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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 36915/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di detenzione domiciliare e rigettava quelle di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà.

2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Anzilotti, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] lvadori, con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

2. La rinuncia all'impugnazione è invero una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero).

È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev'essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.

3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte di [OSCURATO:PERSONA], con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 2 aprile 2023) dall'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, ove egli è attualmente ristretto.

S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli art. 589 cod. proc. pen e 591, comma 1 let. d) cod. proc. pen., con preclusione, di fatto, della valutazione del ricorso. 5k(

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] di detenzione domiciliare e rigettava quelle di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. 2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Anzilotti, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] lvadori, con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 2. La rinuncia all'impugnazione è invero una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev'essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte di [OSCURATO:PERSONA], con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 2 aprile 2023) dall'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, ove egli è attualmente ristretto. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli art. 589 cod. proc. pen e 591, comma 1 let. d) cod. proc. pen., con preclusione, di fatto, della valutazione del ricorso. 5k( 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 ap
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