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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2021

Cassazione n. 46130/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO l:N FATTO

1. Con ordinanza del 22/4/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere quale partecipe di associazione dedita al narcotraffico composta anche da altri esponenti della famiglia.

2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo.

Il Tribunale si era basato sul sequestro di armi e droga rinvenute nel 2017 in un fondo di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, sebbene dopo l'originario arresto [OSCURATO:PERSONA] fosse stato posto in libertà, in quanto si era assunto la paternità del materiale [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, che tuttavia non erano state correttamente riportate e interpretate, non avendo Labate saputo riferir nulla di preciso sul conto di Vincenzo e non avendo neppure Trunfio fatto riferimento alla circostanza che Vincenzo fosse trafficante di droga e più in generale al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle attività di videoripresa effettuate fuori del chiosco di pertinenza del ricorrente, non era stato dato conto del criterio di valutazione delle immagini, che peraltro documentavano incontri ma non dimostravano che gli stessi fossero funzionali all'operatività dell'associazione, fermo restando che nessuna intercettazione aveva avuto ad oggetto il ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990.

In assenza di valide presunzioni non era stato dato conto della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari né con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio né con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, tanto meno alla luce del tempo trascorso, tale, quanto meno„ da affievolire le esigenze cautelari, essendo invece necessario che nella motivazione si indicassero le ragioni della continuità del pericolo nella sua dimensione temporale.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivo aggiunto, segnalando che la Corte di cassazione aveva nelle more annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di riesame nei confronti di altri indagati e che le dichiarazioni del collaboratore Labate non avrebbero potuto valorizzarsi a carico del ricorrente, non essendo peraltro rilevanti neppure le accertate presenze di lui presso II Pontile.[OSCURATO:PERSONA]

1. ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha fondato il giudizio in ordine alla gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Labate e Trunfio, nonché sulle videoriprese effettuate sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un chiosco e di un locale, che costituiva il punto di riferimento del sodalizio, nonché, a conferma di tali risultanze, sul sequestro di armi e droga effettuato nell'aprile 2017 su un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, delle quali tuttavia all'epoca si era assunto la responsabilità esclusiva [OSCURATO:PERSONA].

3. Deve immediatamente rilevarsi come la ricostruzione del Tribunale ponga in evidenza l'operatività di un articolato sodalizio, operante lungo il litorale di [OSCURATO:PERSONA], essendo state rilevate fra l'altro giornaliere operazioni di cessione di stupefacenti.

In tale quadro è stato dato rilievo a colloqui riservati intercorrenti tra soggetti ritenuti partecipanti al sodalizio e si è sottolineato che in alcune occasioni figurava presente anche [OSCURATO:PERSONA].

Va tuttavia subito osservato che il dato non è suffragato da alcun riscontro in merito al tenore effettivo dei colloqui e in ordine al fatto che i conciliaboli, almeno quelli coinvolgenti il ricorrente, inerissero effettivamente alla gestione del sodalizio e dei relativi affari, per le stesse ragioni non potendosi ritenere rilevante la titolarità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del chiosco e del locale, che secondo gli assunti accusatori costituirebbero il punto di riferimento della consorteria.

4. Piuttosto assumono un ruolo cruciale nella ricostruzione del Tribunale le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia.

In particolare, nonostante le contestazioni sul punto formulate nel motivo di ricorso, deve ritenersi che effettivamente il collaboratore Trunfio abbia fatto riferimento ai [OSCURATO:PERSONA], dando conto del loro coinvolgimento nei traffici di droga e menzionando anche [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di ciò, si tratta peraltro di stabilire se dalla motivazione del provvedimento impugnato possano dirsi desumibili idonei elementi di riscontro, agli effetti dell'art. 273, comma 1 -bis e 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. 5.

Il primo elemento valorizzato è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Labate.Ma sul punto nel motivo di ricorso si sottolinea come da quelle dichiarazioni non sia possibile desumere alcunché a carico di [OSCURATO:PERSONA].

L'assunto difensivo è fondato.

Ed invero, anche a voler far riferimento alla frase riportata nel provvedimento impugnato, risulta con evidenza la genericità del riferimento e la mancanza di una puntuale qualificazione della fonte dell'informazione fornita dal collaboratore («si sa in ambienti criminali»).

Ma, ancor più significativamente, va rimarcato come il ricorrente, allegando il verbale delle dichiarazioni abbia dimostrato che il collaboratore aveva mostrato di non avere informazioni precise sul conto di [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, si è già rilevato come non possa dirsi concludente la partecipazione del ricorrente a colloqui riservati, di cui è ignoto l'effettivo contenuto.

6. Infine, con riguardo al sequestro di armi e droga effettuato nell'aprile 2017 su fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, a fronte di quanto emerso nell'immediatezza, allorchè sopraggiunsero durante le fasi del sequestro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si qualificarono come gestori del terreno, nondimeno solo [OSCURATO:PERSONA] si assunse la responsabilità della detenzione del materiale rinvenuto.

In tale quadro l'episodio non può dirsi di per sé specifico riscontro delle dichiarazioni di Trunfio o addirittura dimostrativo del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], potendosi al contrario riconoscere il coinvolgimento di quest'ultimo, sovvertendo le originarie consapevolezze, solo alla condizione che sia altrimenti dimostrata la partecipazione del ricorrente al sodalizio.

Vuol dirsi dunque che il ragionamento incentrato sull'attribuzione di rilievo al sequestro costituisce il frutto di una petizione di principio, dovendosi acquisire elementi idonei ad attestare il ruolo del ricorrente, a quel punto potendosi affermare che [OSCURATO:PERSONA] era custode del materiale recuperato, nell'ambito dell'operatività del sodalizio criminale.

7. Sulla base dei rilievi fin qui esposti deve ritenersi che il Tribunale non abbia correttamente analizzato, attraverso l'individuazione di elementi giuridicamente e logicamente valutabili, il tema della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], ciò che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame e con assorbimento del tema delle esigenze cautelari, fermo restando che su tale punto non sono dedotti elementi da quali possa discendere un annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO l:N FATTO 1. Con ordinanza del 22/4/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere quale partecipe di associazione dedita al narcotraffico composta anche da altri esponenti della famiglia. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo. Il Tribunale si era basato sul sequestro di armi e droga rinvenute nel 2017 in un fondo di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, sebbene dopo l'originario arresto [OSCURATO:PERSONA] fosse stato posto in libertà, in quanto si era assunto la paternità del materiale [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, che tuttavia non erano state correttamente riportate e interpretate, non avendo Labate saputo riferir nulla di preciso sul conto di Vincenzo e non avendo neppure Trunfio fatto riferimento alla circostanza che Vincenzo fosse trafficante di droga e più in generale al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle attività di videoripresa effettuate fuori del chiosco di pertinenza del ricorrente, non era stato dato conto del criterio di valutazione delle immagini, che peraltro documentavano incontri ma non dimostravano che gli stessi fossero funzionali all'operatività dell'associazione, fermo restando che nessuna intercettazione aveva avuto ad oggetto il ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. In assenza di valide presunzioni non era stato dato conto della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari né con riguardo al pericolo di inquinamento probatorio né con riguardo al pericolo di reiterazione criminosa, tanto meno alla luce del tempo trascorso, tale, quanto meno„ da affievolire le esigenze cautelari, essendo invece necessario che nella motivazione si indicassero le ragioni della continuità del pericolo nella sua dimensione temporale. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivo aggiunto, segnalando che la Corte di cassazione aveva nelle more annullato con rinvio l'ordinanza emessa in sede di riesame nei confronti di altri indagati e che le dichiarazioni del collaboratore Labate non avrebbero potuto valorizzarsi a carico del ricorrente, non essendo peraltro rilevanti neppure le accertate presenze di lui presso II Pontile.[OSCURATO:PERSONA] 1. ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha fondato il giudizio in ordine alla gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Labate e Trunfio, nonché sulle videoriprese effettuate sul lungomare di [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un chiosco e di un locale, che costituiva il punto di riferimento del sodalizio, nonché, a conferma di tali risultanze, sul sequestro di armi e droga effettuato nell'aprile 2017 su un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], madre del ricorrente, delle quali tuttavia all'epoca si era assunto la responsabilità esclusiva [OSCURATO:PERSONA]. 3. Deve immediatamente rilevarsi come la ricostruzione del Tribunale ponga in evidenza l'operatività di un articolato sodalizio, operante lungo il litorale di [OSCURATO:PERSONA], essendo state rilevate fra l'altro giornaliere operazioni di cessione di stupefacenti. In tale quadro è stato dato rilievo a colloqui riservati intercorrenti tra soggetti ritenuti partecipanti al sodalizio e si è sottolineato che in alcune occasioni figurava presente anche [OSCURATO:PERSONA]. Va tuttavia subito osservato che il dato non è suffragato da alcun riscontro in merito al tenore effettivo dei colloqui e in ordine al fatto che i conciliaboli, almeno quelli coinvolgenti il ricorrente, inerissero effettivamente alla gestione del sodalizio e dei relativi affari, per le stesse ragioni non potendosi ritenere rilevante la titolarità da parte di [OSCURATO:PERSONA] del chiosco e del locale, che secondo gli assunti accusatori costituirebbero il punto di riferimento della consorteria. 4. Piuttosto assumono un ruolo cruciale nella ricostruzione del Tribunale le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. In particolare, nonostante le contestazioni sul punto formulate nel motivo di ricorso, deve ritenersi che effettivamente il collaboratore Trunfio abbia fatto riferimento ai [OSCURATO:PERSONA], dando conto del loro coinvolgimento nei traffici di droga e menzionando anche [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, si tratta peraltro di stabilire se dalla motivazione del provvedimento impugnato possano dirsi desumibili idonei elementi di riscontro, agli effetti dell'art. 273, comma 1 -bis e 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. 5. Il primo elemento valorizzato è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Labate.Ma sul punto nel motivo di ricorso si sottolinea come da quelle dichiarazioni non sia possibile desumere alcunché a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L'assunto difensivo è fondato. Ed invero, anche a voler far riferimento alla frase riportata nel provvedimento impugnato, risulta con evidenza la genericità del riferimento e la mancanza di una puntuale qualificazione della fonte dell'informazione fornita dal collaboratore («si sa in ambienti criminali»). Ma, ancor più significativamente, va rimarcato come il ricorrente, allegando il verbale delle dichiarazioni abbia dimostrato che il collaboratore aveva mostrato di non avere informazioni precise sul conto di [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, si è già rilevato come non possa dirsi concludente la partecipazione del ricorrente a colloqui riservati, di cui è ignoto l'effettivo contenuto. 6. Infine, con riguardo al sequestro di armi e droga effettuato nell'aprile 2017 su fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, a fronte di quanto emerso nell'immediatezza, allorchè sopraggiunsero durante le fasi del sequestro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si qualificarono come gestori del terreno, nondimeno solo [OSCURATO:PERSONA] si assunse la responsabilità della detenzione del materiale rinvenuto. In tale quadro l'episodio non può dirsi di per sé specifico riscontro delle dichiarazioni di Trunfio o addirittura dimostrativo del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], potendosi al contrario riconoscere il coinvolgimento di quest'ultimo, sovvertendo le originarie consapevolezze, solo alla condizione che sia altrimenti dimostrata la partecipazione del ricorrente al sodalizio. Vuol dirsi dunque che il ragionamento incentrato sull'attribuzione di rilievo al sequestro costituisce il frutto di una petizione di principio, dovendosi acquisire elementi idonei ad attestare il ruolo del ricorrente, a quel punto potendosi affermare che [OSCURATO:PERSONA] era custode del materiale recuperato, nell'ambito dell'operatività del sodalizio criminale. 7. Sulla base dei rilievi fin qui esposti deve ritenersi che il Tribunale non abbia correttamente analizzato, attraverso l'individuazione di elementi giuridicamente e logicamente valutabili, il tema della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], ciò che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame e con assorbimento del tema delle esigenze cautelari, fermo restando che su tale punto non sono dedotti elementi da quali possa discendere un annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estens
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