CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONELLO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 4245/2024 deposita-ta il 17/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia trae origine da quattro verbali notificati dalComune di Milano a [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell'art. 126bis c.d.s., a causa dell'omessa comunicazione dei dati delconducente del suo veicolo, con il quale erano state commesse inprecedenza cinque infrazioni per eccesso di velocità (art. 142Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/2025Numero di raccolta generale 13059/2026c.d.s.). [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione in primo gradoData pubblicazione 06/05/2026dinanzi al Giudice di Pace di Milano avverso i quattro verbali perviolazione dell'art. 126 bis c.d.s., con la quale sosteneva di averrisposto all'invito dell'amministrazione, comunicando di non esserein grado di identificare il conducente, poiché l'auto era in uso aisuoi familiari (marito e due figli) mentre lei si trovava a Roma perlavoro. Deduceva inoltre la tardività della contestazione. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'opposizione, annullando i verbali. Ritenevavalida la giustificazione fornita e tardivo l'invito a comunicare i dati,in violazione dell'art. 201 c.d.s. Il Comune di Milano ha appellatotale decisione. Il Tribunale di Milano ha accolto il gravame e, inriforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione diElena Felicissimo. Il Tribunale ha fondato la sua decisione su dueargomenti. In primo luogo, ha ritenuto che la comunicazione diignorare chi fosse alla guida non costituisca adempimentodell'obbligo di cui all'art. 126 bis c.d.s.; in secondo luogo, haaffrontato la questione della tempestività della contestazione,aderendo all'orientamento secondo il quale l'obbligo di comunicare idati del conducente sorge solo dopo la definizione dei procedimentigiurisdizionali o amministrativi relativi all'infrazione presupposta.Il Tribunale ha ricostruito la cronologia degli eventi, rilevandoche la sentenza sulle infrazioni originarie era passata in giudicato il13/03/2021, di conseguenza, l'amministrazione era tenuta arinnovare l'invito alla comunicazione entro 90 giorni da tale data.Avendo l'amministrazione notificato l'invito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e isuccessivi verbali per la violazione dell'art. 126 bis c.d.s. il[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale ha concluso che la procedura si era svoltanel rispetto dei termini, riformando la decisione del Giudice di Pace.Infine, il Tribunale ha compensato le spese di entrambi i gradi digiudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.2 di 7Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/2025Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi diNumero di raccolta generale 13059/2026ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Comune di MiDlaatna opu bbcliocanzio ne 06/05/2026controricorso.In data 10/12/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo deldifensore, ha chiesto la decisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., con la seguenteargomentazione. Il giudizio di opposizione a sanzioniamministrative è regolato dal rito del lavoro, che impone a pena dinullità la lettura del dispositivo in udienza. Nel caso di specie, ilTribunale ha omesso tale adempimento, limitandosi a depositare lasentenza dopo aver concesso termini per note scritte.Il primo motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato, a pagina 1, descrive le modalità didecisione della causa: «dato atto che sono trascorsi i terminiassegnati per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lettele note depositate dalle parti; pronuncia […] la seguente sentenzaex art. 437 c.p.c.».Pertanto, la censura non tiene conto della normativa processualeapplicata (art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022).La ricorrente non si è opposta alla modalità di trattazione scritta neltermine perentorio di cinque giorni; con ciò ha prestatoacquiescenza al rito e perduto interesse a censurare il profilo.2. - Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 3 l. n. 689/81, dell'art.3 di 7Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/2025Numero di raccolta generale 13059/2026111, co. 2 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché il vizio di motivazioneData pubblicazione 06/05/2026meramente apparente. In primo luogo, la motivazione del Tribunaleè apparente perché travisa la comunicazione della ricorrente, laquale non si era limitata a ignorare chi fosse alla guida, ma avevaspiegato la situazione di fatto (uso del veicolo da parte dei familiaridurante la sua assenza per lavoro a Roma) che rendevaoggettivamente impossibile l'individuazione dopo oltre tre anni.Tale uso configura un comodato gratuito, che non necessita dicontratto scritto e registrato. In secondo luogo, il precedente dilegittimità richiamato dal Tribunale, relativo a flotte aziendali, èinconferente rispetto alla fattispecie di uso familiare. In terzoluogo, il Tribunale ha errato nel non considerare la buona fede dellaricorrente e l'errore sul fatto non determinato da sua colpa, inviolazione del principio sancito dall'art. 3 l. 689/81. Non si citanoprecedenti specifici a sostegno del motivo.Il secondo motivo è da rigettare.Il provvedimento impugnato, alle pagine 4 e 5, afferma: «Deveinnanzitutto osservarsi che la comunicazione della Felicissimoall'organo accertatore di ignorare chi fosse alla guida del veicolo alei intestato non costituisce adempimento dell'obbligo previstodall'art. 126 bis del Codice della Strada. [...] Detta situazionericorre solo se [si] dimostra di avere ceduto in comodatol'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, concontratto regolarmente registrato [...]».La sentenza impugnata si è correttamente allineata alconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui sulproprietario del veicolo grava un dovere di diligenza nel conosceree conservare memoria dell'identità di chi conduce il mezzo, dovereche non viene meno in caso di uso familiare. L'esonero è possibilesolo provando un impedimento oggettivo, imprevedibile e nonimputabile, a fronte dell'adozione di tutte le misureragionevolmente esigibili per garantire il controllo (cfr. Cass. n.4 di 7Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/20259555/2018; Cass. n. 30939/2018). La ricorrente non ha fornito taleNumero di raccolta generale 13059/2026prova. Data pubblicazione 06/05/20263. - Con il terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fattodecisivo e la violazione dell'art. 329 c.p.c. Il Tribunale ha errato nelcalcolare il momento del passaggio in giudicato della sentenzapresupposta. Per due delle sanzioni originarie, il pagamento eraavvenuto prima dell'inizio del giudizio di primo grado,determinando l'inammissibilità dell'opposizione e, quindi, un‘giudicato immediato’ con la sentenza di appello del 14/09/2020. Diconseguenza, l'invito a comunicare i dati, notificato il 02/02/2021,era tardivo, dovendo pervenire entro il 13/12/2020. Per le altredue sanzioni, il pagamento è avvenuto il 23/09/2020, nove giornidopo la pubblicazione della sentenza di appello. Talecomportamento, secondo la ricorrente, costituisce acquiescenzaimplicita ai sensi dell'art. 329 c.p.c., che ha determinato ilpassaggio in giudicato della sentenza in quella data. Anche inquesto caso, l'invito sarebbe tardivo, dovendo essere notificatoentro il 22/12/2020.Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 126 bis e201 c.d.s. e del d.lgs. 150/2011, oltre all'omesso esame del fattodecisivo della definizione delle sanzioni presupposte tramiteoblazione. Si critica l'adesione del Tribunale all'orientamentominoritario della Cassazione. Si sostiene che l'orientamentomaggioritario, confermato da una circolare ministeriale del 2022,considera l'obbligo di comunicazione indipendente dal giudizio sullasanzione presupposta, rendendo quindi tardiva l'azionedell'amministrazione. Inoltre, si rileva che anche la stessa sentenzaCass. n. 24012 del 2022, citata dal Tribunale, afferma che l'obbligoriprende a decorrere dall'esito negativo del giudizio, anche di primogrado, e non dal suo passaggio in giudicato, il che renderebbecomunque tardivo l'invito. Infine, si critica l'interpretazione delTribunale perché crea un'eccessiva incertezza sui termini, in5 di 7Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/2025contrasto con la funzione di garanzia dell'art. 201 c.d.s. Non siNumero di raccolta generale 13059/2026invocano altri precedenti oltre a quello criticato. Data pubblicazione 06/05/20264. - Il terzo e il quarto motivo sono da esaminareconguntamente e da rigettare.Il provvedimento impugnato, alle pagine 5 e 6, aderisceall'orientamento di Cass. n. 24012 del 2022, stabilendo che «laviolazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. [...] siconfigura soltanto quando siano definiti i procedimentigiurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativoalla precedente infrazione di riferimento». Su tale base, calcola ilpassaggio in giudicato formale della sentenza presupposta al13/03/2021 (art. 327 c.p.c.) e da lì fa decorrere i termini per ilnuovo invito.Corretta è l’interpretazione dell’orientamento di questa Cortedata dal Tribunale, in particolare del principio, ormai consolidato,secondo cui la violazione dell'obbligo di comunicazione si perfezionasolo dopo che il procedimento sull'infrazione presupposta si èdefinito con esito sfavorevole per l'opponente (Cass. n.24012/2022; Cass. n. 3022/2024). La definizione coincide con ilpassaggio in cosa giudicata formale della sentenza. Da talemomento, la legge prevede una sequenza di termini (90 giorni perl'amministrazione per il nuovo invito; 60 giorni per il cittadino perrispondere) che nel caso di specie è stata rispettata. Infatti quantoalle due sanzioni oggetto di oblazione prima dell’inizio del giudiziodi primo grado non si è verificato alcun giudicato immediato con lapronuncia di appello, potendo questa essere oggetto di ricorso percassazione, quindi tempestivo è stato l’invito il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per lealtre due sanzioni, pagate 9 giorni dopo la sentenza di appello,parimenti rimangono in piedi i termini per proporre ricorso percassazione, in quanto le argomentazioni sull'acquiescenza non sonopertinenti ad incidere sulla individuazione del momento in cui lapronuncia passa formalmente in giudicato, che nel caso di specie è6 di 7Numero registro generale 11757/2024Numero sezionale 2570/2025Numero di raccolta generale 13059/2026dato dal decorso del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. dallaData pubblicazione 06/05/2026pubblicazione della pronuncia di appello.5. - Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4 c.p.c.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.600,00, oltre a € 200,00 per esborsi,alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori dilegge.Condanna, altresì, la parte ricorrente al pagamento ex art. 96, co.3 c.p.c. di € 1.600,00 in favore della parte controricorrente, nonchéal pagamento ex art. 96, co. 4 c.p.c. di € 1.000,00 in favore dellacassa delle ammende.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per ilricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7