Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 162/1975
ECLI:IT:COST:1975:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il
tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio
d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui
limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria
al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a
giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore
dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.).
Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in
via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di
5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che è notificato al
difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il
termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio
all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di
assistenza tecnica nel breve termine concessogli.
Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva
la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza
dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24
della Costituzione. La minore tutela che ne deriva per colui nei cui
confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede.
:
La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura
penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per
la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione
sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a
giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della
data fissata per il dibattimento.
La questione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur
potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei
diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia,
deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze,
con modalità che a queste si adattino.
Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di
assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di
importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di
funzione pubblica.
L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali
secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento
con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per
denunciarle, a pena di decadenza. Tale termine, tuttavia, decorre dalla
conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del
suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti
nella specifica competenza professionale del difensore sia
indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi
invalidanti.
La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato
principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice
di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di
cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse
nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di
citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore
dell'avviso della data fissata per il dibattimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere