CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e ia sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difen:: ore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Violazic -te degli artt. 49 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, assenza dell'elemento della 2ffettiva offensività delia condotta in conseguenza del mancato accertamen :o circa l'efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta destinazione a te: zi della sostanza caduta in sequestro; 3. Violazione di legge e vizio di motivazi D ne con riferimento all'art.. 133 cod. pen. Ritenuto (le la sentenza impugnata è sorretta da conferente „E: pparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il motivo riguardante il prospettato dubbio circa f ?.fficacia drogante della sostanza stupefacente caduta in sequestro, che si è a :certato essere eroina a mezzo del narcotest, ha carattere meramente esplorativo ed ipotetico, alla luce di tutte le circostanze rappresentate nell'ordito motiw zionaie, le quali logicamente lasciano ritenere che la sostanza fosse dotata di :apacità drogante e destinata alla cessione a terzi (suddivisione in dosi, rnodai tà dea detenzione). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difera ivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricos Tuzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La :ode di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivaz one dei tutto congrua, ia destinazione alla vendita ed alla cessione a terzi della ()stanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo ii dato quantiti: tivo, ie modalità di detenzione, la suddivisione in dosi della sostanza. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in i oncreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito .;iosto fl evidenza la gravità del fatto - in ragione del numero di dosi possec: ute dai ricorrente - e la negativa personalità di questi, gravato da un prE: zedente specifico. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissioile la cena;. era che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui deterrn nazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragior amento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissit ile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Sr narna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas ia delle a