CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / /7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti e, in particolare, del dolo specifico; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ha evidenziato: a) con riferimento al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, che l'imputato non solo non ha presentato la dichiarazione fiscale dovuta per il volume di affari dell'anno 2017, ma non ha nemmeno effettuato alcun pagamento, né intrapreso alcuna iniziativa volta a regolarizzare la situazione debitoria, ad esempio mediante l'attivazione di istituti su base conciliativa e rateazione; b) con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che l'imputato ha consegnato solo documentazione frammentaria, omettendo di fornire gran parte dei libri, registri e documenti relativi agli anni in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]