CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati e motivi sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Ragusa e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa per furti, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e altro; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dei ricorsi - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante della destrezza j2x art. 624 n.4 c.p. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad"er approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). La condotta abile è quindi anche quella antecedente al furto descritta dal giudice di primo grado (ove si fa riferimento all'accarezzare il cane della vittima per distrarla, così da impossessarsi della refurtiva, e così via), la cui sentenza, in presenza di una doppia conforme, si fonde con quella di appello, costituendo un unico corpus motivazionale. La motivazione dei giudici appare congrua ed esente dai vizi logico giuridici prospettati dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo dei ricorsi - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per altro il Tribunale aveva negato le circostanze attenuanti generiche per un verso rilevando come le confessioni fossero state necessitate dall'evidenza probatoria, e dunque non costituissero ragioni per l'attenuazione, per altro verso confermando nella sostanza le plurime ragioni di diniego riportate al fol. 8 della sentenza di primo grado, con le quali già i motivi di appello non si confrontavano in modo specifico; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo dei ricorsi - che lamenta vizio di motivazione - è logicamente condizionato alla manifesta infondatezza del secondo motivo, dal che deve escludersi il bilanciamento delle circostanze; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo dei ricorsi- che lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti per continuazione - è per un verso inammissibile in quanto lo erano i motivi di appello: le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Per altro, e comunque, per [OSCURATO:PERSONA] l'aumento risulta vincolato ex art. 81, quarto comma, cod. pen., mentre per [OSCURATO:PERSONA] l'aumento nella misura di mesi tre di reclusione risulta in linea con i parametri fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (limiti dell'art.81 cod. pen.; non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite), profili in relazione ai quali i ricorsi nulla adducono di specifico; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo dei ricorsi - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione complessiva della personalità dell'imputato ai fini della dosimetria della pena - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute 2 o iinfondate dal giudice del gravame che ha fatto proprie le determinazioni della sentenza di primo grado, caratterizzate da ampia motivazione e comunque da una dosimetria inferiore alla media edittale, non richiedente una motivazione ulteriore rispetto a quella assicurata dal riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M