CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 01069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ucgo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clx‘ha concluso chiedendo 32 wal,,,0 ,edieJ: 23, 62,,,QA A.,e. 431-11o, ce,4 t, (Mie, . ( udito il Nifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso per cassazione in esame, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, tramite il suo difensore, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art.497 bis commi 1 e 2 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia ( per avere formato due carte di identità valide per l'espatrio sulle quali apponeva la propria effige fotografica). 2. All'uopo ha denunciato: - il itvizio argomentativo per manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, a fronte della censura con cui in appello si era messa in dubbio la riconducibilità delle effigi presenti sui documenti all'imputato e quindi l'affermazione di responsabilità dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio, aveva asserito che « Le effigi apposte sui documenti falsi rinvenuti ritraevano chiaramente e senza dubbio il prevenuto sicché non si comprende la necessità di qualsivoglia accertamento tecnico » e che « peraltro nessuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'esame antroposomatico è stata avanzata dalla difesa con la proposizione dell'atto di gravane ». E' evidente l'assertività di quanto afferma la corte territoriale in mancanza di un esame o di un'analisi supportate da un fondamento tecnico-scientifico e la inconferenza dell'altro argomento pure evidenziato dal giudice di secondo grado, indi si conclude per l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per evidente genericità, sia intrinseca che estrinseca. Ed invero, quanto genericamente dedotto dal ricorrente non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata dalla quale emerge che la certezza della riconducibilità delle fotografie all'imputato deriva non solo dalla constatazione visiva operata dai verbalizzanti ma anche dalla stessa ammissione del Leopoldo che aveva confessato gli addebiti in sede di udienza di convalida. Ne discende la palese mancanza di ogni pregio degli argomenti posti a sostegno della censura mossa in ricorso, essendo evidentemente ultroneo ogni accertamento ulteriore sulle effigi presenti sui documenti risultati in ogni caso falsi ( e rinvenuti ben occultati dietro un quadro nell'abitazione dell'imputato ). 2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] sliere estensore Il/[OSCURATO:PERSONA] // [OSCURATO:PERSONA] corte Suprema di Cassazio