CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16759/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]do miciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEnonché presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Inquadramento - Puericultrici R.G.N. 16759/2017 Ud. 15/03/2023CC R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 2 di 10 PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, n. 96/2017 depositata il 03/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 maggio 2017, la Corte d’appello di Brescia, decidendo gli appelli riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso una serie di decisioni del Tribunale di Brescia, in totale riforma delle decisioni di primo grado, ha respinto la domanda proposta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. La ricorrente, infatti, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] come puericultrice inquadrata nella categoria B, livello BS, del CCNL Sanità, deduceva di avere svolto mansioni riconducibili alla superiore categoria C. In primo grado il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda, rilevando che le puericultrici inquadrate nella categoria B e quelle inquadrate nella categoria C svolgevano mansioni di identico contenuto, e concludendo che l’elemento distintivo tra le due categorie fosse costituito dall’esperienza professionale. Poiché la ricorrente aveva svolto le proprie mansioni per almeno cinque anni e poiché il CCNL chiedeva, per l’accesso dall’esterno al superiore livello C, anche il requisito di cinque anni di esperienza professionale nel profilo BS in aziende ed enti del SSN, il Tribunale R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 3 di 10 era giunto alla conclusione per cui la ricorrente, acquisita l’esperienza professionale per effetto dello svolgimento delle proprie mansioni per almeno cinque anni, veniva conseguentemente a svolgere mansioni riconducibili alla categoria C. 2. La Corte territoriale, richiamata la definizione di puericultrice dettata dall’art. 13, r.d. n. 1908/1940, nonché le definizioni dei profili di “puericultrice” e “puericultrice esperta”, ha osservato che le mansioni di tale ultima categoria erano definite allo stesso modo di quelle di “puericultrice”, con il rinvio alle previsioni di cui agli artt. 12- 14, r.d. n. 1908/1940, ma che il CCNL veniva nel contempo a prevedere che i contenuti delle funzioni della categoria C fossero integrati “dalle specifiche della declaratoria legate all’esperienza professionale”. Operata tale premessa, la Corte d’appello ha affermato che il profilo C postulava non solo l’acquisizione di una maggiore esperienza professionale ma anche, sulla scorta della declaratoria contenuta nel CCNL, capacità tecniche elevate, esperienza specialistica (e non solo professionale), autonomia e responsabilità nello svolgimento delle mansioni, escludendo, quindi, che l’esperienza professionale riferita alla categoria C potesse ridursi alla “mera acquisizione di quella dimestichezza e quella perizia nelle mansioni che conseguono in maniera fisiologica, al solo svolgimento delle mansioni per un certo periodo di tempo”, e quindi alla mera pratica nell’attività per un certo periodo di tempo, essendo inerente alla categoria C “una più complessa ed elevata modalità di svolgimento della prestazione”. Ha, ulteriormente, osservato la Corte territoriale che appariva non condivisibile l’approdo cui era pervenuto il Tribunale, riconoscendo alla ricorrente l’esercizio di mansioni riconducibili alla categoria C sulla scorta dell’esercizio delle mansioni almeno per lo stesso lasso R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 4 di 10 temporale quinquennale fissato dal CCNL per l’accesso dall’esterno al superiore livello C, essendo “giuridicamente e logicamente distinti” il requisito per essere ammessi a partecipare ad un concorso selettivo, da un lato, e l’esercizio concreto delle mansioni, dall’altro. La Corte d’appello ha evidenziato infatti che, sulla scorta dello stesso CCNL, doveva ritenersi che le parti sociali non avessero inteso far scattare il riconoscimento della categoria superiore soltanto sulla scorta dell’esperienza acquisita nel sottostante livello., risultando, anzi, dall’art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999 che il passaggio ad una categoria superiore presupponeva il superamento di una selezione interna volta a valutare la professionalità e le capacità acquisite dal dipendente, in linea con la previsione generale di cui all’art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001. Così ricostruito il quadro giuridico, la Corte territoriale, dopo avere sottolineato che la ricorrente non aveva rivendicato il riconoscimento della qualifica superiore ma solo il trattamento economico a quest’ultima connesso ex art. 52, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, ha escluso che il ricorso contenesse adeguate allegazioni – e, conseguentemente, adeguate prove – circa l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, avendo la ricorrente individuato nelle proprie allegazioni l’espletamento delle incombenze proprie della puericultrice generica, individuando le mansioni nel loro contenuto materiale “e non dal punto di vista delle modalità di espletamento, con maggiore e più elevata capacità tecnica o maggiore specializzazione”. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 5 di 10 5.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione: dell’Allegato 1 (Declaratorie – Categoria C) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2004; dell’Allegato 1 (Declaratorie – Categorie B e BS) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 1999; degli artt. 12 e 13 legge n. 1098/1940. Si argomenta in particolare nel ricorso che dalla contrattazione collettiva emerge in modo chiaro che le Categorie B e C delineano mansioni identiche sul piano letterale e sostanziale, e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le mansioni della Categoria C richiedano profili ulteriori che peraltro – si deduce in ricorso – la stessa Corte territoriale non sarebbe stata concretamente in grado di individuare. L’esame dei CCNL verrebbe ad evidenziare che, in relazione ad altre figure professionali, quando le parti sociali hanno voluto collegare ad una categoria superiore l’espletamento di mansioni più qualificate, hanno individuato queste ultime puntualmente, laddove l’assenza di simili previsioni in relazione alla figura delle puericultrici verrebbe ad evidenziare che, secondo la stessa contrattazione collettiva, non vi è differenza tra le mansioni richieste nelle due Categorie B e C. Esclusa la rilevanza del richiamo all’art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. 165/2001 – non avendo la ricorrente chiesto il riconoscimento di mansioni superiori – si sottolinea in ricorso che oggetto del giudizio sarebbe solo lo svolgimento in fatto di mansioni di puericultrice esperta, sostenendo che, in virtù della identità di mansioni espletate R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 6 di 10 e del loro distinguersi esclusivamente per la professionalità maturata nel tempo, dette mansioni risulterebbero corrispondere a quelle della Categoria C, comportando il riconoscimento del relativo trattamento economico ex art. 52, D. Lgs. 165/2001. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.: 112, 115 e 116 c.p.c.; 2103 c.c.; 52, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, in relazione alle declaratorie di cui all’Allegato 1 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2004, per il profilo di [OSCURATO:PERSONA], ed all’Allegato 1 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 1999, per il profilo di Puericultrice. Si censura, in particolare, la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che la ricorrente avesse allegato l’espletamento delle mansioni riconducibili alla Categoria C, senza tuttavia individuare quali sarebbero state le allegazioni necessarie a tal fine. Riproducendo alcuni dei capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo in primo grado, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso sia di valutare le attività dedotte e documentate in ricorso sia di effettuare un’operazione di raffronto di tali attività con i profili della Categoria C individuati in sede di contrattazione collettiva. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre, al riguardo, prendere le mosse dalla definizione della Categoria C contenuta nell’Allegato 1 (Declaratorie –Categoria C) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 19 aprile 2004, la quale stabilisce che “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 7 di 10 ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”. La definizione contenuta nel CCNL vale pienamente ad escludere – come correttamente opinato dalla Corte territoriale - che la differenza tra le categorie B(S) e C sia ravvisabile solo nell’esperienza maturata, rendendosi, per contro necessario un coacervo di ulteriori requisiti (conoscenze teoriche e pratiche, capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità, etc.), i quali non possono essere surrogati o assorbiti dalla mera esperienza sul campo, per quanto poliennale. La circostanza che le stesse declaratorie contrattuali prevedano per l’accesso alla Categoria C la maturazione di cinque anni di esperienza professionale non può essere intesa, come invecepropone la ricorrente, quale unico presupposto per l’accesso alla Categoria C, in quanto tale tesiviene a prospettare un quadro che contrasta con la stessa ratio non solo delle declaratorie contrattuali ma anche del meccanismo di passaggio di categoria. La tesi, infatti, viene sostanzialmente a prospettare una forma di accesso automatico alla categoria superiore per effetto del mero trascorrere del tempo, laddove è evidente dalle stesse declaratorie contrattuali che l’accesso alla superiore categoria C postula – come R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 8 di 10 ancora una volta ha correttamente ritenuto la Corte territoriale –una specifica selezione, come evidenziato dall’art. 16 della CCNL 7 aprile 1999, il quale stabilisce che “i passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.”. Enunciato, quest’ultimo, che appare radicalmente incompatibile con qualunque scenario di passaggio ad una categoria superiore meramente ratione temporis e che vale ad evidenziare, ancora una volta, che il passaggio dalla Categoria B alla Categoria C postula l’acquisizione di una serie di profili di professionalità ulteriori e distinti rispetto alla pregressa esperienza professionale. Affermata la infondatezza della tesi di fondo della ricorrente, le ulteriori deduzioni di quest’ultima vanno, in realtà , a sindacare l’apprezzamento di merito espresso dalla Corte territoriale la quale, peraltro, contrariamente a quanto asserito in ricorso, ha individuato in modo specifico quel quid pluris che caratterizz a la Categoria C rispetto alla Categoria B, richiamando, appunto, le “capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzi oni” , l’ esperienza specialistica (e non solo professionale),la “ autonomia e responsabilità nello svolgimento delle mansioni”, parametri, questi, che appaiono pienamente riconducibili alla definizione del CCNL. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Premesso che il motivo non deduce nel concreto alcuna violazione del CCNL ma unicamente errores in procedendo , si osserva che il motivo medesimo non viene a rispettare adeguatamente il canone di specificità dettato dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche R.G. 16759/2017 - Pagina nr. 9 di 10 Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021), dal momento che lo stesso, invece di operare quantomeno una sinte si del le allegazioni del ricorso onde confuta re la tesi della decisione impugnata in ordine alla indeterminatezza delle allegazioni medesime, si limita a riprodurre alcuni –e solo alcuni – dei capitoli di prova, i quali costituiscono, tuttavia , profilo ulteriore rispetto alle allegazioni di cui si doveva invece dare adeguato conto in ricorso, onde legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere-dovere di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). Quanto appena evidenziato vale anche ad mettere in evidenza l’assenza di specificità delle doglianze concernenti , stavolta, la mancata ammissione delle istanze istruttorie, essendo sufficiente rammentare che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017). R.G. 16759/2017- Pagina nr. 10 di 10 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ell’Azienda controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquida te direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussi