CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 09905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, per il reato ex artt. 73 comma 1 bis DPR 309/90, commesso in Ravenna il 19/05/2021, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per Onaghise e recidiva specifica e reiterata per il Bazi; che gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto separati ricorsi per Cassazione lamentando entrambi la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Considerato che in base al testo del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, invero, la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti va considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/7/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa i cui termini formali e sostanziali sono stati inequivocamente "accettati" dalle parti con la richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettata la dosimetria sanzionatoria; che nel caso di specie entrambi i ricorrenti con i rispettivi ricorsi si limitano a dolersi genericamente della sentenza impugnata e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila ciascuno. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbra