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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 162/1975

ECLI:IT:COST:1975:162
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.).

Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di 5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che è notificato al difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di assistenza tecnica nel breve termine concessogli.

Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La minore tutela che ne deriva per colui nei cui confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. : La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalità che a queste si adattino.

Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica.

L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per denunciarle, a pena di decadenza.

Tale termine, tuttavia, decorre dalla conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi invalidanti.

La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.). Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di 5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che è notificato al difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di assistenza tecnica nel breve termine concessogli. Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. La minore tutela che ne deriva per colui nei cui confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. : La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento. La questione è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia, deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze, con modalità che a queste si adattino. Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di funzione pubblica. L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per denunciarle, a pena di decadenza. Tale termine, tuttavia, decorre dalla conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti nella specifica competenza professionale del difensore sia indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi invalidanti. La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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