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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 07023/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di reato, originariamente rubricato come delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in quello di cui all'art. 95 d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, escluso conseguentemente la parte civile e eliminato le relative statuizioni e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Il processo ha ad oggetto la falsa attestazione da parte della imputata, nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 25.09.2015 all'organismo di mediazione [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito del procedimento civile n. 90/15 del registro procedimenti di mediazione, di aver percepito per l'anno di riferimento un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità al beneficio suddetto. 1.1.Con il primo motivo di appello l'imputata aveva essa stessa rilevato che la fattispecie concreta doveva essere qualificata come delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e, posto che per tale ultimo delitto era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, aveva chiesto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 comma cod. proc. pen.

La Corte di Appello ha riqualificato il fatto nel reato su indicato e, in difetto di impugnazione della parte pubblica e stante il divieto di reformatio in peius, ha confermato la pena di mesi tre di reclusione inflitta dal giudice di primo grado, pure se inferiore al minimo edittale del delitto di cui all'art. 95 d.P.R.115/2002, mentre ha rigettato la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per essersi proceduto nelle forme della citazione diretta, rilevando che a norma dell'art. 550 comma 3 cod. proc. pen. la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine indicato dall'art. 491 cod. proc. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e trasmesso gli atti al pubblico ministero.

Il difensore rileva che, avendo la Corte di Appello riqualificato il reato come delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, l'imputata non era stata messa nelle condizioni di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica ed in tal modo era stato leso il suo diritto di difesa in quanto non era stato garantito il contraddittorio sul fatto così come riqualificato, in violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.

La Corte di Appello avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. con regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e avrebbe dovuto annullare la decisone di primo grado, in quanto il decreto di citazione a giudizio in relazione ad un reato per il quale era prevista l'udienza preliminare doveva ritenersi viziato da nullità assoluta.

Nello stesso senso la difesa rileva che nel procedimento di primo grado le funzioni di pubblico ministero erano state esercitate da magistrati onorari, quando invece a norma dell'art. 72 dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere esercitate da magistrati togati: nulla poteva eccepirsi -secondo il ricorrente- da parte di un soggetto non togato che aveva esercitato le funzioni di pubblico ministero in violazione della normativa su indicata.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado.

4. Il difensore dell'imputata in data 16 gennaio 2023 ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il motivo, assorbente, relativo alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte di Appello e alla conseguente mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero a seguito della riqualificazione.

2. Nel caso in esame, invero, la Corte, in accoglimento di un motivo formulato dall'appellante, ha operato la riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (in realtà il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come delitto di cui all'art. 125 d.P.R. 115/2002 in quanto la istanza di ammissione al patrocinio contente la falsa attestazione sulle condizioni di reddito era stata presentata nell'ambito di un procedimento civile), in virtù dell'art. 521 cod. proc. pen., a norma del quel il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, e dell'art. 597 comma 3, cod. proc. pen. a norma del quale, quando l'appellante è il solo imputato, il giudice di appello può dare al fatto uno definizione giuridico più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.3.

Si è sostenuto che il potere di riqualificazione sia immanente al sistema processuale e riguardi tanto la Corte di appello che la Corte di cassazione, rientrando anzi tra i compiti di quest'ultima quello dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie ( Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133; Sez. 2, n. 3211 de 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258538, secondo cui rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato; salvo il diritto dell'imputato di essere posto in condizione di interloquire anche in ordine alla diversa definizione giuridica; Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, Drassich, rv. 256653; Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953).

Nella medesima prospettiva, con riguardo al giudizio di appello, si è affermato che l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica diversa, anche in assenza di richiesta del pubblico ministero, è legittima allorché la stessa sia nota o comunque prevedibile per l'imputato e non sia tale da determinare una lesione dei diritti di difesa derivante dai profili di novità che dal mutamento possono scaturire ( Sez.

U. n. 31671 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438).

4. Il potere di qualificazione non è comunque incondizionato, giacché lo stesso art. 521 cod. proc. pen. richiede che il reato non ecceda la competenza del giudice, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

L'art. 521-bis cod. proc. pen., a sua volta, prevede che se a seguito di una diversa qualificazione giuridica, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6 , n. 8141 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133).

5. Facendo applicazione di tali principi al caso che ci occupa, la Corte ha legittimamente ha operato la riqualificazione del fatto, rimasto immutato.

Tuttavia, il reato ritenuto dalla Corte in sentenza è punito con pena edittale massima di anni cinque di reclusione e rientra, dunque, fra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare: nel caso di specie tale udienza non si era tenuta, in quanto l'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 483 4 cod. pen. originariamente contestato era stata esercitata tramite decreto di citazione ex art. 552 cod. proc. pen.

Per effetto della riqualificazione la Corte, a norma dell'art. 521 bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

Per contro il richiamo operato nella sentenza impugnata all'art. 550 comma 3 cod. proc. pen., a norma del quale, nel caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, la relativa eccezione deve essere proposta entro i termini di cui all'art. 491 comma 1 cod. proc. pen., non è pertinente: tale regola vale solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto con citazione diretta per un reato che nella sua qualificazione originaria avrebbe richiesto l'udienza preliminare e non anche nel caso in cui la necessità dell'udienza preliminare consegua alla riqualificazione operata in giudizio, ipotesi per la quale vale la disciplina dettata appunto dall'art. 521 bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133; Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, Pigozzi, Rv. 245118).

4. Nel consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Caltanissetta per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetterlsi gli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del Tribunale di Enna appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il fatto di reato, originariamente rubricato come delitto di cui all'art. 483 cod. pen., in quello di cui all'art. 95 d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, escluso conseguentemente la parte civile e eliminato le relative statuizioni e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Il processo ha ad oggetto la falsa attestazione da parte della imputata, nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 25.09.2015 all'organismo di mediazione [OSCURATO:SOCIETA] nell'ambito del procedimento civile n. 90/15 del registro procedimenti di mediazione, di aver percepito per l'anno di riferimento un reddito inferiore a quello fissato dalla legge come soglia di ammissibilità al beneficio suddetto. 1.1.Con il primo motivo di appello l'imputata aveva essa stessa rilevato che la fattispecie concreta doveva essere qualificata come delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e, posto che per tale ultimo delitto era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, aveva chiesto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 comma cod. proc. pen. La Corte di Appello ha riqualificato il fatto nel reato su indicato e, in difetto di impugnazione della parte pubblica e stante il divieto di reformatio in peius, ha confermato la pena di mesi tre di reclusione inflitta dal giudice di primo grado, pure se inferiore al minimo edittale del delitto di cui all'art. 95 d.P.R.115/2002, mentre ha rigettato la richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per essersi proceduto nelle forme della citazione diretta, rilevando che a norma dell'art. 550 comma 3 cod. proc. pen. la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine indicato dall'art. 491 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e trasmesso gli atti al pubblico ministero. Il difensore rileva che, avendo la Corte di Appello riqualificato il reato come delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, l'imputata non era stata messa nelle condizioni di interloquire sulla diversa qualificazione giuridica ed in tal modo era stato leso il suo diritto di difesa in quanto non era stato garantito il contraddittorio sul fatto così come riqualificato, in violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost. La Corte di Appello avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. con regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e avrebbe dovuto annullare la decisone di primo grado, in quanto il decreto di citazione a giudizio in relazione ad un reato per il quale era prevista l'udienza preliminare doveva ritenersi viziato da nullità assoluta. Nello stesso senso la difesa rileva che nel procedimento di primo grado le funzioni di pubblico ministero erano state esercitate da magistrati onorari, quando invece a norma dell'art. 72 dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere esercitate da magistrati togati: nulla poteva eccepirsi -secondo il ricorrente- da parte di un soggetto non togato che aveva esercitato le funzioni di pubblico ministero in violazione della normativa su indicata. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. 4. Il difensore dell'imputata in data 16 gennaio 2023 ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato il motivo, assorbente, relativo alla riqualificazione del fatto operata dalla Corte di Appello e alla conseguente mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero a seguito della riqualificazione. 2. Nel caso in esame, invero, la Corte, in accoglimento di un motivo formulato dall'appellante, ha operato la riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 (in realtà il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come delitto di cui all'art. 125 d.P.R. 115/2002 in quanto la istanza di ammissione al patrocinio contente la falsa attestazione sulle condizioni di reddito era stata presentata nell'ambito di un procedimento civile), in virtù dell'art. 521 cod. proc. pen., a norma del quel il giudice può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa, e dell'art. 597 comma 3, cod. proc. pen. a norma del quale, quando l'appellante è il solo imputato, il giudice di appello può dare al fatto uno definizione giuridico più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.3. Si è sostenuto che il potere di riqualificazione sia immanente al sistema processuale e riguardi tanto la Corte di appello che la Corte di cassazione, rientrando anzi tra i compiti di quest'ultima quello dell'esatto inquadramento giuridico della fattispecie ( Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133; Sez. 2, n. 3211 de 20/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258538, secondo cui rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato; salvo il diritto dell'imputato di essere posto in condizione di interloquire anche in ordine alla diversa definizione giuridica; Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, Drassich, rv. 256653; Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953). Nella medesima prospettiva, con riguardo al giudizio di appello, si è affermato che l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica diversa, anche in assenza di richiesta del pubblico ministero, è legittima allorché la stessa sia nota o comunque prevedibile per l'imputato e non sia tale da determinare una lesione dei diritti di difesa derivante dai profili di novità che dal mutamento possono scaturire ( Sez. U. n. 31671 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264438). 4. Il potere di qualificazione non è comunque incondizionato, giacché lo stesso art. 521 cod. proc. pen. richiede che il reato non ecceda la competenza del giudice, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. L'art. 521-bis cod. proc. pen., a sua volta, prevede che se a seguito di una diversa qualificazione giuridica, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6 , n. 8141 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133). 5. Facendo applicazione di tali principi al caso che ci occupa, la Corte ha legittimamente ha operato la riqualificazione del fatto, rimasto immutato. Tuttavia, il reato ritenuto dalla Corte in sentenza è punito con pena edittale massima di anni cinque di reclusione e rientra, dunque, fra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare: nel caso di specie tale udienza non si era tenuta, in quanto l'azione penale in ordine al reato di cui all'art. 483 4 cod. pen. originariamente contestato era stata esercitata tramite decreto di citazione ex art. 552 cod. proc. pen. Per effetto della riqualificazione la Corte, a norma dell'art. 521 bis cod. proc. pen., avrebbe dovuto disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente. Per contro il richiamo operato nella sentenza impugnata all'art. 550 comma 3 cod. proc. pen., a norma del quale, nel caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, la relativa eccezione deve essere proposta entro i termini di cui all'art. 491 comma 1 cod. proc. pen., non è pertinente: tale regola vale solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto con citazione diretta per un reato che nella sua qualificazione originaria avrebbe richiesto l'udienza preliminare e non anche nel caso in cui la necessità dell'udienza preliminare consegua alla riqualificazione operata in giudizio, ipotesi per la quale vale la disciplina dettata appunto dall'art. 521 bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer ed altro, Rv. 267133; Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, Pigozzi, Rv. 245118). 4. Nel consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Caltanissetta per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetterlsi gli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta
Sentenza Cassazione n. 07023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris