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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 13612/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10773/2023 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 7017/2022depositata il 07/11/2022 .

R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/03/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattoriale, eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale; a fondamento delle loro pretese rappresentarono che: - esse avevano presentato istanza alla Prefettura di Roma per ottenere la concessione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al quinquennio, beneficio previsto in favore di esercenti l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108 del 7/03/1996, recante disposizioni per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”; - a seguito di tale istanza, il [OSCURATO:PERSONA] del Governo, con decreto n. 1767 del 18.02.2003, aveva disposto, in favore delle richiedenti, la concessione di un mutuo per la somma di € 181.000,00; - in esecuzione di tale decreto era stato dunque stipulato il relativo contratto di mutuo, che prevedeva un piano di ammortamento decennale e il pagamento di rate mensili di vario importo, con erogazione a favore delle mutuatarie la somma complessiva di € 180.909,25; -tuttavia, le mutuatarie si erano rese morose per il pagamento di cinquantadue rate, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]., sollecitato inutilmente il pagamento, aveva avviato il procedimento d’ingiunzione avverso le due debitrici, a seguito del quale il Tribunale civile di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, non immediatamente esecutivo, per la somma pari di € 72.400,00, che era stato tempestivamente notificato; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle tale decreto ingiuntivo, non opposto, non era stato però mai messo in esecuzione dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale, invece, aveva successivamente iscritto a ruolo la somma di € 173.709,25; in seguito, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato la cartella esattoriale n. 09720130288023039001; avverso questa cartella le odierne resistenti proposero quindi ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale; costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]., contestando quanto dedotto dalle opponenti, precisò di avere proceduto - al netto della somma di € 7.200, già rimborsata dalle due mutuatarie (oltre l’importo non utilizzato del mutuo di € 90,75) - all ’ iscrizione a ruolo di un importo pari ad € 173.709,25, corrispondente alle rate scadute ed insolutee comprendente anche i 72.400,99 euro di cui al decreto ingiuntivo poiché mai portato ad esecuzione; con sentenza n. 24371 del 2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione, ridusse l’importo della cartella esattoriale ad € 109.392,61, ritenendo che l’inserimento in cartella della somma di € 72.400,999, la quale era già stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, avesse comportato una illegittima parziale duplicazione della medesima pretesa creditoria; [OSCURATO:SOCIETA]. venne condannata, inoltre, in solido con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento delle spese processuali di primo grado; avverso tale sentenza proposero appello con due distinti atti il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe deducendo l’erronea decurtazione della somma; si costituirono le parti appellate, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado; con la sentenza n. 7017 del 7/11/ 2022 la Corte di a ppello di Roma rigettò l’appello ritenendo infondato il gravame; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle in particolare, la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9132 del 6/06 / 2003 Rv. 564031 - 01 ), affermò che al creditore non era consentito iscrivere al ruolo l’intera cifra oggetto del mutuo poiché la somma di € 72.400,00 era già stata oggetto di decreto ingiuntivo ritualmente notificato, con conseguente instaurazione della pendenza di lite e passaggio in giudicato dello stesso a seguito della mancata opposizioneavverso quest’ultimo; avverso la detta sentenza il Ministero dell ’ Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo; non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenza delle Entrate Riscossione; parimenti, non hanno svolto difese nel presente giudizio le opponenti Cornacchiola e Martelli, restando intimate; è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-biscod. proc. civ., così argomentata: «Il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., giacché il ricorrente ha prodotto una copia della sentenza impugnata, in formato pdf, tuttavia priva di attestazione di conformità da parte del difensore erariale»; a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte del Ministero dell’Interno è stata fissata l ’ odierna adunanza camerale, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la «violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 640, 641, 644, 646, 647, 648, c.p.c. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.. » , nella parte in cui la Corte di appello di Roma ha confermato la decurtazione dalla cartella R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle esattoriale della somma di € 72.400,00, poiché la stessa era già stata ingiunta al debitore con decreto ingiuntivo n. 10168/2009 (mai opposto); sostiene parte ricorrente che il giudice di secondo cure abbia applicato erroneamente i principi che regolano il giudicato, in particolare quello derivante dalla mancata opposizione a decreto ingiuntivo, male interpretando le pertinenti disposizioni di legge e facendo, quindi, errata applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 18725 del 6/09/2007, sebbene richiamata nella sentenza qui impugnata; la Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10168del 2009, per effetto della mancata opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivasse un impedimento ad emettere e portare ad esecuzione una cartella esattoriale formata in parte sul medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo; in via preliminare, il Collegio ritiene che l ’ originaria improcedibilità, posta a base della proposta didefinizione accelerata, sia stata superata da lla produzione (tardiva, ma ammessa da lla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte Sez.

U n. 8312 del 25/03/2019 Rv. 653597 - 04) di copia asseverata della sentenza impugnata; ugualmente in via preliminare, deve reputarsi che la mancata evocazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. in questa fase di legittimità non rileva, trattandosi, per le ragioni che si vanno a esporre, di ricorso manifestamente infondato cosicché può prescindersi da attività che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 - 01 ; Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01); il Collegio reputa il ricorso manifestamente infondato,in carenza, da parte del Ministero ricorrente, della prospettazione specifica ed argomentata adeguatamente di un interesse alla duplicazione dei titoli esecutivi; invero pur non esistendo, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoliesecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l’azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse ad agire exart. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo(Cass. n. 21768 del 28/08/2019 Rv. 655030 - 01) ; nella specie,il Ministero dell ’ Interno non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l’ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l’onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore pubblico; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle il richiamo de lla difesa erariale alle norme sul l ’ efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo e alla relativa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 -01; Cass.n. 15178 del 24/11/2000 Rv. 542121 - 01) è irrilevante, perché è pacifico che il monitorioha, nella specie, ad oggetto una parte dello stesso credito complessivodi cui a base della cartella esattoriale ; il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere rigettato; nulla per le spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate; per esserne istituzionalmente esente il ricorrente Ministero (come affermato da questa Corte fin da Cass. n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 -01), non sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis e del comma 1 quater dell ’art. 13del d.P.R. n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10773/2023 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 7017/2022depositata il 07/11/2022 . R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/03/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattoriale, eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale; a fondamento delle loro pretese rappresentarono che: - esse avevano presentato istanza alla Prefettura di Roma per ottenere la concessione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al quinquennio, beneficio previsto in favore di esercenti l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108 del 7/03/1996, recante disposizioni per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”; - a seguito di tale istanza, il [OSCURATO:PERSONA] del Governo, con decreto n. 1767 del 18.02.2003, aveva disposto, in favore delle richiedenti, la concessione di un mutuo per la somma di € 181.000,00; - in esecuzione di tale decreto era stato dunque stipulato il relativo contratto di mutuo, che prevedeva un piano di ammortamento decennale e il pagamento di rate mensili di vario importo, con erogazione a favore delle mutuatarie la somma complessiva di € 180.909,25; -tuttavia, le mutuatarie si erano rese morose per il pagamento di cinquantadue rate, per cui la [OSCURATO:SOCIETA]., sollecitato inutilmente il pagamento, aveva avviato il procedimento d’ingiunzione avverso le due debitrici, a seguito del quale il Tribunale civile di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, non immediatamente esecutivo, per la somma pari di € 72.400,00, che era stato tempestivamente notificato; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle tale decreto ingiuntivo, non opposto, non era stato però mai messo in esecuzione dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale, invece, aveva successivamente iscritto a ruolo la somma di € 173.709,25; in seguito, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva notificato la cartella esattoriale n. 09720130288023039001; avverso questa cartella le odierne resistenti proposero quindi ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale; costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]., contestando quanto dedotto dalle opponenti, precisò di avere proceduto - al netto della somma di € 7.200, già rimborsata dalle due mutuatarie (oltre l’importo non utilizzato del mutuo di € 90,75) - all ’ iscrizione a ruolo di un importo pari ad € 173.709,25, corrispondente alle rate scadute ed insolutee comprendente anche i 72.400,99 euro di cui al decreto ingiuntivo poiché mai portato ad esecuzione; con sentenza n. 24371 del 2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione, ridusse l’importo della cartella esattoriale ad € 109.392,61, ritenendo che l’inserimento in cartella della somma di € 72.400,999, la quale era già stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, avesse comportato una illegittima parziale duplicazione della medesima pretesa creditoria; [OSCURATO:SOCIETA]. venne condannata, inoltre, in solido con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al pagamento delle spese processuali di primo grado; avverso tale sentenza proposero appello con due distinti atti il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe deducendo l’erronea decurtazione della somma; si costituirono le parti appellate, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado; con la sentenza n. 7017 del 7/11/ 2022 la Corte di a ppello di Roma rigettò l’appello ritenendo infondato il gravame; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle in particolare, la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9132 del 6/06 / 2003 Rv. 564031 - 01 ), affermò che al creditore non era consentito iscrivere al ruolo l’intera cifra oggetto del mutuo poiché la somma di € 72.400,00 era già stata oggetto di decreto ingiuntivo ritualmente notificato, con conseguente instaurazione della pendenza di lite e passaggio in giudicato dello stesso a seguito della mancata opposizioneavverso quest’ultimo; avverso la detta sentenza il Ministero dell ’ Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo; non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenza delle Entrate Riscossione; parimenti, non hanno svolto difese nel presente giudizio le opponenti Cornacchiola e Martelli, restando intimate; è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-biscod. proc. civ., così argomentata: «Il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., giacché il ricorrente ha prodotto una copia della sentenza impugnata, in formato pdf, tuttavia priva di attestazione di conformità da parte del difensore erariale»; a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte del Ministero dell’Interno è stata fissata l ’ odierna adunanza camerale, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; Considerato che: con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la «violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 640, 641, 644, 646, 647, 648, c.p.c. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.. » , nella parte in cui la Corte di appello di Roma ha confermato la decurtazione dalla cartella R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle esattoriale della somma di € 72.400,00, poiché la stessa era già stata ingiunta al debitore con decreto ingiuntivo n. 10168/2009 (mai opposto); sostiene parte ricorrente che il giudice di secondo cure abbia applicato erroneamente i principi che regolano il giudicato, in particolare quello derivante dalla mancata opposizione a decreto ingiuntivo, male interpretando le pertinenti disposizioni di legge e facendo, quindi, errata applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 18725 del 6/09/2007, sebbene richiamata nella sentenza qui impugnata; la Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10168del 2009, per effetto della mancata opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], derivasse un impedimento ad emettere e portare ad esecuzione una cartella esattoriale formata in parte sul medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo; in via preliminare, il Collegio ritiene che l ’ originaria improcedibilità, posta a base della proposta didefinizione accelerata, sia stata superata da lla produzione (tardiva, ma ammessa da lla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte Sez. U n. 8312 del 25/03/2019 Rv. 653597 - 04) di copia asseverata della sentenza impugnata; ugualmente in via preliminare, deve reputarsi che la mancata evocazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. in questa fase di legittimità non rileva, trattandosi, per le ragioni che si vanno a esporre, di ricorso manifestamente infondato cosicché può prescindersi da attività che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 - 01 ; Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 -01); il Collegio reputa il ricorso manifestamente infondato,in carenza, da parte del Ministero ricorrente, della prospettazione specifica ed argomentata adeguatamente di un interesse alla duplicazione dei titoli esecutivi; invero pur non esistendo, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoliesecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l’azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse ad agire exart. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo(Cass. n. 21768 del 28/08/2019 Rv. 655030 - 01) ; nella specie,il Ministero dell ’ Interno non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l’ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l’onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore pubblico; R.g. n. 10773 del 2023 Ad. 12/03/2025; estensore: C. Valle il richiamo de lla difesa erariale alle norme sul l ’ efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo e alla relativa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 -01; Cass.n. 15178 del 24/11/2000 Rv. 542121 - 01) è irrilevante, perché è pacifico che il monitorioha, nella specie, ad oggetto una parte dello stesso credito complessivodi cui a base della cartella esattoriale ; il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere rigettato; nulla per le spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate; per esserne istituzionalmente esente il ricorrente Ministero (come affermato da questa Corte fin da Cass. n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 -01), non sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis e del comma 1 quater dell ’art. 13del d.P.R. n. 11
Sentenza Cassazione n. 13612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris