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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20899/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 25/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Giuseppina CASELLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA]ERRICO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con provvedimento del 25/10/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione della sentenza del Tribubunale di Bologna del 09709/2021 che condannava la ricorrente alla pena di mesi di reclusione, escludendo che fosse fondata l'istanza basata su una asserita mancata conoscenza da parte della stessa Delfino della pendenza e successiva definizione del procedimento penale a carico della stessa.

La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza richiamando la nomina di difensore di fiducia, l'elezione di domicilio da parte della Delfino presso lo stesso, l'insufficienza della mera rinuncia al mandato per ritenere non correttamente effettuate le notifiche presso il domicilio eletto, in mancanza di qualsiasi allegazione che dimostrasse che la mancata conoscenza non fosse dipesa da un colpevole disinteresse alla vicenda processuale.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata chiesta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 cod. proc. pen. per come novellato dalla c.d. riforma Cartabia ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente conversione del mezzo di impugnazione nella nuova richiesta di rimessione in termini ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte di appello riconosciuto la sussistenza degli elementi dai quali poter ritenere la mancata conoscenza del processo da parte della ricorrente; nonostante la ricezione da parte del difensore di fiducia, presso il quale la Delfino aveva eletto domicilio, della notifica anche per la Delfino del decreto di citazione a giudizio, non si poteva in alcun modo ritenere raggiunta da parte della stessa la conoscenza della pendenza del giudizio, atteso che tra il difensore della stessa e la ricorrente non era intercorso alcun contatto, tanto che il difensore di fiducia rinunciava al mandato.

2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente non solo non considera la diversità strutturale tra la richiesta di restituzione in termini e la richiesta di rescissione del giudicato, che rappresentano rimedi del tutto eterogenei tra loro, tanto da potersi qualificare come impugnazione esclusivamente la rescissione, ma in concreto articola un'istanza di conversione, così come richiede l'applicazione della c.d.

Legge Cartabia in mancanza dei presupposti di legge, attesa la disciplina transitoria, che all'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, quanto alle disposizioni in materia di assenza, ha previsto l'applicazione della nuova disciplina, anche quanto alle disposizioni di cui all'art. 175 cod. proc. pen., solo alle 5#, impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, circostanza all'evidenza non ricorrente nel caso concreto.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 629-bis cod. pen. sostanzialmente richiamando, in modo del tutto reiterativo, le argomentazioni a suo tempo proposte davanti alla Corte di appello, senza confrontarsi con la chiara, logica e persuasiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto.

È stata, difatti, correttamente richiamata e riscontrata agli atti la presenza non solo di una valida elezione domicilio (tra l'altro presso il difensore di fiducia), ma anche della vocatio in iudicium mediante regolare notifica presso tale domicilio, a nulla rilevando la successiva rinuncia al mandato, correttamente considerata nella sua portata, dalla Corte di appello.

Si deve, in tal senso, ritenere correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'ignoranza incolpevole è esclusa quando nell'ambito della progressione processuale siano riscontrabili un'elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia, l'arresto o la sottoposizione a misura che pongono la persona direttamente ed efficacemente a conoscenza della esistenza di un processo a suo carico, con l'onere di diligenza che ne consegue (Sez. 2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01).

4. La Corte di appello, anche tenendo conto delle particolarità del caso concreto ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01).

Come compiutamente evidenziato dalla Corte di appello tali circostanze non sono state affatto allegate ed, anzi, nel caso concreto, sono stati correttamente ritenuti presenti agli atti una serie di elementi di fatto che consentono di ritenere stabilizzato anche il rapporto processuale con il difensore, nonostante la rinuncia al mandato, comunque intervenuta dopo la compiuta e corretta vocatio in iudicium della Delfino (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni, Rv. 281101-02; Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 25/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Giuseppina CASELLA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni de difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA]ERRICO, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con provvedimento del 25/10/2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione della sentenza del Tribubunale di Bologna del 09709/2021 che condannava la ricorrente alla pena di mesi di reclusione, escludendo che fosse fondata l'istanza basata su una asserita mancata conoscenza da parte della stessa Delfino della pendenza e successiva definizione del procedimento penale a carico della stessa. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza richiamando la nomina di difensore di fiducia, l'elezione di domicilio da parte della Delfino presso lo stesso, l'insufficienza della mera rinuncia al mandato per ritenere non correttamente effettuate le notifiche presso il domicilio eletto, in mancanza di qualsiasi allegazione che dimostrasse che la mancata conoscenza non fosse dipesa da un colpevole disinteresse alla vicenda processuale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata chiesta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 cod. proc. pen. per come novellato dalla c.d. riforma Cartabia ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente conversione del mezzo di impugnazione nella nuova richiesta di rimessione in termini ex art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod. proc. pen., oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, per non avere la Corte di appello riconosciuto la sussistenza degli elementi dai quali poter ritenere la mancata conoscenza del processo da parte della ricorrente; nonostante la ricezione da parte del difensore di fiducia, presso il quale la Delfino aveva eletto domicilio, della notifica anche per la Delfino del decreto di citazione a giudizio, non si poteva in alcun modo ritenere raggiunta da parte della stessa la conoscenza della pendenza del giudizio, atteso che tra il difensore della stessa e la ricorrente non era intercorso alcun contatto, tanto che il difensore di fiducia rinunciava al mandato. 2. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non solo non considera la diversità strutturale tra la richiesta di restituzione in termini e la richiesta di rescissione del giudicato, che rappresentano rimedi del tutto eterogenei tra loro, tanto da potersi qualificare come impugnazione esclusivamente la rescissione, ma in concreto articola un'istanza di conversione, così come richiede l'applicazione della c.d. Legge Cartabia in mancanza dei presupposti di legge, attesa la disciplina transitoria, che all'art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, quanto alle disposizioni in materia di assenza, ha previsto l'applicazione della nuova disciplina, anche quanto alle disposizioni di cui all'art. 175 cod. proc. pen., solo alle 5#, impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, circostanza all'evidenza non ricorrente nel caso concreto. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 629-bis cod. pen. sostanzialmente richiamando, in modo del tutto reiterativo, le argomentazioni a suo tempo proposte davanti alla Corte di appello, senza confrontarsi con la chiara, logica e persuasiva motivazione resa dalla Corte di appello sul punto. È stata, difatti, correttamente richiamata e riscontrata agli atti la presenza non solo di una valida elezione domicilio (tra l'altro presso il difensore di fiducia), ma anche della vocatio in iudicium mediante regolare notifica presso tale domicilio, a nulla rilevando la successiva rinuncia al mandato, correttamente considerata nella sua portata, dalla Corte di appello. Si deve, in tal senso, ritenere correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale l'ignoranza incolpevole è esclusa quando nell'ambito della progressione processuale siano riscontrabili un'elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia, l'arresto o la sottoposizione a misura che pongono la persona direttamente ed efficacemente a conoscenza della esistenza di un processo a suo carico, con l'onere di diligenza che ne consegue (Sez. 2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305-01). 4. La Corte di appello, anche tenendo conto delle particolarità del caso concreto ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019-01). Come compiutamente evidenziato dalla Corte di appello tali circostanze non sono state affatto allegate ed, anzi, nel caso concreto, sono stati correttamente ritenuti presenti agli atti una serie di elementi di fatto che consentono di ritenere stabilizzato anche il rapporto processuale con il difensore, nonostante la rinuncia al mandato, comunque intervenuta dopo la compiuta e corretta vocatio in iudicium della Delfino (Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Ni, Rv. 281101-02; Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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