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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 27164/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cessione di stupefacenti per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e ha confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale rideterminando la pena in sei mesi di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale penale, con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello nel riquantificare la pena a seguito dell'assoluzione di Koutami dal reato di cessione di stupefacenti, aveva irrogato per il reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen., in concorso materiale con il primo, la pena di sei mesi di reclusione anziché quella di quattro mesi di reclusione applicata dal giudice di primo grado, così violando il divieto di reformatio in peius.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Avezzano ha condannato Koutami alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cessione di stupefacenti di 0,58 grammi lordi di cocaina (capo A) e di quattro mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B) partendo dal minimo edittale e riconoscendo le attenuanti generiche, per una pena finale di sette mesi di reclusione.

Con la sentenza di secondo grado, invece, il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo A), previa qualificazione del fatto come di particolate tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., mentre con riferimento al capo B) è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ferma restando "l'applicazione delle attenuanti generiche ed il relativo giudizio di valenza".

3. Sulla base di questi elementi risulta evidente che in fase di rideterminazione della pena, all'esito dell'assoluzione per un capo di imputazione, la sentenza è incorsa in errore nel calcolo della pena da infliggere per il reato restante, avendo applicato una pena di mesi sei di reclusione, superiore a quella applicata in primo grado, pari a quattro mesi di reclusione, tanto da violare il divieto di reformatio in peius.

4. Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena nella misura decisa dal giudice di primo grado di quattro mesi di reclusione, trattandosi di pena illegale che può essere rimossa da questa Corte mediante un'operazione di calcolo, che non comporta alcuna discrezionalità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina i mesi quattro di reclusione.

Così deciso il 30 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cessione di stupefacenti per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e ha confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale rideterminando la pena in sei mesi di reclusione previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale penale, con riferimento all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello nel riquantificare la pena a seguito dell'assoluzione di Koutami dal reato di cessione di stupefacenti, aveva irrogato per il reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen., in concorso materiale con il primo, la pena di sei mesi di reclusione anziché quella di quattro mesi di reclusione applicata dal giudice di primo grado, così violando il divieto di reformatio in peius. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Avezzano ha condannato Koutami alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di cessione di stupefacenti di 0,58 grammi lordi di cocaina (capo A) e di quattro mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B) partendo dal minimo edittale e riconoscendo le attenuanti generiche, per una pena finale di sette mesi di reclusione. Con la sentenza di secondo grado, invece, il ricorrente è stato assolto dal reato di cui al capo A), previa qualificazione del fatto come di particolate tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., mentre con riferimento al capo B) è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ferma restando "l'applicazione delle attenuanti generiche ed il relativo giudizio di valenza". 3. Sulla base di questi elementi risulta evidente che in fase di rideterminazione della pena, all'esito dell'assoluzione per un capo di imputazione, la sentenza è incorsa in errore nel calcolo della pena da infliggere per il reato restante, avendo applicato una pena di mesi sei di reclusione, superiore a quella applicata in primo grado, pari a quattro mesi di reclusione, tanto da violare il divieto di reformatio in peius. 4. Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena nella misura decisa dal giudice di primo grado di quattro mesi di reclusione, trattandosi di pena illegale che può essere rimossa da questa Corte mediante un'operazione di calcolo, che non comporta alcuna discrezionalità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina i mesi quattro di reclusione. Così deciso il 30 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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