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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23905/2026

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di XXXXXXXXXXX avverso la sentenzadel 9.7.2025 con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato lasentenza del Tribunale di Enna in data 2.12.2024 di condanna per il reato di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Dato atto che il difensore del ricorrente ha presentato note in data 25.3.2026;Permesso che i tre motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;Ritenuto che il primo motivo attinente all’elemento soggettivo del reato ègenerico e non tiene conto che si è proceduto per ben quattro violazioni dellamisura della sorvaglianza speciale nell’arco di poco più di due mesi, peraltro adopera di un soggetto che, secondo quanto riporta – non contraddetta – lasentenza, aveva già violato la misura in plurime occasioni anche nei mesiprecedenti;Ritenuto che anche con riguardo al vizio di mente, cui si riferisce il secondomotivo, la sentenza ha adeguatamente riconosciuto una scemata capacità diintendere e di volere di XXXX al momento dei fatti, facendo corretta applicazionedella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di imputabilità, l'epilessianon costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato diinfermità mentale (Sez. 1, n. 1668 del 17/7/2018, dep. 2019, Zecchini, Rv.274798 - 01), mentre la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nelmomento del "raptus", vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica(Sez. 6, n. 3031 del 19/1/1993, Pollini, Rv. 193611 - 01);Ritenuto, infine, che anche il diniego dell’applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., cui si riferisce il terzo motivo, è statoadeguatamente motivato dalla Corte d’appello con il richiamo alle numeroseprecedenti condanne risultanti dal certificato del casellario giudizialedell’imputato – tra cui due evasioni, una violazione della misura dellasorvaglianza speciale e diversi reati contro l’amministrazione della giustizia – cheben si conforma alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il presuppostoostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commessoaltri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminatida norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanzeoggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, oper i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv.286154 - 01);Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di XXXXXXXXXXX avverso la sentenzadel 9.7.2025 con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato lasentenza del Tribunale di Enna in data 2.12.2024 di condanna per il reato di cuiall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;Dato atto che il difensore del ricorrente ha presentato note in data 25.3.2026;Permesso che i tre motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;Ritenuto che il primo motivo attinente all’elemento soggettivo del reato ègenerico e non tiene conto che si è proceduto per ben quattro violazioni dellamisura della sorvaglianza speciale nell’arco di poco più di due mesi, peraltro adopera di un soggetto che, secondo quanto riporta – non contraddetta – lasentenza, aveva già violato la misura in plurime occasioni anche nei mesiprecedenti;Ritenuto che anche con riguardo al vizio di mente, cui si riferisce il secondomotivo, la sentenza ha adeguatamente riconosciuto una scemata capacità diintendere e di volere di XXXX al momento dei fatti, facendo corretta applicazionedella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di imputabilità, l'epilessianon costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato diinfermità mentale (Sez. 1, n. 1668 del 17/7/2018, dep. 2019, Zecchini, Rv.274798 - 01), mentre la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nelmomento del "raptus", vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica(Sez. 6, n. 3031 del 19/1/1993, Pollini, Rv. 193611 - 01);Ritenuto, infine, che anche il diniego dell’applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., cui si riferisce il terzo motivo, è statoadeguatamente motivato dalla Corte d’appello con il richiamo alle numeroseprecedenti condanne risultanti dal certificato del casellario giudizialedell’imputato – tra cui due evasioni, una violazione della misura dellasorvaglianza speciale e diversi reati contro l’amministrazione della giustizia – cheben si conforma alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il presuppostoostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commessoaltri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminatida norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanzeoggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, oper i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv.286154 - 01);Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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