CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22596/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi giusta procura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] concui eleggono domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studioPlacidi e con domicilio digitale ex lege-ricorrenti e controricorrenti-controComune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentatoe difeso, giusta deliberazione di G.M. n. 29 del 22.2.2022 e per procuraspeciale in atti, dall'[OSCURATO:PERSONA] di Donna ed elettivamente domiciliatopresso lo Studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente e ricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari pronunciata nel giudizio r.g.n. 1850/2019 depositata il 16/11/2021.Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per atto notificato in data 27.01.2022, con cinque motivi per lacassazione dell'ordinanza n. 3041/2021 della Corte d'appello di Bari, in epi-grafe indicata.Nell'antefatto di lite, si espone che con decreto prot. n. 10241/3972del 2.10.2003 del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] e Territorio, il Comune diCanosa di Puglia aveva disposto l'esproprio dei suoli di proprietà della sig.raGiovanna Palmieri, dante causa dei ricorrenti, suoi eredi, individuati in ca-tasto comunale alla partita n. 3795, foglio n. 39, particelle nn. 1119 e 1120della complessiva superficie di mq. 1.703.Detti suoli erano già stati concessi in diritto novantanovennale di su-perficie alla cooperativa edilizia [OSCURATO:SOCIETA]. per la costruzione di alloggieconomici e popolari, giusta convenzione del 7.09.2000 ex art. 35 dellalegge n. 865 del 1971.Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte d'appello ha: qualificatoil suolo come edificabile, valorizzando la possibilità di realizzare un com-plesso edilizio analogo a quello esistente; determinato il valore venale ineuro 97,00/mq sulla base della CTU, fondata sul criterio del “valore di tra-sformazione”; escluso il valore dei manufatti dalla base indennitaria; rico-nosciuto il pregiudizio non patrimoniale nella misura del 20%; determinatol'indennità complessiva in euro 357.873,12; rigettato la domanda nei con-fronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendola estranea al procedimento espropriativo,ponendo a carico del Comune le spese di lite e le spese di CTU.I ricorrenti richiamano, quanto all'antefatto di lite: l'annullamento deldecreto di esproprio disposto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 611/2014),Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026con conseguente caducazione ex tunc della proprietà comunale e del dirittodi superficie concesso ad [OSCURATO:PERSONA], assegnataria dei suoli; la successiva iner-zia del Comune, che ha reso necessari due giudizi di ottemperanza, conclusicon ordini di esecuzione e nomina del Prefetto quale commissario ad acta;la delibera comunale n. 70/2019, con cui l'ente ha esercitato il potere diacquisizione sanante ex art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001; il giudizio di oppo-sizione alla stima, nel quale la Corte d'appello ha disposto CTU, poi recepitaintegralmente nella decisione impugnata.2. Con atto notificato in data 28.01.2022, il Comune di Canosa di Pu-glia ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima ordinanza.Il Comune espone che l'area oggetto di causa ricadeva nel Piano diZona ex L. n. 167/1962, con assegnazione in diritto di superficie ad ADDASs.r.l. e con diritto di livello in capo alla dante causa degli odierni resistenti;il decreto di esproprio del 2003 è stato annullato dal Consiglio di Stato, consentenza n. 611/2014, per scadenza del PEEP e conseguente inefficaciadella dichiarazione di pubblica utilità; in sede di ottemperanza, il Consigliodi Stato ha imposto al Comune di scegliere tra restituzione previa demoli-zione o acquisizione sanante ex art. 42‑bis; con delibera n. 70/2019 il Co-mune ha esercitato il potere di acquisizione, determinando l'indennità ineuro 105.464,21 sulla base del valore venale fissato per le aree CUC.ERS(euro 30,96/mq).Tanto premesso, il ricorrente articola cinque motivi di ricorso.3. I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale, e chiamati allamedesima adunanza.Entrambe le parti si sono opposte con controricorso ai ricorsi avver-sari; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Il Comune di Canosa ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026Dei ricorsi deve disporsi la riunione, trattandosi di mezzi proposti av-verso il medesimo provvedimento.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo deducono la violazione dell'art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 934 e 936 c.c., dell'art. 43 della Costituzione e del giudicatoamministrativo (sentenza Cons. Stato, sez. IV, n. 611/14).I ricorrenti denunciano l'errore della Corte territoriale nell'aver esclusoche l'indennità dovesse comprendere anche il valore dei manufatti edificatisull'area.Sostengono i ricorrenti che: a seguito dell'annullamento del decretodi esproprio (Cons. Stato n. 611/2014), la proprietà dei suoli sarebbe rima-sta in capo alla loro dante causa; le opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] sarebberodivenute di proprietà dei ricorrenti per accessione (art. 934 c.c.); l'acquisi-zione sanante avrebbe trasferito al Comune suolo e manufatti, e quindi l'in-dennizzo, su dette evidenze, avrebbe dovuto riflettere il valore venaledell'intero compendio.La Corte d'appello avrebbe invece erroneamente richiamato l'art. 936c.c., norma irrilevante nella specie, laddove il giudicato amministrativo nonavrebbe limitato il contenuto dell'indennità, che deriva direttamente dallalegge, con l'effetto che la decisione impugnata avrebbe determinato un tra-sferimento gratuito delle opere, in violazione dell'art. 43 della Costituzione.2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione dell'art.42‑bis, commi 3 e 4, d.P.R. n. 327/2001 (durata dell'occupazione illegit-tima).La Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'indennità del 5% annuo peril periodo di occupazione sine titulo dal 11.07.2000 sino alla data della de-libera comunale n. 70/2019 di acquisizione sanante del 4.11.2019.Il trasferimento della proprietà sarebbe invece sospensivamente con-dizionato al pagamento o deposito dell'indennità (art. 42‑bis, comma 4), efino a tale momento l'occupazione resta illegittima. L'indennità del 5% deveNumero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026quindi essere riconosciuta anche per il periodo successivo alla delibera e laCorte territoriale avrebbe dunque anticipato indebitamente il momento tra-slativo.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 42‑bis d.P.R. n.327/2001, dell'art. 934 c.c. e dell'art. 43 della Costituzione, per vizio dellaCTU per mancata stima comprensiva dei manufatti.La Corte d'appello avrebbe recepito la CTU senza considerare che ilconsulente non aveva adempiuto all'ordine di formulare due ipotesi di stima(con e senza manufatti), come imposto dall'ordinanza istruttoria del 22.12.2020; aveva giustificato l'omissione con ragioni tecniche non fondate (diffi-coltà di ripartizione della volumetria), superabili mediante l'esame dei titoliedilizi rilasciati dal Comune; aveva ignorato le osservazioni dei CTP.La Corte non avrebbe fornito alcuna motivazione sul punto, limitan-dosi a escludere in radice la rilevanza dei manufatti.La motivazione sarebbe dunque apparente.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 42‑bis d.P.R.n. 327/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.I ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per avere recepito acri-ticamente la stima del CTU sul valore venale del suolo e ignorato le puntualicontestazioni dei CTP circa la qualificazione urbanistica dell'area, i valori dimercato utilizzati, i criteri di attualizzazione, gli oneri di urbanizzazione e icosti di costruzione, la mancata considerazione dei precedenti di zona.La Corte territoriale si sarebbe limitata, con motivazione di stile, arimarcare il carattere “esauriente” e “completo” della CTU, senza verificarela correttezza dei criteri adottati, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. edell'art. 132, n. 4, c.p.c.5. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazionedegli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 42‑bis d.P.R. n.327/2001, per avere la Corte d'appello recepito acriticamente la consulenzaNumero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026tecnica d'ufficio senza considerare le puntuali osservazioni formulate daiconsulenti tecnici di parte.Questi ultimi avrebbero sollevato contestazioni decisive riguardanti icriteri di stima del valore venale del suolo, i valori di mercato utilizzati dalCTU, i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione assunti, i parametridi attualizzazione, la mancata elaborazione della seconda ipotesi di stimacomprensiva dei manufatti.Siffatti rilievi, tecnicamente fondati e idonei a condurre a una diversaquantificazione dell'indennità, non sarebbero stati esaminati dalla Corte ter-ritoriale, che si è limitata ad affermare in modo generico la “completezza”della CTU.La motivazione sarebbe meramente apparente, in quanto il giudicedel merito non avrebbe dato conto del percorso valutativo osservato né sisarebbe confrontato con elementi istruttori decisivi ritualmente introdottinel processo.6. E' fondato il secondo motivo di ricorso, mentre i restanti, comples-sivamente infondati, vanno rigettati.Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001, il passaggiodel diritto di proprietà è sotto condizione sospensiva del pagamento delleindennità dovute ovvero del loro deposito presso la Cassa DD.PP.Il comma 4 stabilisce infatti che il provvedimento di acquisizione, “[…]è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietàsotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi delcomma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20,comma 14”.L'indicata espressa previsione, attraverso l'utilizzo della locuzione“ovvero”, da intendersi con funzione esplicativa e quindi per il significato di“cioè/ossia” − capace come tale di introdurre una spiegazione, un chiari-mento o un sinonimo per precisare quanto appena detto −, indica che iltrasferimento coattivo della proprietà all'Amministrazione per acquisizioneNumero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026sanante resta subordinato al pagamento dell'indennizzo, da intendersi per-fezionato con il suo deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.Tale meccanismo opera come una vera e propria condizione sospen-siva (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013), laddove l'effetto tra-slativo della proprietà si perfeziona solo ed esclusivamente quando lesomme vengono materialmente erogate ovvero depositate, tutelando cosìil diritto patrimoniale del privato.Il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti non è mera formalitàinterna della P.A., ma mutua la sua logica dagli artt. 1208 e seguenti c.c.,che, dettati in punto di mora del creditore e deposito liberatorio, realizzanoun effetto che è estintivo e traslativo.Come avviene nel diritto privato, dove il deposito liberatorio estinguel'obbligazione del debitore, e ciò anche se il creditore rifiuta di ritirare lasomma, nella fattispecie di cui all'art. 42-bis cit., ratione temporis applica-bile, il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti finisce per surrogare, atutti gli effetti, il pagamento diretto.Il deposito garantisce che il denaro esca dalla disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] e resti vincolato a favore del privato ad integrazionedell'avveramento della condizione sospensiva di adempimento con effettoex nunc, prevista dalla norma.La regola, conforme al principio di giustizia sostanziale “prima paghie poi acquisti”, fa sì che il pagamento del dovuto costituisca la condicio iurisdell'acquisizione alla mano pubblica per un provvedimento che è valido, mainefficace (Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2031; così, anche, Cons.Stato, Sez. IV, 2023/10713), e che vede il bene rimanere di proprietà pri-vata fino al deposito.7. Sono invece infondati il primo e il terzo motivo di ricorso, da trat-tarsi congiuntamente perché connessi, per il principio, fermo nella giuri-sprudenza di questa Corte, secondo il quale “in tema di liquidazione dell'in-dennità per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/20262001, il valore venale del bene va determinato senza considerare quellodell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma tenendo conto della destina-zione urbanistica, al momento dell'acquisizione, dell'area oggetto del pro-cedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridi-che, in particolare di edificabilità, del bene stesso. Da tale premessa derivala illegittimità della determinazione basata sul criterio del cd. costo di tra-sformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell'opera pubblica realiz-zata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propriadel bene al momento dell'acquisizione (recante un indice di edificabilità in-feriore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso daquello venale effettivo” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6622 del 12/03/2025;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25707 del 26/09/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 9871 del 13/04/2023).7.1. Sono poi inammissibili il quarto e quinto motivo di ricorso, davalutarsi congiuntamente per contenuti e modalità attraverso i quali vieneportata censura all'impugnato provvedimento.Si tratta di critiche che involgono direttamente il merito, attraversouna sollecitata e inammissibile lettura alternativa dei fatti, nella incapacitàdel vizio motivazionale dedotto e della violazione dei criteri di valutazionedelle prove di dare, diversamente, integrazione al travisamento della prova(v., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022).8. Il Comune di Canosa con il proposto ricorso deduce quanto segue.8.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 32, 37 e 42‑bisd.P.R. n. 327/2001, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.Il Comune censura la qualificazione del suolo come edificabile, soste-nendo che alla data dell'acquisizione sanante ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il PEEP era sca-duto, con caducazione dei vincoli espropriativi ma permanenza del vincoloconformativo di edilizia residenziale sociale (CUC.ERS). Tale destinazioneintegrerebbe un vincolo pubblicistico di inedificabilità assoluta ai sensidell'art. 37, co. 4, T.U. Espropri, e la Corte territoriale avrebbe quindi erro-Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026neamente applicato criteri di stima propri dell'edilizia privata, attribuendoal suolo un valore di euro 97,00/mq, triplo rispetto a quello normativamentefissato di euro 30,96/mq.8.2. Con il secondo motivo il Comune fa valere l'omesso esame di unfatto decisivo (ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.).Deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che ilsuolo era gravato dal vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggiex art. 35 L. n. 865/1971, fissato dalla convenzione del 7.9.2000 in euro568,10/mq; tale vincolo costituisce onere reale che segue il bene (Cass.Sez. Un., n. 18135/2015).Il CTU, valorizzando prezzi di mercato (per la forbice, euro 1.200–1.600/mq), avrebbe ignorato un limite giuridico inderogabile e la Corted'appello non avrebbe esaminato tale rilievo, pur decisivo ai fini della stima.8.3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione degli artt. 42‑bis e37 d.P.R. n. 327/2001 e l'erronea applicazione della percentuale del 20%per il pregiudizio non patrimoniale.Il Comune contesta l'applicazione del 20% del valore venale qualepregiudizio non patrimoniale, nel rilievo che tale percentuale è prevista soloper i suoli non edificabili e la Corte di merito, qualificando il suolo comeedificabile, avrebbe dovuto applicare al più il 10% e la motivazione adottatasarebbe stata sul punto contraddittoria e illogica.8.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La Corte d'appello avrebbe erroneamente posto a carico dell'Ammini-strazione l'onere di provare la natura non edificabile del suolo, nonostantetale qualificazione discendesse direttamente dalla destinazione urbanisticadell'area (CUC.ERS – edilizia residenziale sociale) e dalla scadenza del PEEP,come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato.I giudici di appello, recependo la CTU, che aveva qualificato il suolocome edificabile, avrebbero invertito l'onere probatorio, attribuendo al Co-Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026mune la dimostrazione di un fatto, così per l'inedificabilità, che sarebbe ri-sultato già dagli atti amministrativi e dagli strumenti urbanistici vigenti, lad-dove spettava agli opponenti provare i presupposti dell'edificabilità legale.8.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4c.p.c., degli artt. 4 e 5 L. n. 2248/1865, all. E) e dell'art. 102 c.p.c. e lanullità per difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.Il Comune censura l'ordinanza della Corte d'appello per avere esclusola legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., affermando che la cooperativa sa-rebbe estranea al procedimento espropriativo.La delibera di acquisizione sanante n. 70/2019 aveva posto a caricodi [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di corrispondere l'indennità ex art. 42‑bis, sicché la coo-perativa era soggetto obbligato nei rapporti interni e, pertanto, litisconsortenecessaria nel giudizio di opposizione alla stima.La Corte d'appello, escludendo tale posizione, avrebbe violato l'art.102 c.p.c. e disapplicato la delibera comunale senza adeguata motivazione,in contrasto con gli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865, all. E.9. I motivi del ricorso proposto dal Comune di Canosa sono inammis-sibili o infondati nei termini di seguito precisati.9.1. Il primo motivo è inammissibile.La Corte d'appello ha fondato la qualificazione del suolo come edifica-bile su una valutazione tecnico‑fattuale a sua volta determinata in ragionedella CTU, ritenuta completa e coerente, e della constatazione che l'area,pur ricadente in un ex PEEP scaduto, conservava una vocazione edificatoriabanistica residua.Il Comune non si confronta con tale ratio decidendi e, limitandosi acontrapporre una propria lettura degli strumenti urbanistici e del vincoloCUC.ERS, sollecita una rivalutazione del merito, inammissibile in sede dilegittimità.Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026La censura, inoltre, non individua alcuna violazione di legge, ma con-testa l'apprezzamento tecnico del giudice di merito, che è insindacabile ove– come nella specie – venga sorretto da motivazione logica e non apparente.9.2. Il secondo motivo è inammissibile.La Corte d'appello ha espressamente dato atto che il CTU ha conside-rato i valori di mercato delle unità edilizie realizzate, i costi di costruzione,gli oneri di urbanizzazione, i fattori di attualizzazione e le osservazioni deiCCTTPP.Il Comune non indica quale fatto decisivo sarebbe stato omesso, nédimostra che il vincolo del prezzo massimo di cessione fosse attuale e ope-rante alla data dell'acquisizione sanante.La convenzione ex art. 35 L. 865/1971 aveva durata ventennale (art.11), e la delibera di acquisizione è del 2019: il ricorrente non prova che ilvincolo fosse ancora efficace.La censura, pertanto, non supera il vaglio di decisività e si risolve inuna critica alla valutazione tecnica del CTU, non sindacabile in cassazione.9.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello ha applicato la percentuale del 20% previstadall'art. 42‑bis, comma 5, T.U.E., che non distingue tra suoli edificabili enon edificabili, ma commisura il pregiudizio non patrimoniale al valore ve-nale del bene, quale determinato dal giudice.Il Comune non si confronta con tale interpretazione, né indica qualenorma imporrebbe una diversa percentuale.La censura è quindi priva di specificità e si risolve in una mera conte-stazione del quantum, estranea al giudizio di legittimità.4. Il quarto motivo è inammissibile.La Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha esclusola natura livellaria dei ricorrenti, per mancanza di prova da parte del Co-mune, e così ritenuto edificabile il suolo sulla base della CTU e della docu-mentazione urbanistica.Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il Comune assume che la Corte avrebbe dovuto accogliere quanto intesi dal primo dedotto in forza di mere visure catastali, che non hanno va-lore probatorio in ordine ai diritti reali. Per l'indicato verso e contenuto,pertanto, la censura non denuncia in modo concludente ed efficace una vio-lazione dell'art. 2697 c.c., ma mira a sostituire la propria valutazione aquella del giudice di merito.9.5. Il quinto motivo è infondato.La Corte d'appello di Bari ha correttamente ritenuto l'estraneità diADDAS al procedimento espropriativo. L'obbligazione indennitaria ex art.42‑bis grava esclusivamente sull'ente espropriante ed eventuali rapporti in-terni tra Comune e cooperativa attengono alla rivalsa, non alla legittima-zione passiva nel giudizio di opposizione alla stima.La delibera comunale n. 70/2019, che poneva l'indennità “a carico diADDAS”, non può modificare la titolarità legale dell'obbligazione indennita-ria, che resta inderogabilmente pubblica.Il Comune non indica comunque alcuna norma che attribuisca allacooperativa la qualità di litisconsorte necessario.La censura è quindi priva di fondamento giuridico.10. In via conclusiva, accolto il secondo motivo del ricorso dei germaniMetta, l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio della causa davanti allaCorte d'appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.I restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MettaSabina, [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso del Comune di Canosa vanno rigettati.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussi-stono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteComune di Canosa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 3612/2022Numero sezionale 2071/2026Numero di raccolta generale 22596/2026Data pubblicazione 01/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cassa l'ordinanza impugnatae rinvia la causa davanti alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composi-zione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di le-gittimità.Rigetta i restanti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], MettaMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso del Comune di Canosa.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussi-stono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteComune di Canosa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino