parte relativa al riepilogo dei motivi di gravame, senza alcun riferimentonella sezione dedicata ai “motivi della decisione”.Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, conrestituzione dei beni all’avente diritto, o in subordine l’annullamento con rinvio adaltra sezione della Corte di appello.2.2. [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria, coniuge di [OSCURATO:PERSONA],figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione con ununico motivo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 26 deld.lgs. n. 159 del 2011, nonché agli artt. 125, comma 3, e 627, comma 3, cod.proc. pen. Assume, altresì, che la motivazione del decreto impugnato sarebbemeramente apparente, in quanto la Corte territoriale avrebbe affermato che lerisorse utilizzate per l’acquisto dei beni sarebbero state fornite dal figlio delproposto, senza che tale circostanza trovi riscontro negli atti e senza considerarela cronologia delle acquisizioni. Deduce, infine, la violazione dell’art. 627, comma3, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello non si sarebbe uniformataai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nelle precedenti sentenzerescindenti, avendo reiterato le medesime carenze motivazionali già censurate.In particolare, lamenta la sostanziale assenza di motivazione in relazione alrequisito della «disponibilità» in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA] dei beniassoggettati a confisca e, quindi, il mancato adeguamento, da parte del decidente,ai principi di diritto fissati nella sentenza di rinvio della Corte di cassazione, laquale aveva chiesto alla Corte di appello di motivare proprio su tale questione.Sostiene che il decreto impugnato avrebbe confermato la confisca dei beni a leiintestati (immobili siti in Roma, in piazza Cornelia n. 12 e via Montpellier n. 40,nonché autovettura [OSCURATO:PERSONA]) fondando la decisione esclusivamente sullaritenuta incapacità patrimoniale della ricorrente e sul rapporto familiare con ilnucleo [OSCURATO:PERSONA].Lamenta che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le allegazionidifensive e la documentazione prodotta, dalle quali risulterebbe la presenza di unmutuo finalizzato all’acquisto dell’appartamento di piazza Cornelia 12 (mutuo dieuro 127.000,00 della [OSCURATO:SOCIETA]), aiuti promananti dai familiari che vivevanoinsieme a lei, risorse provenienti dall’affitto dell’appartamento di piazza Cornelia(atteso che, dopo l’acquisto dell’immobile di via Montpellier, la ricorrente si era ivitrasferita, dando in affitto, in nero, l’altro appartamento), risorse promanantidall’affitto (sempre in nero) dell’ultimo piano della palazzina di via Montpellier (adue coniugi rumeni), la circostanza che per l’immobile di via Montpellier risultavatracciato il pagamento per oltre euro quarantamila, mentre solo la rimanentesomme di circa euro venticinquemila restava prima di giustificazione.Deduce, inoltre, che il decreto avrebbe fatto erronea applicazione dellepresunzioni di fittizietà di cui agli artt. 19 e 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, pur inassenza dei presupposti normativi, posto che all’epoca dell’acquisto dell’immobiledi piazza Cornelia (anno 2005) la ricorrente non era legata da alcun vincolo conMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], e che, in ogni caso, gli acquisti risultano anteriori allimite temporale biennale previsto dall’art. 26, comma 2, rispetto alla data dellaproposta di prevenzione.2.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amezzo del comune difensore, deducono violazione di legge per motivazioneapparente, con riferimento agli artt. 24, 26, comma 2, e 28 lett. b), d.lgs. n. 159del 2011, 627, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU, per carenza assoluta dimotivazione.In particolare, il provvedimento impugnato, nel confermare la confisca, non sisarebbe confrontato, travisandola, con la sentenza di assoluzione che nel meritoè intervenuta, in favore dei ricorrenti, sulle medesime vicende di fatto. Gli stessi,con riferimento ad ipotesi di cui agli artt. 416, 628-ter e 648-bis, cod. pen.,riguardanti proprio l'intestazione dei beni oggetto della confisca sono stati assolticon la formula «il fatto non sussiste», laddove la sola [OSCURATO:PERSONA] è stataassolta con la formula «il fatto non costituisce reato».Il decreto avrebbe altresì dato errata applicazione alle presunzioni insitenell’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che gli acquisti dei beni sono avvenutiin un perimetro temporale esterno rispetto ai due anni dalla proposta, ad eccezionedell’esercizio bar, il cui acquisto è avvenuto nel 2018, ma attraverso una terzapersona. In assenza di meccanismi presuntivi, il giudice non ha dato atto dielementi idonei a sostenere che i beni si trovassero nella disponibilità del proposto,valorizzando, esclusivamente, la mancata dimostrazione della provenienza dellesomme utilizzate per l'acquisto dei beni da parte dei ricorrenti.Il provvedimento travisa altresì le allegazioni difensive, quale la circostanzache il gruppo sportivo era stato acquistato con procedura di pagamento dilazionatanell’arco di un quinquennio (tra il 2007 e il 2011), con accollo di un mutuo già inessere e grazie all’avvio dell’attività medesima (come emerge dalla consulenza diparte).Infine, il decreto della Corte di appello si fonda su circostanze errate, quali cheil figlio [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato dichiarazioni (pagg.43-44),mentre solo [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto ad interrogatorio, che il bar Romeofosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] quando ve ne è prova solo con riferimentoad anni precedenti e che [OSCURATO:PERSONA] fosse locatario dell’immobile divia Cherasco, laddove invece vi abitava tale [OSCURATO:PERSONA] (pag.43).Più in particolare, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terzo intestatario, nipote delproposto [OSCURATO:PERSONA], lamenta che il decreto impugnato abbia confermatola confisca dei beni a lui intestati, in particolare di partecipazioni societarie, senzaprocedere ad un accertamento specifico della loro disponibilità in capo al proposto,fondando la decisione su argomentazioni cumulative e presuntive. Deduce che laCorte di appello avrebbe omesso di esaminare le allegazioni difensive e ladocumentazione prodotta, relative all’autonoma gestione delle attività economichee alla provenienza lecita delle risorse impiegate. Assume, altresì, che ilprovvedimento impugnato non si sarebbe conformato ai principi di diritto fissatinelle precedenti sentenze di annullamento, reiterando un’impostazionemotivazionale già censurata.La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria, nipote del proposto FrancoGambacurta, deduce che il decreto impugnato avrebbe confermato la confisca deibeni a lei intestati, valorizzando in modo indifferenziato il rapporto di parentelacon il proposto e la sproporzione patrimoniale, senza tuttavia indicare elementiconcreti idonei a dimostrare la disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA],né la natura fittizia dell’intestazione. Lamenta che la Corte di appello non sisarebbe confrontata con le specifiche allegazioni difensive relative alla provenienzadelle risorse e all’autonoma titolarità dei beni, limitandosi a richiamare un quadropresuntivo già ritenuto insufficiente nelle precedenti sentenze della Corte dicassazione. Assume, inoltre, che il decreto impugnato avrebbe omesso ogniconfronto con gli esiti assolutori del procedimento penale di merito relativo allemedesime vicende patrimoniali, richiamandone l’irrilevanza senza darne conto inmotivazione. Deduce, infine, la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,per non essersi la Corte territoriale conformata ai principi di diritto enunciati nellesentenze rescindenti.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terzo intestatario, nipote del proposto FrancoGambacurta, deduce che il decreto impugnato avrebbe confermato la confisca deibeni a lui intestati senza procedere a un esame individualizzato della sua posizione,limitandosi a valorizzare il contesto familiare e la sproporzione patrimoniale.Lamenta che la Corte di appello non avrebbe indicato elementi concreti idonei adimostrare la disponibilità dei beni in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA], néavrebbe esaminato le specifiche deduzioni difensive relative all’autonomiagestionale delle attività economiche svolte. Assume che la motivazione sarebbemeramente apparente e non conforme ai principi affermati nelle precedentipronunce di legittimità.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terzo intestatario, nipote del proposto FrancoGambacurta, lamenta che il decreto impugnato abbia affermato la fittizietàdell’intestazione dei beni a lui riferiti sulla base di presunzioni e del solo rapportofamiliare, senza indicare elementi fattuali specifici idonei a dimostrare ladisponibilità in capo al proposto. Deduce che la Corte territoriale non si sarebbeconfrontata con le allegazioni difensive e con le risultanze istruttorie già dedottenei precedenti gradi, reiterando una motivazione già censurata dalla Corte dicassazione.2.4. [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria, legata da pregressa relazionesentimentale con [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto FrancoGambacurta, e il di lei fratello [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge conriferimento agli artt. 16, 20 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011.In particolare, lamentano una sostanziale assenza della motivazione conriferimento all’elemento della disponibilità dei beni sottoposti a confisca da partedel proposto.[OSCURATO:PERSONA] deduce che il decreto impugnato avrebbe ricondotto i beni a leiintestati alla disponibilità del proposto, sulla base del rapporto personale con ilfiglio di quest’ultimo e di presunzioni, senza individuare specifiche attività illecitegeneratrici delle risorse. La circostanza, valorizzata dal decidente, relativa allaconcessione in comodato gratuito del bene ad un soggetto appartenente al clan,sarebbe priva di rilievo in quanto già oggetto di valutazione nel precedenteprovvedimento annullato. La motivazione sulla presunta incapacità economicatravisa le allegazioni difensive relative alla percezione di un reddito da lavoro eall’ottenimento di un mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la motivazione si è esclusivamente incentrata sullasua presunta incapacità economica, nonostante egli non sia legato da alcunrapporto di parentela atto a giustificare la presunzione di cui all’art.26 del d. Igs.n. 159 del 2011.Deduce che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le allegazioni difensiverelative alla provenienza lecita dei beni, trascurando di valutare ch’egli ha semprelavorato fin dall’anno 1999, che nel 2011 ha ottenuto un finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA], che lo stesso ha ricevuto aiuto economico dal padre (che, a sua volta,aveva ottenuto un finanziamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per oltre euro diecimila,nonché percepito il TFR nel 2008 per oltre euro trentamila) e che la società TEMACASA (in favore della quale si sono registrati i movimenti ritenuti sospetti dal contocorrente del [OSCURATO:PERSONA]), è stata dissequestrata già dal Tribunale di Roma (perchéinattiva). Avrebbe altresì omesso di valutare la provenienza lecita dei beniall’epoca delle acquisizioni, quali la circostanza che l’anno di costruzione delfabbricato risale al 1993.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l’inammissibilità degli altri ricorsi, rilevandoche le censure proposte si risolvono nella reiterazione di questioni già esaminatedal giudice del rinvio. Ha sostenuto che il decreto impugnato si è conformato aiprincipi enunciati dalle sentenze rescindenti, fornendo adeguata motivazione inordine alla disponibilità indiretta dei beni, alla capacità economica dei terziintestatari e al sistema di intestazioni fittizie riconducibile a [OSCURATO:PERSONA].3.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondati i motivi di ricorso,osservando che il giudice del rinvio ha adeguatamente esaminato la disponibilitàdei beni, la capacità economica del ricorrente e le ulteriori deduzioni difensive.3.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto correttamente motivata la decisioneimpugnata con riguardo alla disponibilità indiretta dei beni e alla valutazione delleallegazioni difensive.3.3. Quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ne ha sostenuto l’inammissibilità, in quanto diretti a sollecitare una diversa letturadelle risultanze fattuali.3.4. Analoga conclusione ha formulato per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti meramente reiterativi di questioni già esaminate dal giudice del rinvio.4. È pervenuta memoria di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5. Sono pervenute ulteriori memorie di replica nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Sono inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FabioCarocci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; deveinvece essere rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, avverso il decreto della Corte di appello che conferma la misura diprevenzione può essere proposto ricorso per cassazione esclusivamente perviolazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv.285608-01).È stato tuttavia precisato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimentiemessi in materia di sequestro di prevenzione, pur consentito nei soli limiti dellaviolazione di legge, è ammissibile anche quando la motivazione del provvedimentoimpugnato sia del tutto mancante ovvero meramente apparente, perché priva deirequisiti minimi idonei a rendere comprensibili la vicenda esaminata e il percorsologico-argomentativo seguito dal giudice (ex multis, Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Rv. 254893).La disciplina della confisca dei beni nei confronti dei soggetti sottoposti a misuradi prevenzione è contenuta negli artt. 19, 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.L’art. 20 prevede la possibilità di sottoporre a sequestro i beni dei quali lapersona risulti poter disporre, direttamente o indirettamente, nonché quelli chesiano ritenuti frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Le indaginipatrimoniali finalizzate al sequestro possono essere estese, oltre che al soggettoritenuto pericoloso, anche ad altri soggetti a esso collegati. L’art. 19, comma 3,del d.lgs. n. 159 del 2011 consente infatti di svolgere accertamenti nei confrontidel coniuge, dei figli, delle persone conviventi nel quinquennio precedente, nonchédelle persone fisiche o giuridiche interposte, al fine di verificare la titolarità dilicenze, concessioni, autorizzazioni, contributi, finanziamenti o altre utilità.Da tale disposizione non deriva una presunzione di appartenenza al propostodei beni intestati ai familiari o ai conviventi, bensì il riconoscimento del potere diindirizzare le indagini di prevenzione anche nei confronti di tali soggetti. Neconsegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni previste dall’art. 26, comma2, del medesimo decreto legislativo, il rapporto intercorrente tra il proposto e talisoggetti può assumere rilievo quale elemento fattuale sintomatico della fittizietàdell’intestazione di beni di cui il primo non sia in grado di dimostrare la lecitaprovenienza, laddove il titolare formale risulti privo di effettiva capacità economica(Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224-01).Il rapporto di stretta familiarità o di convivenza non determina dunqueun’automatica presunzione di disponibilità dei beni in capo al proposto — salvo chericorrano le condizioni previste dall’art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 — ma puòcostituire un significativo elemento indiziario.L’art. 24 consente la confisca dei beni dei quali il proposto non possa giustificarela legittima provenienza e dei quali abbia, anche per interposta persona, latitolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, nonché dei beni che risultino essere ilfrutto di attività illecite o il loro reimpiego. Il sistema normativo consente pertantola confisca anche di beni non formalmente intestati al soggetto pericoloso, purchéricorra una delle situazioni previste dalla legge.Il complesso delle disposizioni richiamate non introduce alcuna presunzionegenerale né alcuna inversione dell’onere della prova. Spetta infatti all’organodell’accusa dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa,ferma restando la facoltà della parte di fornire la prova contraria o, quantomeno,di allegare elementi suscettibili di imporre ulteriori approfondimenti investigativi,secondo le regole generali.Il provvedimento ablativo si fonda sulla presenza di elementi che consentano diritenere che il bene, pur formalmente intestato a terzi, rientri nella disponibilitàdel soggetto indiziato di pericolosità. Tale concetto non è riconducibile alla merarelazione materiale con il bene, ma deve essere rigorosamente accertato conriferimento a tutte le situazioni in cui l’utilizzazione del cespite, ancorchéformalmente schermata mediante l’interposizione di un terzo, ricada nella sferadegli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che necostituisca l’effettivo dominus, potendone determinare la destinazione o l’impiego(Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270081-01).Tali principi impongono che l’accertamento della disponibilità indiretta non siafondato su mere relazioni familiari, personali o societarie, ma sulla verifica diconcreti elementi fattuali idonei a dimostrare l’effettivo esercizio, da parte delproposto, di poteri di gestione, amministrazione, disposizione o utilizzazione delbene, ancorché formalmente intestato ad altri.2.1. Quanto agli elementi conoscitivi posti a fondamento della misura, vaosservato che la Corte di appello ha confermato il decreto genetico emesso dalTribunale di Roma in data 15 giugno 2020, su proposta della Procura dellaRepubblica di Roma del 12 giugno 2018.La Corte territoriale ha integralmente condiviso l’impianto motivazionale delgiudice di primo grado, sviluppandone il medesimo percorso argomentativo; neconsegue che i due provvedimenti devono essere letti unitariamente, costituendoun unico complesso motivazionale, utilizzabile come tale nella presente sede, salvele integrazioni e gli approfondimenti motivazionali sviluppati nel giudizio di rinvio.Il provvedimento impugnato deve essere altresì esaminato congiuntamente aldecreto emesso dalla Corte di appello di Roma in data 21 ottobre 2021, nella partein cui lo stesso è stato confermato ed è divenuto irrevocabile, con particolareriguardo agli accertamenti concernenti la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e dellamoglie, genitori dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e affini delle ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha inoltre potuto fondare il proprio giudizio su una baseconoscitiva ulteriormente ampliata dagli sviluppi processuali successivamenteintervenuti. In particolare, oltre ad avvalersi della perizia sulla tracciabilità dellesomme utilizzate per l’acquisto dei beni, espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nel corso delsecondo giudizio di appello poi annullato da questa Corte, ha valorizzato glielementi emersi nel procedimento penale relativo alla cosiddetta «OperazioneHampa», definito con sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2021,confermata, per quanto qui rileva, dalla sentenza della Corte di appello di Romadel 19 luglio 2022, divenuta definitiva, nonché dalla successiva pronuncia delleSezioni Unite del 14 dicembre 2023.Nel medesimo contesto sono stati altresì considerati gli esiti dell’ulterioreindagine denominata «[OSCURATO:PERSONA]», avviata nel 2019, i cui risultati hannocontribuito ad ampliare il quadro gravemente indiziario già acquisito nelprocedimento di prevenzione.La sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 2023 sintetizza gli esiti conclusivi ditali indagini nei seguenti termini: «l'inchiesta, scattata nel giugno 2018, avevaportato all'arresto di 58 persone, svelando un'organizzazione criminale egemonenel narcotraffico e nel controllo del territorio (...)».Il procedimento penale si è concluso con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di anni trenta di reclusione, quale capo dell’organizzazione criminale, inrelazione ai delitti di associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti,estorsione e usura, aggravati dal metodo mafioso. Nel medesimo processo, perfatti connessi all’operatività dello stesso sodalizio criminale, sono stati altresìcondannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti,nonché [OSCURATO:PERSONA], compagno e successivamente marito,rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Anche alla luce di tali acquisizioni è stata affermata la pericolosità qualificatadi [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, nei cui confronti il provvedimento di confiscaè ormai divenuto definitivo.Si tratta di un accertamento ormai coperto da giudicato, che non può essereposto nuovamente in discussione nella presente sede, essendo oggetto delpresente giudizio esclusivamente la verifica dell’effettiva disponibilità dei beniformalmente intestati a terzi. Ne consegue che le censure dei ricorrenti devonoessere esaminate unicamente sotto il profilo della riferibilità sostanziale dei singolicespiti e della tenuta dell’accertamento compiuto dal giudice del rinvio in ordinealla dedotta interposizione fittizia, restando estranee al thema decidendum lequestioni concernenti la sussistenza della pericolosità qualificata definitivamenteaccertata nei confronti dei proposti.2.2. Quanto alla struttura argomentativa e ai contenuti del provvedimentoimpugnato, va preliminarmente osservato che esso, prima di procedere all’esamedelle singole posizioni soggettive e dei singoli cespiti oggetto di confisca,ricostruisce il contesto complessivo nel quale si collocano le vicende in esame,evidenziando come dall’ingente materiale istruttorio acquisito sia emerso che ilquartiere romano di [OSCURATO:PERSONA] fosse stabilmente controllato dal gruppocriminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo traeva ingentidisponibilità economiche dalle attività illecite accertate – in particolare dal trafficodi stupefacenti, dalle estorsioni e dall’usura – e provvedeva al loro reimpiego ininiziative economiche formalmente lecite, la cui gestione apparente veniva affidataal figlio [OSCURATO:PERSONA], destinato a rappresentarne l’immagine esterna eformalmente regolare.Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la direzione effettiva dellea [OSCURATO:PERSONA], individuato quale effettivo dominus del sistemaimprenditoriale descritto nel provvedimento impugnato.Nella medesima prospettiva si colloca quanto già evidenziato dal decreto dellaCorte di appello di Roma del 21 ottobre 2021, divenuto definitivo nelle parti noninteressate dall’annullamento e rilevante nel presente giudizio quale componentedel complessivo apparato motivazionale valutabile in sede di legittimità. In taleprovvedimento era stato posto in luce come [OSCURATO:PERSONA] avesse fattoricorso, in modo sistematico, al reinvestimento dei proventi illeciti in beni immobilie attività economiche formalmente intestati a terzi, modalità operativariconducibile anche alla necessità di schermare il patrimonio personale dopo esserestato già destinatario, nell’anno 2000, di una misura di prevenzione.Il decreto impugnato richiama, a conferma di tale ricostruzione,un’intercettazione riportata a pag. 28 della motivazione, tratta dalla sentenza diprimo grado (progr. 6118 del RIT 6664/13 del 5 settembre 2014), concernenteuna conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la nuora [OSCURATO:PERSONA],odierna ricorrente e moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la valutazioneespressa dai giudici di merito, il contenuto della conversazione assume rilievo inquanto attinente proprio alle modalità di intestazione formale degli immobiliriconducibili al gruppo familiare e risulta coerente con il sistema di intestazioniritenute fittizie ricostruito nell’ambito del presente procedimento. Il datointercettivo non viene tuttavia valorizzato isolatamente, ma quale elemento diconferma di risultanze patrimoniali, documentali e finanziarie autonomamenteacquisite.Va infine evidenziato che il decreto impugnato manifesta, sin dal proprioimpianto metodologico, la consapevolezza delle indicazioni formulate dallasentenza rescindente. Il giudice del rinvio ha infatti dichiarato espressamente divoler superare l’approccio cumulativo in precedenza adottato, procedendodapprima all’esposizione delle doglianze formulate da ciascun appellante, quindiall’individuazione degli elementi comuni rilevanti ai fini della decisione e, infine,alla loro verifica con riferimento alle singole posizioni soggettive. Si tratta di unascelta metodologica che denota la volontà di conformarsi ai rilievi formulati daquesta Corte e di superare l’impostazione motivazionale oggetto del precedenteannullamento.La verifica dell'effettiva conformazione al giudicato rescindente non puòtuttavia arrestarsi al dato formale dell'articolazione del provvedimento, ma deveessere apprezzata alla luce del contenuto dell'accertamento compiuto con riguardoalle singole posizioni soggettive e ai singoli rapporti patrimoniali, profilo che saràesaminato nei paragrafi che seguono.Alla luce di tali premesse giuridiche e fattuali, il decreto ha quindi procedutoall’esame delle singole posizioni dei ricorrenti e dei rispettivi beni sottoposti aconfisca.Occorre altresì precisare che la valutazione operata dal giudice del rinvio nonsi fonda su affermazioni cumulative né su presunzioni derivanti dal mero rapportodi parentela o di contiguità personale, bensì sull’esame congiunto e analitico diuna pluralità di elementi oggettivi concernenti le modalità di acquisizione, gestionee finanziamento dei beni oggetto di ablazione.[OSCURATO:PERSONA] osserva, in particolare, che la riconduzione dei beni formalmenteintestati ai terzi alla disponibilità diretta o indiretta del proposto non si fonda suun mero dato relazionale o familiare, né su automatismi inferenziali, ma su uninsieme convergente di elementi fattuali specifici, puntualmente individuati nelprovvedimento impugnato.In tale prospettiva assumono rilievo:– le modalità di acquisizione dei singoli cespiti, caratterizzate dall’impiego dirisorse prive di adeguata giustificazione o da flussi finanziari non tracciabili;– la gestione sostanziale dei beni, risultata in capo al proposto o a soggetti alui stabilmente collegati, secondo modalità incompatibili con l’effettiva autonomiadei formali intestatari;– le risultanze bancarie e contabili, indicative di movimentazioni non coerenticon la capacità reddituale dichiarata dai terzi;– le emergenze investigative, comprese le intercettazioni, valutate nonisolatamente ma in funzione di riscontro rispetto ai dati patrimoniali acquisiti.I rapporti familiari o di contiguità personale assumono, pertanto, rilievo nonquali elementi autonomamente decisivi, ma quali dati di contesto che trovanoconferma negli elementi oggettivi sopra richiamati, concorrendo a delineare unquadro unitario di intestazione fittizia sorretto da plurimi e convergenti indicifattuali.Deve altresì osservarsi che il superamento delle carenze motivazionali rilevatenelle precedenti sentenze rescindenti non può essere apprezzato sul pianomeramente formale dell'articolazione espositiva del provvedimento, ma deveessere verificato con riguardo al concreto svolgimento dell'accertamentodemandato al giudice del rinvio. Sotto tale profilo il decreto impugnato non si limitaa richiamare il contesto criminale, familiare e patrimoniale nel quale si collocanole vicende in esame, ma utilizza tali elementi quali dati di sfondo per procederealla verifica delle singole posizioni soggettive e dei singoli rapporti patrimonialioggetto di contestazione, dando conto, con riferimento alle singole posizioniesaminate, delle ragioni per le quali le allegazioni difensive non sono state ritenuteidonee a superare il quadro indiziario acquisito. Ne consegue che l'accertamentocompiuto dalla Corte territoriale non si risolve nella riproposizione di unavalutazione cumulativa già censurata in sede rescindente, ma si fonda su unaricostruzione che, pur valorizzando gli elementi comuni del sistema di schermaturapatrimoniale individuato, ne verifica l'incidenza con riferimento alle singoleposizioni esaminate.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] impone una verifica circoscrittaai profili di violazione di legge, nella specifica declinazione del dedotto vizio dimotivazione meramente apparente e dell'asserita inosservanza del giudicatorescindente formatosi a seguito delle precedenti sentenze di annullamento conrinvio (ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; Sez. U.,n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01).criminale (sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2021, per la parted’interesse confermata dalla sentenza del 19 luglio 2022 della Corte di appello diRoma, definitiva il 23 giugno 2023, c.d. processo «Hampa»), risulta altresìcondannato alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza della Corte di assisedi appello.I beni confiscati sono una quota pari al 15,56% della [OSCURATO:PERSONA].r.l., le quote della [OSCURATO:PERSONA] e della A.M.G. Garage, la BraccianeseConglomerati, due orologi Rolex e la somma di euro 10.500,00.Nel decreto impugnato non è stata adottata alcuna delle presunzioni previstedal d.lgs. n. 159 del 2011, laddove la circostanza che egli sia il figlio del capo delgruppo criminale viene considerata unicamente tra gli elementi indizianti, secondol’orientamento di questa Corte che impone di valutare lo stretto rapporto diparentela quale mera circostanza significativa e sintomatica (Sez. 2, n. 14981 del09/01/2020, Rv. 279224 – 01).Nei giudizi di merito, il cui materiale probatorio è stato utilizzato nella presentesede, è emerso che egli faceva parte del medesimo contesto criminale e che, intale contesto, [OSCURATO:PERSONA] era dominus assoluto, assumeva ogni decisioneriguardante il patrimonio «di famiglia» (rectius, del gruppo criminale) e dominavatutte le attività del quartiere di appartenenza (processo «Hampa»).In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era costituita l’11 giugno 2007(avanti lo stesso notaio che trattava gli altri affari del gruppo) tra ValerioGambacurta, il fratello [OSCURATO:PERSONA], alcuni degli attuali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed altri. Possedeva un impianto sportivo(campi di calcio, una palestra e altre strutture) in comodato d’uso. Subito dopol’acquisizione procedeva ad importanti lavori di ristrutturazione. Nel 2007, il costodella quota sociale era modestissimo, tanto che il flusso di danaro necessario peril relativo acquisto proveniva effettivamente da [OSCURATO:PERSONA]. Subito dopo,tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava l’impianto sportivo per la somma di euro1.280.000,00 ed eseguiva rilevanti lavori di miglioria, in relazione ai quali néValerio né gli altri soci disponevano delle necessarie risorse finanziarie.Il requisito della disponibilità in capo al proposto di tali impianti non costituivaoggetto dei motivi di appello, nei quali veniva posta in discussione esclusivamentela perimetrazione temporale della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. Ciònondimeno il decreto impugnato ha proceduto ad un autonomo esame dellaquestione, individuando una pluralità di elementi fattuali dai quali desumere lasignoria sostanziale esercitata dal proposto sul compendio aziendale e sullestrutture ad esso collegate.Nel decreto viene, comunque, dato atto di elementi di fatto in ragione dei qualisi è ritenuto che il bene rientrasse nella signoria di fatto del proposto FrancoGambacurta, che ne risultava essere l’effettivo dominus, potendone determinarela destinazione o l’impiego (Sez. U., sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep.2017, Rv. 270081 - 01).Si evidenzia, preliminarmente, che già per il restante 85% delle quote dellaOlympus [OSCURATO:PERSONA] la confisca è divenuta definitiva, in quanto riconosciute diesclusiva spettanza di [OSCURATO:PERSONA], benché intestate a terzi.Quanto al 15% formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], si osserva che lasocietà era proprietaria esclusiva (socio unico) del gruppo sportivo [OSCURATO:PERSONA],che era nelle mani del gruppo criminale e del quale costituiva anche la sedeoperativa, secondo quanto emerso dalla sentenza «Hampa», e insisteva in viaStefano Vaj, che rappresentava una sorta di quartier generale della famigliaGambacurta.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al gruppo criminalefacente capo al padre [OSCURATO:PERSONA], dalle intercettazioni effettuate nel processo di merito(processo «Hampa») era emerso che l’intero patrimonio familiare faceva capo aposizione subordinata rispetto al padre [si vedano l’intercettazione n. 37478 RIT9163/13, nella quale [OSCURATO:PERSONA] si vantava di avere un impianto sportivo di immensovalore («abbiamo un campo sportivo di immenso valore - è gestito da [OSCURATO:PERSONA] e daGianluca [OSCURATO:PERSONA]»); l’intercettazione (a pag. 320 della sentenza Hampa), con cuiil posto di lavoro ad una persona, quando lui stesso avrebbe potuto assumerla nel«suo» centro sportivo; l’intercettazione (a pag. 322 della sentenza Hampa) in cuii «suoi» beni immobili a terzi, persone di fiducia che possano dimostrare un redditolecito e creare un’apparenza di tracciabilità; l’intercettazione (pag. 94 sentenza)da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] doveva mantenere formalmente la gestione degliimpianti, in quanto era l’unico esente da denunce che poteva comparire negli affariapparentemente leciti di famiglia, tra cui l’autosalone].Sempre dagli atti del processo era emersa una vicenda nella quale erano statisottratti alcuni assegni al centro sportivo; in tale occasione era direttamentedatori di lavoro dei presunti responsabili, trattenendole sulle rispettive buste paga,mentre [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolo meramente esecutivo, essendo incaricato dalpadre di prelevare il responsabile e condurlo presso il bar della famiglia, doveavrebbe dovuto subire una punizione fisica (pag. 94 sentenza Hampa).Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appellodedica una trattazione ampia e autonoma, nella quale viene innanzituttoricostruito il ruolo del proposto [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodaliziocriminoso e il correlato disegno di mimetizzazione intrafamiliare del patrimonioillecito. In tale contesto, il decreto valorizza il coinvolgimento del figlio qualeintestatario formale di beni ritenuti funzionali alla schermatura della realedisponibilità del proposto, affermando che il compendio istruttorio consente diritenere che il ricorrente abbia operato quale «soggetto inserito nel sistema diintestazioni fittizie predisposto dal padre, al fine di frantumare e schermare iproventi illeciti». Il decreto chiarisce, inoltre, che la posizione del figlio non puòessere isolata dal più ampio contesto familiare e relazionale nel quale il propostoha fatto sistematicamente ricorso ai legami di parentela per disperdere i proventiilleciti in una pluralità di intestazioni formali. In particolare, viene evidenziato chela «polverizzazione delle ricchezze in una miriade di rivoli intestati a familiari esoggetti comunque collegati» costituisce un indice significativo del mantenimentodella signoria sostanziale dei beni in capo al proposto. Tale affermazione si collocaall’interno di un percorso argomentativo che collega il dato relazionale allaconcreta funzione economica dei beni, evitando di fondare il giudizio su unapresunzione meramente automatica derivante dal vincolo familiare. Ne deriva cheil rapporto familiare non assume, nel caso concreto, valore dimostrativoautonomo, ma opera quale elemento di collegamento tra una serie di datipatrimoniali, societari e investigativi che convergono nell'indicare il mantenimentodella disponibilità sostanziale dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA].Sotto tale profilo il provvedimento in esame ha fornito corretta e motivataapplicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità, in ragione dei qualila disponibilità dei beni in capo al soggetto indiziato di pericolosità non èriconducibile esclusivamente alla presenza di una relazione materiale onaturalistica, ma va rigorosamente accertata con riferimento a tutte le situazioninelle quali l'utilizzo dei beni, pur formalmente schermato attraversol'interposizione di un terzo, ricade nella sfera degli interessi economici o comunquenella signoria di fatto del proposto, che ne risulti essere l'effettivo dominus,potendone determinare la destinazione o l'impiego (Sez. U., sentenza n. 12621del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270081 - 01).Un ulteriore profilo decisivo, già espressamente indicato dalle sentenzerescindenti, concerneva la necessità di un accertamento non apodittico sullacapacità economica del terzo.Sul punto il provvedimento impugnato fa buon governo del principio di dirittosecondo il quale spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valoredei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il reddito chedovrebbe legittimarne l’acquisto, mentre è onere del proposto o del terzointestatario (che si assuma fittizio), il quale deduca eccezioni o argomenti difensivi,giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittimaprovenienza dei beni.Resta fermo il principio secondo il quale, in tema di misure di prevenzionepatrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei benioggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere probatorio didimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti,Quando, peraltro, come nel presente caso, sia stato compiuto il primopassaggio della catena dimostrativa, ovvero sia stata dimostrata la scissione trala titolarità formale del bene e la provenienza delle risorse, in quanto riconducibilial proposto, grava sul terzo interessato un onere di allegazione contraria,finalizzato a confutare la tesi accusatoria secondo la quale egli sarebbe un merointestatario formale, nonché ad indicare elementi fattuali dimostrativi del fatto chequel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità,trattandosi di profilo che incide direttamente sulla confisca. Pertanto, all’accusacompete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra reddito epatrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggettoportatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti,situazioni ed eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano idonei adindicare la lecita provenienza dei beni oggetto della richiesta di misurapatrimoniale e risultino suscettibili di riscontro (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022,Celentano, Rv. 283979 – 02).Sul punto, il decreto impugnato sviluppa una motivazione specifica e articolata,confrontandosi espressamente con le risultanze della perizia disposta in sede dirinvio e con le deduzioni difensive fondate sulla tracciabilità delle provviste.La Corte di appello osserva, in particolare, che «la mera tracciabilità di alcunerisorse non consente di ritenere dimostrata la loro provenienza lecita né la capacitàdel ricorrente di sostenere nel tempo esborsi di significativa entità», chiarendo chela mera tracciabilità delle somme non è sufficiente a superare il giudizio disproporzione ove manchi una giustificazione attendibile circa la loro origine. In talmodo, il giudice del rinvio esplicita consapevolmente la distinzione, più volteribadita dalla giurisprudenza di questa Corte, tra tracciabilità delle risorse egiustificazione della loro provenienza lecita, precisando che la prima non esaurisceil thema probandum richiesto per escludere la riconducibilità dei beni al patrimonioillecito.La Corte territoriale ha applicato il medesimo schema argomentativo sia conriferimento alle quote di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], sia conriferimento alle altre imprese e agli ulteriori beni.La motivazione affronta, infatti, il tema delle anomalie societarie e dellaframmentazione delle strutture economiche riconducibili all’area di interesse delproposto, evidenziando come tali elementi si inseriscano coerentemente in undisegno unitario di intestazione fittizia, già delineato nei precedenti provvedimentie nel decreto genetico. Anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnatosviluppa un ragionamento fondato su una pluralità di indici convergenti, evitandoaffermazioni meramente assertive.Quanto all’asserita omessa motivazione con riguardo ad alcuni specifici beni(orologi di valore e somme di denaro), va rilevato che il decreto non dedica aciascun cespite un autonomo segmento argomentativo, ma sviluppa unamotivazione di carattere strutturale, fondata sulla ricostruzione del sistema didisponibilità indiretta e di mimetizzazione intrafamiliare. In tale contesto, la Corteafferma che «tutti i beni intestati ai soggetti appartenenti alla cerchia familiare delproposto si collocano all’interno di un medesimo disegno di schermaturapatrimoniale», sicché le considerazioni svolte in ordine alla disponibilità indirettavalgono per l’intero compendio oggetto di ablazione. Ne deriva che le doglianzenon singolarmente esaminate devono ritenersi implicitamente disattese, nonpotendosi configurare, in presenza di un iter logico unitario chiaramentericostruibile, un vizio di motivazione mancante o apparente (cfr. Sez. 2, n. 33540del 16/07/2021, Balini, Rv. 281939 – 02).Né può ritenersi che il giudice del rinvio fosse tenuto a reiterare, con riguardoa ciascun singolo cespite, l'intero percorso dimostrativo già sviluppato conriferimento al sistema di intestazioni fittizie accertato. Una volta individuata, sullabase di elementi specifici, la riconducibilità del formale intestatario al meccanismodi schermatura patrimoniale e la disponibilità sostanziale dei beni in capo alproposto, la motivazione può legittimamente assumere carattere unitario, purchérestino chiaramente individuabili gli elementi posti a fondamento dell'affermazionedella natura meramente apparente delle intestazioni.Con specifico riferimento alla doglianza avente ad oggetto la confisca dei dueorologi Rolex (modelli GMT Master II e Datejust), va rilevato che la censura noncoglie nel segno e non evidenzia alcuna lacuna motivazionale rilevante ai sensidell’art. 125 cod. proc. pen. né una violazione del giudicato rescindente. [OSCURATO:PERSONA] appello, pur affrontando il tema in forma sintetica, ha coerentemente ricondottoanche tali beni personali all’interno del più ampio e unitario sistema di schermaturapatrimoniale intrafamiliare accertato in capo al proposto [OSCURATO:PERSONA],valorizzando il ruolo del ricorrente quale intestatario formale e gestore operativodi interessi patrimoniali funzionali alla conservazione e alla dispersione dei proventiilleciti del sodalizio.La natura degli orologi in questione, beni mobili di particolare valore,unitamente agli ulteriori elementi valorizzati nel decreto impugnato, consente diritenere sufficiente il loro inserimento nel più ampio percorso motivazionalededicato alla disponibilità indiretta dei beni riconducibili al proposto.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto non decisiva la meraallegazione difensiva circa la natura di regalie dei beni, osservando che taleindicazione, priva di concreti e verificabili riscontri probatori in ordine alla realecapacità reddituale del ricorrente e all’effettiva provenienza lecita delle provviste,non è idonea a superare il giudizio di inserimento dei cespiti nel circuito economicoriconducibile al proposto. Né può ritenersi che il rinvenimento degli orologi pressol’abitazione del ricorrente imponga, di per sé, una diversa conclusione, posto chela disponibilità materiale del bene costituisce evenienza del tutto coerente con ilmeccanismo di intestazioni e detenzioni indirette già accertato e puntualmentedescritto nel provvedimento in esame.In tale prospettiva, la motivazione resa dal giudice del rinvio non si risolve inuna formula di stile né in una adesione automatica a precedenti valutazioni, ma siinserisce in un iter argomentativo unitario, logico e riconoscibile, nel quale anchei due orologi Rolex vengono considerati, senza contraddizioni, parte integrante delcompendio patrimoniale strumentale alla schermatura e alla conservazione dellaricchezza illecita del proposto.Infine, con riferimento al richiamo all’assoluzione intervenuta nel giudiziopenale di cognizione, la Corte di appello dà conto dell’autonomia strutturale delgiudizio di prevenzione patrimoniale, osservando che la valutazione delladisponibilità indebita dei beni si fonda su un compendio indiziario più ampio e nonesaurito dagli esiti del giudizio penale, radicandosi nella sproporzione patrimonialee nel complessivo contesto criminale accertato, con ciò facendo buon governo delprincipio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale (Sez. 5,n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Alfano, Rv. 282892 – 01).Né le pronunce assolutorie richiamate dai ricorrenti risultano fondate su unaccertamento positivo dell'esclusiva riferibilità dei beni ai terzi interessati ovverodell'estraneità del proposto alle vicende patrimoniali oggetto del presenteprocedimento; esse non si pongono, pertanto, in rapporto di incompatibilità logicacon la diversa ricostruzione accolta nel giudizio di prevenzione, fondato su unautonomo e distinto compendio fattuale e probatorio.Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la mera esistenza di unapronuncia assolutoria, ancorché irrevocabile, imporrebbe di per sé una soluzioneincompatibile con quella raggiunta nel presente procedimento di prevenzione.La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che il rapporto tragiudizio penale e giudizio di prevenzione non può essere risolto in termini diautomatica sovrapposizione, dovendosi invece verificare se la decisioneassolutoria abbia escluso il fatto storico posto a fondamento della misura ovveroabbia accertato in termini positivi l'estraneità del soggetto alle vicende rilevanti aifini della prevenzione. Solo in tale ipotesi, infatti, la negazione irrevocabile delfatto in sede penale può assumere efficacia preclusiva rispetto al diversoaccertamento demandato al giudice della prevenzione.Né risulta che le formule assolutorie richiamate dalla difesa abbiano escluso,con efficacia irrevocabile, i fatti storici valorizzati dal giudice della prevenzione aifini dell'accertamento della disponibilità indiretta dei beni e del caratteremeramente apparente delle relative intestazioni.Deve altresì osservarsi che il giudice del rinvio non ha proceduto ad unarilettura in chiave accusatoria di fatti espressamente esclusi dal giudice penale,ma ha fondato il proprio convincimento su una valutazione complessiva delmateriale probatorio acquisito nel procedimento di prevenzione, esaminando gliindici rivelatori della disponibilità indiretta dei beni, la funzione concretamentesvolta dalle intestazioni formali, la capacità economica degli intestatari e ilcomplessivo contesto patrimoniale e relazionale nel quale le operazioni si sonorealizzate. Ne consegue che non ricorre quella situazione di incompatibilità logicatra accertamento penale e giudizio di prevenzione che sola potrebbe incidere sullatenuta del provvedimento impugnato.Deve pertanto ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto correttaapplicazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, senzadisattendere i limiti derivanti dalle pronunce assolutorie richiamate dalla difesa, lequali non risultano incompatibili con l'accertamento della disponibilità indiretta deibeni oggetto di confisca.Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che il decreto impugnatopresenti i denunciati vizi di motivazione apparente o di violazione del giudicatorescindente. La Corte di appello ha, infatti, colmato le lacune motivazionalisegnalate in sede rescindente e ha fornito una motivazione articolata, coerente elogicamente ricostruibile, ancorché non condivisa dal ricorrente.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.4. [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, nuora delproposto [OSCURATO:PERSONA], risulta intestataria di un appartamento sito in piazzaCornelia n. 12 (acquistato nel 2005) e di una palazzina di tre piani sita in viaMontpellier n. 40, in Roma.Occorre innanzitutto rilevare che il decreto impugnato, nell’ambito dell’esamedelle posizioni dei terzi, dedica una trattazione distinta e specifica anche allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], inserendola nel quadro più ampio del sistema dimimetizzazione intrafamiliare già delineato con riferimento al proposto, madeclinandone i contenuti in relazione alle peculiarità soggettive e oggettive dellaricorrente.Quanto alla effettiva disponibilità dei beni in capo al proposto, la Corteterritoriale ricostruisce il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’intrecciofamiliare e fiduciario gravitante attorno a [OSCURATO:PERSONA]. Il dato parentaleviene considerato non già in funzione di una presunzione, ma quale mero elementoindiziario, ovvero quale circostanza di fatto significativa della fittizietàdell’intestazione (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 – 01); esso vienevalorizzato congiuntamente alla funzione economica concretamente assoltadall’intestazione dei beni e al collegamento della posizione della ricorrente con lestrategie di schermatura patrimoniale riconducibili al gruppo familiareGambacurta.In tale contesto, la Corte evidenzia che il rapporto con MassimilianoGambacurta, figlio del proposto, prende avvio proprio intorno al 2005, periodo nelquale ha altresì inizio il progressivo arricchimento patrimoniale. Assumeparticolare rilievo un’intercettazione del 2014 (pag. 28, RIT 66643/13, progr. 6118del 5 settembre 2014), nel corso della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] discutecon la ricorrente del sistema familiare di intestazioni fittizie utilizzato peracquistare immobili mediante somme apparentemente tracciabili e, dunque, noncontestabili; in tale conversazione la [OSCURATO:PERSONA] partecipa alla ricerca delle soluzionie fa espresso riferimento all’immobile a lei intestato «in piazza». Si evidenzia,inoltre, come l’immobile di piazza Cornelia n. 12 fosse ubicato proprio accanto albar [OSCURATO:PERSONA], individuato quale base operativa del clan e dello stesso FrancoGambacurta. Quanto all’immobile di via Montpellier n. 40, viene posto in rilievoche nello stabile abitasse anche la madre di [OSCURATO:PERSONA], mentre al civicon. 88 della medesima via risiedeva lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Né assume rilievo decisivo la circostanza che alcuni degli acquisti sianoanteriori alla stabile formalizzazione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA],26 del d.lgs. n. 159 del 2011, bensì su una pluralità di elementi specificamenteindicati, ritenuti dimostrativi della riconducibilità sostanziale dei beni al sistemapatrimoniale facente capo al proposto.Deve, pertanto, ritenersi assolto l’onere motivazionale sotto il profilodell’indicazione di specifici elementi di prova idonei a dimostrare il carattere fittiziodell’intestazione (ex multis, Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608 - 01).Solo una volta realizzato tale primo necessario passaggio, afferente all’onereprobatorio gravante sulla pubblica accusa in ordine alla dimostrazione dellascissione tra titolarità formale del bene e titolarità effettiva dello stesso, sorge unonere di allegazione in capo al terzo, senza che ciò comporti alcuna inversionedell’onere della prova (cfr. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022).Compito del giudice è, quindi, quello di valutare l’idoneità delle allegazionidifensive a confutare gli specifici elementi di prova dimostrativi del carattere fittiziodell’intestazione ovvero a dimostrare l’effettiva provenienza dei capitali e,conseguentemente, l’effettiva titolarità dei beni in capo al terzo.Sotto tale profilo, il decreto non si limita ad affermazioni di stile, ma siconfronta espressamente con le deduzioni difensive e con le risultanze istruttorie,mettendo in evidenza come le ricostruzioni offerte dalla ricorrente risultinoeconomicamente incoerenti e inidonee a giustificare gli esborsi sostenuti perl’acquisizione e la gestione dei beni. In particolare, viene rilevato come entrambigli immobili siano stati acquistati attraverso canali non tracciabili; come il nucleofamiliare fosse gravemente indebitato nei confronti degli istituti di credito; come iredditi dichiarati fossero pari a zero tra il 2003 e il 2008 e, negli anni successivi,comunque modesti, non sufficienti neppure al sostentamento del nucleo familiaree certamente non idonei a sostenere gli oneri derivanti dal mutuo acceso pressole banche, richiamato dalla difesa; come sull’immobile di via Montpellier fosserostati eseguiti rilevanti lavori edilizi; e come le ulteriori allegazioni difensiverisultassero prive di adeguati riscontri o, comunque, non idonee a giustificare ladisponibilità delle risorse necessarie, neppure in minima parte.La Corte territoriale si è, pertanto, conformata ai principi enunciati nellesentenze rescindenti, dando conto delle ragioni per le quali la difesa non ha assoltoall’onere minimo di allegazione richiesto per contrastare l’affermazione delladisponibilità indiretta dei beni in capo al proposto.Quanto alla dedotta mancanza di un esame individualizzato, il decretodimostra, al contrario, di avere proceduto a una valutazione specifica e nonsovrapponibile a quella riservata agli altri terzi intestatari, richiamando elementipeculiari riferiti al ruolo concretamente svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità e nellagestione dei beni a lei intestati. La motivazione, pur inserita all’interno di undisegno ricostruttivo unitario, consente di individuare con chiarezza il percorsologico seguito dal giudice del rinvio anche con riferimento alla singola posizionedella ricorrente.Il provvedimento impugnato individua, infatti, elementi specificamente riferibilialla posizione della ricorrente e non comuni agli altri intestatari esaminati,soddisfacendo così l’esigenza di individualizzazione dell’accertamento checostituiva il nucleo delle precedenti pronunce rescindenti.Neppure può ritenersi che il decreto impugnato abbia eluso il giudicatorescindente. Al contrario, la Corte di appello mostra di avere fatto applicazionedelle indicazioni provenienti dalla Corte di cassazione, superando la precedenteimpostazione cumulativa e affrontando espressamente i temi della disponibilitàindiretta, della capacità economica del terzo e della rilevanza degli intrecci familiariquali indici sintomatici, e non già quali presunzioni automatiche.In definitiva, le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], pur formalmenteprospettate come violazioni di legge, si risolvono, nella sostanza, in unacontestazione dell’apprezzamento probatorio e della ricostruzione fattuale operatadal giudice di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio nonconsentita in sede di legittimità.Deve pertanto escludersi che il decreto impugnato presenti, con riferimentoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i denunciati vizi di motivazione apparente ovverodi violazione del giudicato rescindente.Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonotutti nipoti del proposto [OSCURATO:PERSONA], in quanto figli delle sorelle Valeria eLaura.Tra i beni sottoposti a confisca e ritenuti fittiziamente intestati ai medesimifigurano il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ilGruppo [OSCURATO:PERSONA] (intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e l’immobile sito nell’allora via Cherasco n. 329, oggi via Casilino(intestato a [OSCURATO:PERSONA]).I ricorsi, proposti con motivi sostanzialmente comuni, impongono una verificalimitata alla sussistenza di violazioni di legge, dedotte sotto il profilo del vizio dimotivazione meramente apparente e dell’asserita violazione del giudicatorescindente, restando precluso, anche con riferimento a tali posizioni, ognisindacato sul merito delle valutazioni fattuali e probatorie compiute dal giudice delrinvio (ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011; Sez. U.,n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli,Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01).I ricorrenti lamentano, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe nuovamentefondato la conferma della confisca su un ragionamento presuntivo e cumulativo,valorizzando il solo vincolo familiare con il proposto, senza procedere ad un esameindividualizzato delle rispettive posizioni né confrontarsi adeguatamente con leallegazioni difensive relative alla provenienza delle risorse, alla capacità economicae agli esiti assolutori del giudizio penale di cognizione.Le censure, tuttavia, non colgono nel segno.In primo luogo, deve rilevarsi che il decreto impugnato, in coerenza con leindicazioni fornite dalle precedenti sentenze rescindenti, dedica una trattazionespecifica alla posizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], distinta da quellariservata agli altri terzi e inserita all’interno di un percorso argomentativo cheprende le mosse dalla ricostruzione del sistema di mimetizzazione intrafamiliarepredisposto dal proposto [OSCURATO:PERSONA].La motivazione individua, inoltre, elementi differenziati riferibili alle singoleintestazioni e alle singole attività economiche coinvolte, evitando quelprocedimento argomentativo cumulativo che aveva determinato i precedentiannullamenti con rinvio.Solo con riferimento al bar [OSCURATO:PERSONA] e alle attività economiche ad essocollegate, cui la Corte di appello dedica una motivazione particolarmente analitica,viene applicata la presunzione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011, in quantoil bene risultava intestato ai ricorrenti, parenti entro il sesto grado, tre mesi primadella proposta di applicazione della misura. In particolare, è stato evidenziatocome il bene fosse in precedenza appartenuto a [OSCURATO:PERSONA] (che lo avevaacquisito nel 2013 attraverso una sostanziale estorsione in danno di tale Ranieri),come fosse successivamente divenuto la base operativa del gruppo criminale, dallaquale [OSCURATO:PERSONA] coordinava le attività di spaccio e gli affari del sodalizio, e come, nel2018, risultasse formalmente acquistato dai ricorrenti, i quali non avevanocorrisposto alcun prezzo a fronte dell’apparente cessione.Con riferimento al restante compendio patrimoniale, la Corte territorialevalorizza espressamente il «complesso intreccio di parentele originarie eacquisite» e la funzione economica assolta dalle intestazioni formali in capo ainipoti, chiarendo che tali elementi non vengono utilizzati in modo automatico népresuntivo, ma quali indici sintomatici da valutarsi unitamente ad altri dati obiettivi(Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224 – 01).In particolare, il decreto evidenzia che la frammentazione delle ricchezze el’attribuzione formale di beni e attività a soggetti giovani, privi di un’adeguatacapacità economica autonoma, si inseriscono in un disegno già individuato neldecreto genetico e confermato dagli elementi successivamente acquisiti. Più neldettaglio, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] (intestato a [OSCURATO:PERSONA] DeCarli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si evidenzia come tutte le quote fosserodi proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 e pagg. 34 e segg.), della qualeerano soci anche i ricorrenti. La struttura, costituita nel 2007, operava insieme allaPolisportiva [OSCURATO:PERSONA] (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA] (De CarliGianluca e [OSCURATO:PERSONA]) ed era formalmente gestita dai [OSCURATO:PERSONA], ma all’interno di unarealtà economica riconducibile al gruppo criminale e, per esso, a FrancoGambacurta.In tale contesto, il giudice del rinvio afferma che le plurime intestazioni aifratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si collocano all’interno di un più ampio quadro di«polverizzazione patrimoniale», funzionale a sottrarre i beni all’azione delle misuredi prevenzione.Non risulta, dunque, applicata alcuna presunzione al di fuori dei casi previstidalla legge, né adottata una motivazione apodittica, avendo la Corte territorialefatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che governano la materia,dando conto di un compendio probatorio idoneo a dimostrare la disponibilità, daparte del proposto, di beni formalmente intestati a soggetti terzi privi di autonomerisorse economiche, disponibilità accertata attraverso l’acquisizione di specificielementi di prova in ordine al carattere fittizio delle intestazioni (ex multis, Sez.6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608 – 01).Solo dopo avere ricostruito tale quadro probatorio il decreto prende in esamele allegazioni difensive, al fine di valutarne l’idoneità a confutare la ricostruzioneoperata, secondo lo schema argomentativo imposto dalla giurisprudenza dilegittimità (cfr. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022).Qualora sia dimostrata la disponibilità dei beni in capo al proposto, i terziintestatari ben possono contrastare tale conclusione, allegando persino laderivazione dei beni da attività illecite proprie; tale prospettazione deve tuttaviaconfrontarsi con gli ordinari parametri probatori che governano il procedimento diprevenzione, il quale, pur nella diversità di struttura e finalità rispetto al processopenale, mantiene natura giurisdizionale ed è soggetto al rispetto dei principifondamentali del giusto processo (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, Casamonica,Rv. 288127 – 01).Valutando le deduzioni difensive concernenti la capacità economica deiricorrenti, il decreto impugnato non si limita ad affermazioni apodittiche, maconfuta puntualmente le ricostruzioni proposte, qualificandole comeeconomicamente incoerenti e non supportate da elementi idonei a giustificare gliesborsi sostenuti. La Corte territoriale si confronta altresì con gli esiti della periziae della consulenza di parte, evidenziando come le stesse si fondino su una merasommatoria di flussi finanziari tracciabili, senza affrontare il tema decisivo dellaprovenienza originaria delle risorse e della capacità di sostenerne nel tempol’impiego. In particolare, il decreto richiama il principio secondo cui la disponibilitàdi somme formalmente rinvenibili sui conti non è, di per sé, sufficiente adimostrare la legittimità dell’acquisto dei beni, ove manchi una giustificazionedi riferimento. In tale prospettiva viene evidenziata l’incapienza economica deiricorrenti e l’assenza di allegazioni difensive idonee a neutralizzarne il rilievoindiziario.Quanto, poi, al richiamo agli esiti assolutori del giudizio penale di cognizione,la Corte di appello osserva che tali pronunce non assumono efficacia preclusivanel giudizio di prevenzione patrimoniale, fondato su un autonomo compendioindiziario e su una valutazione complessiva della sproporzione patrimoniale e delcontesto criminale di riferimento. In tal modo il giudice del rinvio si conforma aiconsolidati principi elaborati da questa Corte in tema di autonomia strutturale deidue giudizi, secondo i quali la misura di prevenzione può essere revocata soloqualora il processo penale abbia accertato l’assoluta estraneità del proposto ai fattiposti a fondamento della confisca, attesa l’autonomia del giudizio di prevenzionerispetto a quello penale (Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021, dep. 2022, Rv. 282892- 01).Si deve ribadire, infatti, che nè le pronunce assolutorie richiamate dai ricorrentirisultano fondate su un accertamento positivo dell'esclusiva riferibilità dei beni aiterzi interessati ovvero dell'estraneità del proposto alle vicende patrimonialioggetto del presente procedimento; esse non si pongono, pertanto, in rapporto diincompatibilità logica con la diversa ricostruzione accolta nel giudizio diprevenzione, fondato su un autonomo e distinto compendio fattuale e probatorio.Né risulta che le formule assolutorie richiamate dai ricorrenti abbiano escluso,con efficacia irrevocabile, i fatti storici valorizzati nel presente procedimento ai finidell'accertamento della disponibilità indiretta dei beni o del carattere meramenteapparente delle relative intestazioni. La Corte territoriale non ha pertantoha operato una valutazione autonoma di elementi probatori ulteriori e diversirispetto a quelli oggetto del giudizio di cognizione.Deve infine rilevarsi che i ricorsi in esame non individuano specifici passaggidel decreto impugnato caratterizzati da assenza di motivazione o da motivazionemeramente apparente, limitandosi piuttosto a proporre una diversa lettura delmateriale probatorio e a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dalgiudice di merito. Tali doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni dilegge, si risolvono nella sostanza in censure di merito non consentite in sede dilegittimità.Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che il decretoimpugnato presenti, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i denunciati vizi di motivazioneapparente o di inosservanza del giudicato rescindente. La Corte di appello hafornito una motivazione ampia, coerente e logicamente strutturata, pienamenteidonea a rendere comprensibile l’iter argomentativo seguito.I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.6. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi intestatari, fratellitra loro e, quanto alla seconda, legata da una relazione personale con MassimilianoGambacurta, figlio del proposto [OSCURATO:PERSONA], sollecitano il sindacato diquesta Corte esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, dedottamediante la denuncia di una motivazione meramente apparente e dell’asseritainosservanza del giudicato rescindente, in formale aderenza al dettato normativosecondo il quale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 6 settembre2011, avverso il decreto della Corte di appello che conferma la misura diprevenzione può essere proposto ricorso per cassazione soltanto per violazione dilegge (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 -01).[OSCURATO:PERSONA] risultava intestataria di due appartamenti siti in via Cornelia n.178 (interni 2 e 2A) e delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.n. di MassimilianoGambacurta C.; [OSCURATO:PERSONA] risultava intestatario di una villa sita in Sutri, viaCaporipa.I ricorrenti lamentano, in sintesi, che la Corte di appello avrebbe confermato laconfisca dei beni a loro intestati facendo indebito riferimento al contesto familiaree relazionale gravitante attorno al proposto, senza individuare specifiche attivitàillecite generatrici delle risorse e senza procedere ad un accertamento autonomoe individualizzato delle rispettive posizioni soggettive e patrimoniali.Le censure sono manifestamente infondate.Il decreto impugnato, infatti, dedica una trattazione espressa e articolata alleposizioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], inserendole nel quadro più ampio del sistema dimimetizzazione intrafamiliare già ricostruito con riferimento al proposto, madeclinandone i contenuti in rapporto alle peculiarità delle singole intestazioni e airapporti personali intercorrenti con il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale chiarisce che la valutazione non si fonda su alcunautomatismo presuntivo legato ai rapporti personali, bensì su una pluralità di indiciconvergenti valorizzati unitariamente, in aderenza al principio di diritto secondo ilquale è l’organo dell’accusa a dover dimostrare la sussistenza dei presuppostifissati dalla legge, ossia che il bene, pur formalmente intestato a terzi, rientri nelladisponibilità del soggetto indiziato di pericolosità; disponibilità che deve essereaccertata con riferimento a tutte le situazioni nelle quali l’utilizzo dei beni, purformalmente schermato attraverso l’interposizione di un terzo, ricada nella sferadegli interessi economici o comunque nella signoria di fatto del proposto, che nerisulti essere l’effettivo dominus, potendone determinare la destinazione ol’impiego (Sez. U., sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270081 -01).In particolare, il decreto evidenzia che l’intestazione dei beni ai ricorrenti sicolloca all’interno di un contesto già caratterizzato dalla sistematica dispersionedei proventi illeciti in una rete di intestazioni formali coinvolgente familiari,conviventi e soggetti legati al proposto da rapporti fiduciari.Più specificamente, con riferimento agli appartamenti intestati a [OSCURATO:PERSONA],rileva come l’interno 2A fosse di fatto utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], soggettoorbitante nell’ambito del clan [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva il bar [OSCURATO:PERSONA], ritenutouna delle sedi operative del gruppo criminale. Si evidenzia, inoltre, come talecircostanza emerga dagli atti del processo «Hampa», nel quale [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto dall’accusa di partecipazione alle attività del clan per difetto dell’elementosoggettivo, mentre per l’ipotesi di intestazione fittizia del bar è intervenuta laprescrizione.Con riguardo alla villa di Sutri intestata ad [OSCURATO:PERSONA], il decreto rileva che ilterreno era stato acquistato nel 1993 formalmente da [OSCURATO:PERSONA],il quale vi avrebbe successivamente realizzato una costruzione abusiva; essendotuttavia ancora minorenne all’epoca dei fatti, l’operazione è stata ricondotta allafigura del padre [OSCURATO:PERSONA]. Il terreno con il manufatto veniva in seguitoformalmente ceduto ad [OSCURATO:PERSONA], il quale effettuava il pagamento mediantesomme immediatamente prelevate dal proprio conto corrente, ma di provenienzaignota, in quanto versate in contanti in prossimità dell’acquisto.La Corte territoriale sottolinea l’anomalia di tali movimentazioni finanziarie,evidenziando come sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] fossero improvvisamente confluitesomme in contanti successivamente trasferite alla T.E.M.A., società intestata aMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] ma fondata, nel 2002, da [OSCURATO:PERSONA] insiemeal fratello [OSCURATO:PERSONA] e ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e rimasta inattiva dal 2010.Viene altresì valorizzata un’intercettazione (n. 661 del 5 giugno 2013), nel corsodella quale [OSCURATO:PERSONA] si vantava della piscina della villa di Sutri,riferendosi ad essa come a un bene proprio.I richiamati elementi non vengono considerati isolatamente, ma nella lororeciproca convergenza dimostrativa, in quanto idonei a rappresentare sia leanomalie del percorso acquisitivo del bene, sia il permanere di un rapporto dieffettiva disponibilità e gestione riconducibile al proposto.L’onere motivazionale, sotto il profilo dell’indicazione di specifici elementi diprova in ordine al carattere fittizio dell’intestazione, deve pertanto ritenersi assolto(ex multis, Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608 - 01).Solo in una fase successiva il decreto impugnato affronta il distinto temadell’onere di allegazione gravante sul terzo, rilevando come i ricorrenti nonabbiano fornito elementi fattuali idonei a dimostrare una diversa configurazionedei rapporti con il proposto o una diversa provenienza lecita delle risorse impiegateper gli acquisti (Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022). In tal modo la Corte di appellosi conforma al giudicato rescindente, utilizzando i rapporti personali e familiari noncome presunzioni legali automatiche, bensì come indici sintomatici da valutareunitamente all’incapienza economica e alle anomalie delle operazioni finanziarie.Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello evidenzial’assenza di allegazioni difensive idonee a dimostrare una capacità economicaautonoma compatibile con gli acquisti e gli investimenti effettuati, osservando chele giustificazioni prospettate si risolvono in ricostruzioni astratte, prive di adeguatiriscontri circa la provenienza lecita delle risorse. In tale contesto il decretosottolinea come i soggetti indicati quali finanziatori dei ricorrenti risultino, a lorovolta, privi di una reale capacità economica, circostanza che rafforza il giudizio didisponibilità indiretta dei beni in capo al proposto.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale affrontaespressamente la deduzione difensiva secondo cui i beni a lei intestati sarebberoriconducibili, al più, a [OSCURATO:PERSONA] e non al padre di quest’ultimo. Sulpunto il decreto rileva che tale prospettazione non si confronta con la tesi centraledella motivazione, fondata sulla signoria sostanziale esercitata dal propostonella gestione e nel controllo dei beni, indipendentemente dalla loro intestazioneformale.La circostanza che determinati rapporti patrimoniali siano transitati attraversola figura di [OSCURATO:PERSONA] non è, di per sé, incompatibile conl'affermazione della disponibilità sostanziale dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA],laddove il decreto impugnato individua plurimi elementi dimostratividell'inserimento delle relative operazioni nel complessivo sistema di schermaturapatrimoniale facente capo al proposto.Di particolare rilievo è, poi, la puntualizzazione contenuta nel decreto circa lanon necessità di individuare la specifica attività illecita fonte di ciascun singolobene, essendo sufficiente, ai fini della confisca di prevenzione, il riferimento allasproporzione patrimoniale e al complessivo contesto criminoso accertato, nel qualeil narcotraffico e le estorsioni costituiscono fonti di ricchezza strutturalmente nontracciabili. Tale rilievo non sostituisce tuttavia l'accertamento della disponibilitàindiretta dei beni in capo al proposto, che il decreto impugnato individua nellespecifiche modalità di acquisizione dei cespiti, nelle anomalie delle movimentazionifinanziarie, nelle relazioni economiche emerse dall'istruttoria e negli ulteriorielementi fattuali esaminati con riguardo alle singole posizioni dei ricorrenti.Va, in proposito, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale non è necessaria l'individuazione della specifica attività illecitageneratrice di ciascun singolo bene, circostanza che impedisce di ravvisare, sottotale profilo, un vizio motivazionale (cfr. Sez. 2, n. 33540 del 16/07/2021, Balini,Rv. 281939 – 02).Deve infine osservarsi che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non individuanospecifici segmenti della motivazione del decreto impugnato radicalmente privi dicontenuto argomentativo, limitandosi a contestarne la non condivisibilità sul pianodel merito e a sollecitare una rivalutazione delle circostanze fattuali. Tali censure,pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono nella sostanzain doglianze inammissibili in questa sede.Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che il decreto impugnato presenti,con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i denunciati vizi dimotivazione apparente o di violazione del giudicato rescindente.I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.7. Alla decisione nei termini sopra indicati conseguono le statuizioni di cui all’art.616 cod. proc. pen. come riportate qui di seguito nel dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DessìAndrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]