CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cio;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già fallita, in persona del suoliquidatore e legale rappresentante pro – tempore; CondominioANNALISA in via [OSCURATO:PERSONA] nn. 19-21-23 di ReggioEmilia, in persona del suo amministratore pro – tempore;BENASSI Adriano e BAGNI Tiziana; CIAMPI Giovanni; BUGLIAZZIMarina; PURRY Lucio; ZANICHELLI Matteo; GALASSI Isabella;SOLURI Napoleone; PARCIABOSCO Nunzia; CORRADINI Corrado eBONACINI Guido; CORRADINI Ariella; GIANCOLA Michele;[OSCURATO:PERSONA]; FRANCHI Anna; FERRARI Elisabetta; FERRARIBRAGLIA Vanni; MAGNANI Monica; TORELLI Massimo; CASADIONumero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026Edgarda; FELLITO Arturo e COSMANO [OSCURATO:PERSONA];PANTALEONI Elisa; GOBBI Claudio; ZANICHELLI Giuliano; GOBBIClara; LOGAGNANI Paola; MARZIANI Marco; [OSCURATO:PERSONA] Stefania;SALVARANI Lorenza;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1412/2022, pubblicata il 23 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano.1.– Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2015, SabrinaMazzali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonia Barbato convenivano, davanti al Tribunale di ReggioEmilia, il [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA],al fine di sentire dichiarare l’acquisto per usucapione di treautorimesse site all’interno del [OSCURATO:PERSONA] in ReggioEmilia e segnatamente il subalterno n. 95, in favore di SabrinaMazzali, il subalterno n. 92, in favore di [OSCURATO:PERSONA] eMariarosa Corradini, e il subalterno n. 93, in favore di GraziaBarbato e [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo il rigetto delle domande attoree, mentre rimanevacontumace il [OSCURATO:PERSONA].In corso di causa era espletata consulenza tecnica d’ufficio alfine di identificare con esattezza i beni oggetto delle domande,all’esito della quale emergeva che i garages sub 92-93-94-95Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026(risultanti catastalmente di proprietà della società fallita) eranostati costruiti in “soprassuolo” da Imm-Edil mentre il terreno disedime era in comproprietà fra Imm-Edil e i proprietari di unitàimmobiliari del Condominio acquistate con atti trascritti prima del14 settembre 1993.Per l’effetto, era disposta l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dei litisconsorti necessari pretermessi, individuati in tuttigli acquirenti di unità immobiliari da Imm-Edil prima del 14settembre 1993, quali comproprietari dell’area in oggetto, comeindividuati dalla relazione peritale, tra cui, con riferimento aisubalterni nn. 26 e 84, [OSCURATO:PERSONA].Integrato il contraddittorio, le parti evocate in causarimanevano contumaci e si procedeva all’assunzione della provatestimoniale ammessa.All’esito, il [OSCURATO:SOCIETA] evidenziava che EdgardaCasadio non era titolare dei diritti sull’area di sedime, giacché nelsuo atto di acquisto del 17 giugno 1999 da [OSCURATO:PERSONA] si era riservata la quota proporzionale di competenzaspettante al venditore sull’area di sedime di mq. 72, giàidentificata al sub 89, con sovrastante corpo autorimesse, sicchéchiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del processo per lamancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnatoverso [OSCURATO:PERSONA].Gli attori invocavano l’errore scusabile e chiedevano di essererimessi in termini per integrare il contraddittorio verso lalitisconsorte indicata.Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza del 31 gennaio 2019,dichiarava l’estinzione del giudizio per mancata integrazione delcontraddittorio nel termine assegnato.2.– Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2019, SabrinaMazzali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonia Barbato proponevano appello avverso l’ordinanza diestinzione, lamentando: 1) l’illegittima dichiarazione di estinzionedel giudizio, senza la disposizione della rimessione in termini, inragione dell’errore scusabile integrato; 2) l’omessa declaratoria dinullità della clausola contrattuale di riserva dell’area di sedimecontenuta nel rogito concluso tra la Salvarani e la Casadio del 17giugno 1999, che avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, con laconseguenza che l’unica proprietaria dell’area di sedime sarebbestata la Casadio regolarmente citata; 3) l’omessa pronuncia nelmerito sulla domanda di usucapione, sulla scorta dell’istruttoriaespletata.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione ilinstavano per il rigetto dell’appello.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diBologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava l’ordinanza di estinzione del giudizio diprimo grado.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che la mancatacitazione tempestiva della Salvarani non poteva imputarsi ad unerrore scusabile legittimante una rimessione in termini, giacchéalla consulenza svolta in primo grado risultava allegato, qualeNumero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026documento n. 10, l’atto di compravendita tra Imm-Edil e LorenzaSalvarani degli immobili sub 26 e 84, di attuale proprietà diEdgarda Casadio, ragion per cui gli attori ben avrebberodovuto/potuto accertare il passaggio di proprietà tra la Salvarani ela Casadio prima di procedere alle notifiche necessarie perl’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice; b) che dallavisura prodotta dal Fallimento dell’Imm-Edil in primo grado del 18ottobre 2018 risultava chiaramente che, nella vendita tra LorenzaSalvarani e [OSCURATO:PERSONA] del 17 giugno 1999, la prima si eraespressamente riservata la quota proporzionale di competenzaspettante al venditore sull’area di sedime di mq. 72, giàidentificata al sub 89, con sovrastante corpo autorimessecostituiva atto prodromico necessario che gli attori ben avrebberopotuto consultare prima di procedere all’integrazione delcontraddittorio; d) che l’eccezione di nullità della clausolacontenuta nel citato atto di compravendita tra la Salvarani e laCasadio del 17 giugno 1999 era inammissibile, in quanto sollevataper la prima volta in appello, in relazione a un documento maiprodotto dagli attori in primo grado, ove, a seguito dell’eccezionedi estinzione sollevata dalla difesa del Fallimento all’udienza del17 ottobre 2018, gli attori non avevano depositato alcunamemoria sulla questione nel termine assegnato, nétempestivamente eccepito alcuna nullità; e) che pertantol’estinzione dichiarata dal primo giudice risultava regolarmentepronunciata per mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte necessaria, nelNumero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026termine perentorio assegnato ex artt. 102 e 307 c.p.c., con ilconseguente rigetto del gravame.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Le controparti sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.1117 c.c., 102, 132, secondo comma, n. 4, 153, 307 e 331c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancataintegrazione del contraddittorio verso [OSCURATO:PERSONA] noncostituisse un errore scusabile, benché il giudice del Tribunaleavesse disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti ditutti coloro che avevano acquistato gli immobili condominiali indata anteriore al 14 settembre 1993, in base all’elenco deicondomini espressamente indicato dal consulente tecnicod’ufficio, all’interno del quale compariva anche [OSCURATO:PERSONA],quale proprietaria dell’appartamento condominiale ecomproprietaria delle parti comuni, tra cui l’area di sedimecondominiale destinata a posti auto e garage.Osservano gli istanti che l’errore sarebbe stato scusabile,poiché provocato dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio,sicché sarebbe spettata la rimessione in termini, come richiesta,avendo gli attori confidato, in buona fede, sulle conclusionidell’ausiliario del giudice ai fini dell’individuazione dei soggettititolari da chiamare in causa.Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché – con accertamento in fatto non sindacabile inquesta sede – la pronuncia impugnata ha evidenziato che, sindalla relazione peritale depositata, fosse possibile rilevare ilpassaggio di proprietà in favore della Salvarani, come dadocumento n. 10, che riportava l’atto di compravendita tra Imm-Edil e [OSCURATO:PERSONA] degli immobili sub 26 e 84, di attualeproprietà di [OSCURATO:PERSONA].Sicché gli attori ben avrebbero dovuto/potuto accertare ilsuccessivo passaggio di proprietà tra la Salvarani e la Casadioprima di procedere alle notifiche necessarie per l’integrazione delcontraddittorio disposta dal giudice.Ebbene, dalla visura prodotta dal Fallimento dell’Imm-Edil inprimo grado del 18 ottobre 2018 risultava che la vendita traLorenza Salvarani e [OSCURATO:PERSONA] – con la quale la prima siera espressamente riservata la quota proporzionale dicompetenza spettante al venditore sull’area di sedime di mq. 72,già identificata al sub 89, con sovrastante corpo autorimessegiugno 1999. Mentre il giudice del Tribunale aveva dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro cheavevano acquistato gli immobili condominiali in data anteriore al14 settembre 1993.Sulla scorta di tali rilievi è stato escluso che vi fosse un errorescusabile, tale da legittimare la rimessione in termini.Orbene, la rimessione in termini, regolata dall’art. 153,secondo comma, c.p.c., presuppone che l’evento addotto perintegrare una causa non imputabile abbia carattere diNumero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice delmerito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n.6431 del 11/03/2025; Sez. L, Ordinanza n. 18435 del05/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 17729 del 06/07/2018),impedimento assoluto che, nella fattispecie, per le ragioniaddotte, non sussisteva.2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1117, 1418, 1419, 1421 c.c., 307 e 345 c.p.c., 41-sexies dellalegge n. 1150/1942, come aggiunto dall’art. 18 della legge n.765/1967, per avere la Corte territoriale mancato di rilevare lanullità della vendita del 17 giugno 1999, con cui l’alienanteLorenza Salvarani, vendendo il suo appartamento condominiale,sito nel [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], si erariservata, con apposita clausola contrattuale, la proprietàdell’area di sedime condominiale destinata al parcheggio e garagecondominiali.Obiettano gli istanti che solo il costruttore o il proprietariodell’unico bene poi costituito in condominio avrebbe potutoriservare a sé le parti comuni nell’atto costitutivo del condominioe non dopo, sicché [OSCURATO:PERSONA] – che non era nécostruttore, né tantomeno proprietaria dell’unico bene poicostituito in condominio – non avrebbe potuto riservarsi, incontrasto con la norma inderogabile di cui all’art. 1117 c.c., laquota proporzionale dell’area di sedime, con la conseguenza chela predetta clausola sarebbe stata nulla.Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026D’altronde, secondo i ricorrenti, contrariamente all’assuntodella Corte d’appello, la questione di nullità sarebbe statalegittimamente e tempestivamente sollevata con l’atto digravame, sicché la questione della nullità non sarebbe stata, nétardiva, né tantomeno inammissibile, potendo essere rilevatad’ufficio dal giudice.2.1.– Il motivo è inammissibile.E ciò perché l’integrazione del contraddittorio è stata dispostanei confronti delle parti che avevano acquistato gli immobilicondominiali in data anteriore al 14 settembre 1993, tra cui viera [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale delimitazione temporale, nessuna valenzaaveva il successivo atto di vendita del 17 giugno 1999.In ogni caso, la dedotta questione di nullità dell’atto divendita – nella parte in cui l’alienante si era riservata la proprietàpro quota dell’area di sedime – comunque non avrebbe assuntorilievo ai fini dell’integrazione del contraddittorio.Infatti, l’ordine di integrazione del contradditorio da parte delgiudice ai sensi dell’art. 102 c.p.c. suppone soltanto che oggettodella decisione sia una situazione giuridica, la quale impone ilcontraddittorio di più parti e non che tale situazione siaeffettivamente esistente, poiché l’integrità del contraddittorio èimposta proprio in funzione del legittimo svolgimento delprocesso ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno di dettasituazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7079 del 28/03/2006).Pertanto, a fronte della risultanza statica della riservadell’area di sedime in favore dell’alienante, il contraddittorioavrebbe dovuto essere integrato anche verso quest’ultima,Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026ponendosi il tema della nullità dell’atto di vendita solo in chiavedinamica dopo l’integrazione del contraddittorio.Ed invero l’esigenza della integrazione del contraddittorio sipone nel momento in cui avviene la vocatio in jus e in riferimentoalla domanda così come enunciata nell’atto introduttivo (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 3448 del 03/08/1977).3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c., per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciarsi nelmerito sulla domanda di usucapione, che sarebbe risultataampiamente provata durante tutta l’istruttoria di primo grado coni testimoni ammessi ed escussi.3.1.– Il motivo è inammissibile.Si tratta, al riguardo, di “un non motivo”, in cui si invoca lapronuncia sulla domanda di usucapione sull’implicito presuppostodella fondatezza delle precedenti doglianze e, dunque,dell’accertamento dell’illegittima dichiarazione di estinzione delgiudizio.4.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi delgiudizio di legittimità, poiché le controparti dei ricorrentisoccombenti sono rimaste intimate.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.Numero registro generale 2583/2023Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 16940/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci