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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 49117/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

I n [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi tre di reclusione ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 314 cod. pen. formulata in relazione a plurime appropriazioni di somme di denaro poste in essere dall'imputato nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], per un importo di circa 34.000 euro.

Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il peculato d'uso solo in relazione a cose di specie e non al denaro.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'indirizzo interpretativo maggioritario di questa Corte secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro (cfr., Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 266242; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno; Sez. 6, n. 27528 del 6/7/2009, Severi; Sez. 6, n. 3411 del 23/1/2003, F.; Sez. 6, n. 37771 del 8/11/2002, Cacciapaglia; Sez. 6, n. 7972 del 26/8/1997, Dezzuti; Sez. 6, n. 8286 del 3/5/1996, Galdi; contra: Sez. 6, n. 4195 del 19/4/1995, Greco).

Va, infatti, considerato che il denaro è menzionato in modo alternativo rispetto alle cose di specie solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., mentre il secondo comma prevede la più tenue fattispecie solo in relazione all'uso momentaneo "della cosa".

Tale diversa previsione trova la sua ratio nella stessa natura fungibile del denaro che non consente, dopo l'uso, la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata.

Peraltro, nella Relazione al Senato della legge n. 86 del 1990, si afferma esplicitamente che la figura del peculato d'uso può essere realizzata solo da parte di "consegnatari di specie", avallando in questo modo la lettura della norma da parte della giurisprudenza sopra citata.

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che l'oggetto della condotta appropriativa sia stato, invece, il denaro del soggetto amministrato cosicché, alla luce del principio di diritto sopra affermato, il Giudice ha errato nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 314, comma secondo, cod. pen. 2.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avezzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. I n [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena di mesi tre di reclusione ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 314 cod. pen. formulata in relazione a plurime appropriazioni di somme di denaro poste in essere dall'imputato nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], per un importo di circa 34.000 euro. Il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene configurabile il peculato d'uso solo in relazione a cose di specie e non al denaro. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'indirizzo interpretativo maggioritario di questa Corte secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro (cfr., Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 266242; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno; Sez. 6, n. 27528 del 6/7/2009, Severi; Sez. 6, n. 3411 del 23/1/2003, F.; Sez. 6, n. 37771 del 8/11/2002, Cacciapaglia; Sez. 6, n. 7972 del 26/8/1997, Dezzuti; Sez. 6, n. 8286 del 3/5/1996, Galdi; contra: Sez. 6, n. 4195 del 19/4/1995, Greco). Va, infatti, considerato che il denaro è menzionato in modo alternativo rispetto alle cose di specie solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., mentre il secondo comma prevede la più tenue fattispecie solo in relazione all'uso momentaneo "della cosa". Tale diversa previsione trova la sua ratio nella stessa natura fungibile del denaro che non consente, dopo l'uso, la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata. Peraltro, nella Relazione al Senato della legge n. 86 del 1990, si afferma esplicitamente che la figura del peculato d'uso può essere realizzata solo da parte di "consegnatari di specie", avallando in questo modo la lettura della norma da parte della giurisprudenza sopra citata. Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che l'oggetto della condotta appropriativa sia stato, invece, il denaro del soggetto amministrato cosicché, alla luce del principio di diritto sopra affermato, il Giudice ha errato nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 314, comma secondo, cod. pen. 2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso. Così deciso il 9 novembre 2022 Il C
Decreto Cassazione n. 49117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris