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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22516/2026

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ugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Messina, investitodell'appello del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riformadel provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, ha sostituito,ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito dellatrasgressione della prescrizione concernente il divieto di allontanarsi dalla propriaabitazione.2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’indagato, tramite il difensore,articolando due motivi.2.1.

Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allavalutazione della gravità della trasgressione.L'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. impone che il giudice, nel sostituire lamisura cautelare con altra più grave, tenga conto dell'entità, dei motivi e dellecircostanze della violazione.A tale regola valutativa è rispondente la decisione del giudice per le indaginipreliminari che ha respinto la richiesta di aggravamento, ma non quella delTribunale che "ha dovuto travisare i fatti e ricorrere a mere congetture".[OSCURATO:PERSONA] di seconda istanza ha isolato un unico dato, quello del lassotemporale di circa 38 minuti di assenza, senza apprezzare in maniera adeguatache l'indagato si era presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri.È frutto di mera illazione ipotizzare, come ha fatto il Tribunale, che l'indagatosia stato avvisato dai familiari del controllo da parte dei Carabinieri.

È erroneoliquidare come irrilevante la ragione dell'allontanamento dovuto a lite familiare.

Laviolazione della misura cautelare deve correlarsi all’esigenza cautelare presidiata(nella specie pericolo di reiterazione di delitti di furto).2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della custodia in carcere.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria di replica, a sostegno dellafondatezza dei motivi di ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile.5.

Il primo motivo è inammissibile sotto vari aspetti.Anzitutto il ricorso non individua correttamente la regola valutativa applicabilenella specie, che non è quella di cui al comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen., maè quella sancita dal successivo comma 1-ter, a mente del quale: «In deroga aquanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arrestidomiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altroluogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o piùcondotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamentodei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudicedispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare incarcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».Ciò significa che la trasgressione della prescrizione di non allontanarsi dal lugodegli arresti domiciliari (nella specie pacificamente avvenuta) dà sempre luogoall'aggravamento, tranne i casi di "lieve entità", integrati da violazioni di modestorilievo ovvero da circostanze che non smentiscono la precedente valutazione diidoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (cfr.Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696 - 01).Nella specie il Tribunale ha escluso la sussistenza di un fatto di "lieve entità",sulla scorta di un giudizio adeguatamente motivato, immune da cadute logiche equindi insindacabile in sede di legittimità.6.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Non si comprende quale altra misura si sarebbe dovuta applicare all'indagato,il quale ha violato la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico.7.

Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Messina, investitodell'appello del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riformadel provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, ha sostituito,ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) con quella della custodia cautelare in carcere, a seguito dellatrasgressione della prescrizione concernente il divieto di allontanarsi dalla propriaabitazione.2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’indagato, tramite il difensore,articolando due motivi.2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allavalutazione della gravità della trasgressione.L'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. impone che il giudice, nel sostituire lamisura cautelare con altra più grave, tenga conto dell'entità, dei motivi e dellecircostanze della violazione.A tale regola valutativa è rispondente la decisione del giudice per le indaginipreliminari che ha respinto la richiesta di aggravamento, ma non quella delTribunale che "ha dovuto travisare i fatti e ricorrere a mere congetture".[OSCURATO:PERSONA] di seconda istanza ha isolato un unico dato, quello del lassotemporale di circa 38 minuti di assenza, senza apprezzare in maniera adeguatache l'indagato si era presentato spontaneamente presso la caserma dei carabinieri.È frutto di mera illazione ipotizzare, come ha fatto il Tribunale, che l'indagatosia stato avvisato dai familiari del controllo da parte dei Carabinieri. È erroneoliquidare come irrilevante la ragione dell'allontanamento dovuto a lite familiare. Laviolazione della misura cautelare deve correlarsi all’esigenza cautelare presidiata(nella specie pericolo di reiterazione di delitti di furto).2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della custodia in carcere.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria di replica, a sostegno dellafondatezza dei motivi di ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.5. Il primo motivo è inammissibile sotto vari aspetti.Anzitutto il ricorso non individua correttamente la regola valutativa applicabilenella specie, che non è quella di cui al comma 1 dell'art. 276 cod. proc. pen., maè quella sancita dal successivo comma 1-ter, a mente del quale: «In deroga aquanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arrestidomiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altroluogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o piùcondotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamentodei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudicedispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare incarcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».Ciò significa che la trasgressione della prescrizione di non allontanarsi dal lugodegli arresti domiciliari (nella specie pacificamente avvenuta) dà sempre luogoall'aggravamento, tranne i casi di "lieve entità", integrati da violazioni di modestorilievo ovvero da circostanze che non smentiscono la precedente valutazione diidoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (cfr.Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696 - 01).Nella specie il Tribunale ha escluso la sussistenza di un fatto di "lieve entità",sulla scorta di un giudizio adeguatamente motivato, immune da cadute logiche equindi insindacabile in sede di legittimità.6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Non si comprende quale altra misura si sarebbe dovuta applicare all'indagato,il quale ha violato la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico.7. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.Così deciso il 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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