CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 42325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della detenzione domiciliare e della semilibertà presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Ancona, con fine pena fissato al 20 novembre 2025. Riepilogati i pregiudizi penali del detenuto ed evidenziata la precedente revoca della detenzione domiciliare a seguito di plurime evasioni, il Tribunale, pur segnalando l'accresciuta disponibilità alla partecipazione alle attività inframurarie, ha definito solo «parzialmente avviata la revisione critica», essendo caratterizzato l'atteggiamento di Spinello da una tendenza a minimizzare le proprie condotte. Il domicilio indicato è stato ritenuto inidoneo, a causa delle personalità negative dei genitori, dei fratelli e delle sorelle del condannato (tutti pregiudicati). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. L'istanza è stata rigettata a ragione del contesto familiare del ricorrente, nonostante nella parte iniziale del provvedimento si sia dato atto di un atteggiamento collaborativo del condannato. L'appartenenza ad un nucleo familiare caratterizzato dalla presenza di soggetti pluripregiudicati è stata ritenuta sostanzialmente preclusiva di qualsiasi misura alternativa e, ciò nonostante, il tentativo del condannato di emanciparsi da quel nucleo e la partecipazione alle attività di recupero, della quale, pure, l'ordinanza ha dato atto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. Le argomentazioni sviluppate dalla difesa e volte a censurare, sotto plurimi profili, la motivazione del provvedimento impugnato sono, in primo luogo, manifestamente infondate. Il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta di arrilsione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale attenendosi ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Inoltre, deve essere considerato e ribadito, che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, Sentenza n. 1410 dei 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). Nell'occasione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia / sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocia I izzante 3. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, quindi, le pendenze per i reati contro il patrimonio e la persona commessi fino al 2021, il precedente rigetto dell'affidamento in prova in casi particolari, la revoca della detenzione domiciliare nel 2017 a seguito della denuncia per tre evasioni. Assume rilievo particolarmente significativo una revisione critica solo parziale e l'assenza o, comunque, l'insufficienza della presa di coscienza del disvalore delle condotte commesse, in uno con le pressioni, da parte del condannato e dei suoi familiari, sugli operatori dell'esecuzione penale per ottenere «maggiori aperture». Anche le condizioni soggettive dei familiari, con riferimento ai pregiudizi penali gravanti sui genitori (padre agli arresti domiciliari, madre da poco scarcerata) e sui fratelli e sulle sorelle, sono state adeguatamente prese in considerazione con la conseguente valutazione, anche, di inidoneità del domicilio indicato nell'istanza. La valutazione compiuta risulta immune dai vizi denunciati non presentando alcuna criticità in termini di logicità e coerenza. In particolare, pur avendo dato atto della disponibilità al colloquio e al reperimento di un'occasione lavorativa, il Tribunale ha dato, insindacabilmente, prevalenza ai plurimi elementi negativi segnalati e ritenuti tali, allo stato, da escludere la concedibilità delle misure alternative richieste. Il contesto familiare è stato valorizzató nel quadro della valutazione complessiva della personalità del condannato e del contesto sociale in cui vive. 3. Ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorso sollecita la Corte di cassazione ad una sostanziale rivisitazione del giudizio sulla base di argomenti fattuali che, sulla base di quanto esposto al punto che precede, risultano essere stati compiutamente esaminati dai giudici di merito. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nella decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione della relazione di sintesi compiutamente esaminata dal Tribunale: si tratta, in particolare del passaggio della relazione di sintesi che da atto della partecipazione di Spinello alle attività organizzate nel luogo di detenzione, alla disponibilità ai colloqui e al reperimento di una opportunità lavorativa. Così facendo, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Deve essere ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento» (Sez. 2 n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105). Da quanto premesso, è evidente che il ricorso non è stato articolati nei termini consentiti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen