CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. V\>- Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Salerno del 2 dicembre 2022, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Vallo della Lucania, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110,624,625 n.2 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2015. 1.Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite difensore, ha articolato due motivi d'impugnazione. 1.1.Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen., perché il decreto di citazione per il giudizio d'appello sarebbe stato illegittimamente notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore di fiducia, non essendo il [OSCURATO:PERSONA] stato in grado di comunicare il mutamento del luogo del domicilio dichiarato, in Eboli alla via Grande n. 102, ai fini delle notificazioni per causa di forza maggiore; l'imputato, infatti, era detenuto - dal giugno 2020 e anche all'epoca della presentazione del ricorso per cassazione - in detenzione domiciliare in Eboli, alla via Zoli n. 3 e tale condizione di restrizione gli avrebbe impedito di notiziare l'autorità giudiziaria del mutamento del domicilio; ancora, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto agli arresti donniciliari sarebbe stata circostanza nota alla Corte d'appello di Salerno, che aveva precedentemente emesso, in altro procedimento penale per fatti diversi, un decreto di citazione a carico del medesimo imputato, individuandolo come domiciliato ad Eboli, via Zoli n.3, indicato proprio come luogo del vincolo della libertà personale. 1.2.Con il secondo motivo, ha dedotto improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. I) e 85 Decr. Lgs. 150/2022, ora necessaria anche per il furto aggravato, contestato all'imputato. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. E' principio di diritto, condiviso dal collegio, che "nei procedimenti relativi a giudizi di impugnazione, è onere dell'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e non diversamente dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni" (es. sez. 3, n. 1894 del 21/12/1999, Cappelli, Rv. 215693; sez. 3, n.49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771). Tale orientamento è stato per il vero confermato, nella parte mol:iva, dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, che ha rimarcato che l'art. 156 comma 4 cod. proc. pen. prevede che la consegna di copia delle notificazioni debba essere eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso di detenzione) "quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario". In questo caso, l'unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costituita da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «risultare degli atti», e ciò per ragioni di immediata evidenza. Infatti, se da un lato l'autorità che procede nei confronti di un imputato detenuto non può non conoscere il suo status, nell'ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedimenti diversi. Per tale ragione, la sentenza ritiene legittima la notifica effettuata nelle forme ordinarie (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra causa, a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ove dagli atti non risulti lo stato di detenzione. Per tali ragioni la Corte sottolinea che nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenuto, non v'è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status hbertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l'imputato libero. Tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel qual caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l'imputato risulta ristretto. Nella sentenza impugnata - pag. 3 - si è dato atto del vano tentativo di notificazione della citazione per il giudizio di appello presso il domicilio dichiarato di Eboli, via [OSCURATO:PERSONA] 102 - non emergendo che lo stato detentivo, scontato altrove, sia stato altrimenti fatto presente alla Corte territoriale - e, pertanto, del tutto correttamente l'ufficiale giudiziario ha eseguito la notificazione presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., stante il principio interpretativo, esplicitato dal massimo Consesso nomofilattico, secondo il quale "la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen." (SS.UU. n. 14573 del 25/11/2021, D., Rv. 282848). Nel caso in esame, è da escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di "forza maggiore", dal momento che l'imputato era ristretto in detenzione domiciliare, nel medesimo Comune, da diverso tempo prima rispetto al tentativo di notificazione nel primo domicilio ed è stato assistito nei due gradi di giudizio da difesa tecnica fiduciaria, avrebbe dunque potuto serenamente notiziare del trasferimento l'Autorità procedente attraverso molteplici canali di comunicazione, tra i quali, a puro titolo esemplificativo, quello delle forze di polizia deputate ai controlli di rito. 2.E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il collegio ha accertato, attraverso la consultazione degli atti del fascicolo, consentita dalla questione posta, che risulta presentata rituale querela per il patito furto da parte della persona offesa dal reato in data 5 luglio 2015. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,