CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2021
Cassazione n. 35720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29330/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Isidoro, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata – -avverso l’ordinanza n. 18873 / 20 21 emessa dalla C orte di Cassazione il 03/07/2021; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Correzione errore materiale Ritenuto infatto e in diritto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 18873/2021 emessa da questa Corte in data 3.7.2021 nella parte in cui ha omesso, nel liquidare le spese processuali in suo favore, di specificare la distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019). In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. In definitiva, può applicarsi alla fattispecie la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301), in forza della quale all'omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali, mentre il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta intal senso. Poiché alla relazione nessuna delle parti potenzialmente controinteressate ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, ai sensi degli artt. 380- bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto nei sensi di cui in dispositivo. Non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese. P.Q.M. La Corte dispone correggersi l’ordinanza n. 18873 del 3 luglio 2021, mediante inserimento della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo": a) nella motivazione alla pagina 4, ultimo rigo (dopo “regolate per soccombenza”); b) nel dispositivo, dopo le parole "e accessori come per legge". Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta