Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 20440/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO MILITAREnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubbliéo Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epìgrafe, ha riformato quella di condanna resa in primo grado e appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dai reati di truffa militare e di simulazione di infermità, in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, rilevando che la motivazione adottata, a sostegno della decisione, non risulta condivisibile in ragione della considerazione che le specifiche caratteristiche della condotta simulatoria e l'offesa da essa arrecata ai principi a presidio della disciplina militare vanno ritenuti incompatibili con l'ipotesi della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

3. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui trattasi, ritenendo a tal riguardo esaustivamente rilevante l'esiguità della somma indicata nel capo di imputazione e del numero di giorni di assenza dal servizio, così mostrando di apprezzare appropriatamente la particolare tenuità del fatto.

4. Le censure mosse con il ricorso si oppongono a tale ragionevole apprezzamento di merito, sulla base di rilievi che, come risulta evidente dalla loro stessa formulazione, esprimono semplicemente una generica non condivisione, chiamando fra l'altro in causa considerazioni del tutto inappropríate poiché riferibili solo alle fattispecie astratte contestate.

5. Pertanto, trattandosi di doglianze meramente confutative e comunque manifestamente infondate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erto [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO MILITAREnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubbliéo Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epìgrafe, ha riformato quella di condanna resa in primo grado e appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dai reati di truffa militare e di simulazione di infermità, in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, rilevando che la motivazione adottata, a sostegno della decisione, non risulta condivisibile in ragione della considerazione che le specifiche caratteristiche della condotta simulatoria e l'offesa da essa arrecata ai principi a presidio della disciplina militare vanno ritenuti incompatibili con l'ipotesi della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 3. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui trattasi, ritenendo a tal riguardo esaustivamente rilevante l'esiguità della somma indicata nel capo di imputazione e del numero di giorni di assenza dal servizio, così mostrando di apprezzare appropriatamente la particolare tenuità del fatto. 4. Le censure mosse con il ricorso si oppongono a tale ragionevole apprezzamento di merito, sulla base di rilievi che, come risulta evidente dalla loro stessa formulazione, esprimono semplicemente una generica non condivisione, chiamando fra l'altro in causa considerazioni del tutto inappropríate poiché riferibili solo alle fattispecie astratte contestate. 5. Pertanto, trattandosi di doglianze meramente confutative e comunque manifestamente infondate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] erto [OSCURATO:PERSONA] , DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 20440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris