CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09882/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Como, in data 28 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della sussistenza degli artifici e raggiri, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 e n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085), sono smentiti da ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici ed a fronte della quale il ricorrente insiste in una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa interpretazione dei fatti, non deducibili nella presente sede di legittimità (Si vedano pagg. 2 e 3 sulla condotta decettiva consistita nel pagamento integrale del precedente acquisto dal valore, nettamente inferiore /e nel versamento in contanti dell'acconto, valutati negativamente anche alla luce della successiva irreperibilità ed immediata rivendita dell'auto ad un prezzo irrisorio rispetto a quello pattuito per l'acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicembr