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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:940
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0326 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Giudice della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una risoluzione della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da una formazione giudicante che non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità» Nella causa C‑326/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in formazione a giudice unico, con decisione del 15 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2023, nel procedimento

C.W. S.A.,

C.O. S.A.,

D. sp. z o.o.

G. S.A., C. sp. z o.o., C.1 S.A. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów, con l’intervento di: L. S.A., LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la C. sp. z o.o., da P.K.

Rosiak, M. Sendrowicz e K. Szczepanowska-Kozłowska, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da K. Herrmann e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la C.W.

S.A., la C.O.

S.A., la D. sp. z o.o., la G. S.A., la C. sp. z o.o. (in prosieguo: la «società C») e la C.1 S.A., e, dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) con riguardo a una decisione che infligge ammende a tali imprese per infrazione delle regole del diritto della concorrenza.

Diritto polacco Costituzione della Repubblica di Polonia 3 L’articolo 179 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Polonia) prevede quanto segue: «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) [(in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato». 4 L’articolo 180 della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede quanto segue: «1.

I giudici sono inamovibili.

2. Un giudice non può essere rimosso o sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà, se non in applicazione di una decisione giudiziaria, e unicamente nei casi previsti dalla legge. (...)».

Legge sulla Corte suprema 5 L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz.

U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz.

U. del 2022, posizione 1259) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(...)

2. Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione [degli organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

3. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni in materia di amministrazione della giustizia che ne deriva.

4. Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità.

5. È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina e del suo comportamento dopo la sua nomina, su richiesta dell’amministrato di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di un determinato caso, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incide sull’esito della causa, tenendo conto della situazione dell’amministrato e della natura della causa.

6. Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5 può essere presentata contro un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un giudice delegato a tale Corte assegnato a una formazione giudicante che esamina: 1) un ricorso; (...)

7. Qualsiasi parte nel procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha il diritto di depositare una siffatta domanda. (...)

15. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in una formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver sentito il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione non sia impossibile o molto difficile.

Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto.

Il giudice interessato è escluso dall’estrazione a sorte. (...)

21. L’ordinanza emessa in seguito all’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in una formazione giudicante composta da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio».

Codice di procedura civile 6 L’articolo 49 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile alla controversia principale, al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «(…) l’organo giurisdizionale, su richiesta del giudice o di una parte, dispone la ricusazione di quest’ultimo se sussiste una circostanza idonea a generare un ragionevole dubbio sulla sua imparzialità nella causa di cui trattasi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Con decisione dell’8 dicembre 2009, il presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori ha constatato che l’accordo concluso dalle imprese interessate costituiva una pratica restrittiva della concorrenza sul mercato polacco della produzione e della vendita di cemento grigio.

Di conseguenza, esso ha inflitto a tali imprese ammende per violazione delle norme di diritto nazionale e delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 8 Con sentenza del 13 dicembre 2013, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha parzialmente riformato tale decisione e ridotto le ammende inflitte alle imprese interessate. 9 A seguito di ricorsi contro tale sentenza, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con sentenza del 27 marzo 2018, ha ridotto l’importo delle ammende di cui al punto 7 della presente sentenza. 10 Avverso quest’ultima sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione.

Con sentenza del 29 luglio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche») ha parzialmente annullato la sentenza del 27 marzo 2018 e ha rinviato la causa dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), la quale si è nuovamente pronunciata con sentenza del 21 maggio 2021. 11 La società C ha proposto ricorso avverso quest’ultima sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), contestando, in particolare, la regolarità della composizione della formazione giudicante del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) che aveva emesso quest’ultima sentenza e quella della formazione del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che aveva emesso la sentenza del 29 luglio 2020. 12 Una volta informata della composizione della formazione della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche competente a statuire sull’impugnazione, la società C ha proposto, sulla base dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, una domanda diretta a far constatare che uno dei giudici che compongono tale formazione non soddisfaceva i requisiti di indipendenza e di imparzialità, tenuto conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina su proposta della KRS.

Di conseguenza, essa ha chiesto la ricusazione di tale giudice. 13 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la formazione remittente, composta da un giudice unico, il giudice T.S., che è membro della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «sezione civile») indica che la causa è stata esaminata «all’udienza tenutasi a porte chiuse dinanzi alla sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche», il 15 marzo 2023.

Tuttavia, dai documenti di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio fa parte della formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che è stata designata, conformemente all’articolo 29, paragrafo 15, della legge sulla Corte suprema, per conoscere del procedimento incidentale di controllo del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità (in prosieguo: il «test di indipendenza e di imparzialità») avviato su richiesta della società C. 14 Tale giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del test di indipendenza e di imparzialità nonché del procedimento di ricusazione previsto dal diritto polacco. 15 Ritenendo che esista un luogo per un «dialogo giurisprudenziale» che consenta di evitare una contraddizione inconciliabile tra il diritto dell’Unione e il diritto costituzionale polacco, detto giudice del rinvio ritiene che né il primo né il secondo di questi due diritti consentano di rimettere in discussione la nomina di un giudice e di contestare l’idoneità di tale giudice a statuire qualora non esista un nesso tra le circostanze che accompagnano la nomina di detto giudice e le circostanze della causa di cui è investito né motivi di contestazione della sua indipendenza e della sua imparzialità diversi da quello relativo alla regolarità del processo di nomina. 16 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in formazione a giudice unico, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il giudice investito di una causa non debba tener conto di [una domanda] di una parte, inammissibile ai sensi del diritto dell’Unione europea e della costituzione di uno Stato membro, che mira a impugnare la nomina di un giudice, che non è soggetta a sindacato giurisdizionale ai sensi dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, contestando l’idoneità di tale giudice a giudicare, in considerazione dell’assenza di un nesso tra le circostanze della procedura di nomina di tale giudice e le circostanze della causa di cui è investito, nonché dell’assenza di motivi concreti per contestare [l’imparzialità e l’indipendenza dello stesso giudice] sulla base di circostanze diverse dalla correttezza della procedura di nomina del giudice, contestata dalla parte in questione, tra cui il comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina e la sua influenzabilità da parte del potere legislativo o esecutivo, il che, ai sensi del diritto nazionale, rende tale atto di parte equivalente ad un’inammissibile actio popularis e costituisce un grave e manifesto abuso del diritto processuale nazionale. 2) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una misura, consistente nell’attribuire alle parti la facoltà di chiedere, in base al diritto nazionale, la verifica dell’incidenza di tutte le circostanze relative alla procedura di nomina e al comportamento del giudice successivo ad essa sulla sua imparzialità e indipendenza nella causa in esame, nel contesto del cosiddetto test di imparzialità o di un’istanza di ricusazione del giudice, sia efficace e sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti propri di un organo giurisdizionale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 17 La società C esprime dubbi quanto alla qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dell’organo di rinvio, composto dal solo giudice T.S., tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta la nomina di tale giudice alla sezione civile.

La società C sottolinea, più in particolare, che detto giudice è uno dei giudici a proposito dei quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato la sentenza del 3 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. c.

Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD00146920; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Polonia»). 18 [OSCURATO:PERSONA] europea condivide i dubbi espressi dalla società C. Rilevando che il rinvio pregiudiziale proviene da un giudice unico nominato presso la sezione civile nelle stesse circostanze sottese alla nomina dei giudici che hanno sottoposto alla Corte le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Continuazione del mandato di un giudice) (C‑718/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, EU:C:2023:1015 ), alle ordinanze del 15 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/23 , EU:C:2024:419 ), del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco) ( C‑720/21 , EU:C:2024:489 ), e del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco II) ( C‑43/22 , EU:C:2024:459 ), ritiene che tale giudice del rinvio non possa essere considerato come un giudice precostituito per legge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 19 In risposta a una misura di organizzazione della procedura decisa ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, il governo polacco ha confermato che il giudice unico che compone l’organo di riferimento era stato nominato alla sezione civile il 10 ottobre 2018 dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione, contenuta nella risoluzione n. 330/2018 adottata il 28 agosto 2018 da tale istituzione.

Esso ha inoltre confermato che tale nomina è stata effettuata nonostante il fatto che, con ordinanza del 27 settembre 2018, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) avesse sospeso l’esecutività della risoluzione n. 330/2018, che tale giudice ha infine annullato con sentenza del 6 maggio 2021. 20 A questo proposito occorre ricordare, anzitutto, che, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell’Unione –, e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l’origine legislativa dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65 , EU:C:1966:39 , pag. 395; [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 35 ). 21 La Corte ha osservato che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in quanto tale soddisfa i requisiti così richiamati e ha affermato che, nei limiti in cui il rinvio pregiudiziale viene effettuato da un giudice nazionale, si deve presumere che esso soddisfi tali requisiti a prescindere dalla sua effettiva composizione (sentenze del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 68 e 69 , e [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 41). 22 Essa ha altresì ricordato che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali.

La Corte deve quindi attenersi alla decisione di rinvio promanante da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 23 Pertanto, nel caso di specie, sebbene non risulti chiaramente dalla decisione di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte che l’organo remittente, composto da un giudice unico, sia competente a statuire, da solo, sulle domande di test di indipendenza e di imparzialità e di ricusazione presentate dalla società C, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata irricevibile a causa dell’incompetenza di tale organo. 24 Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che la presunzione di cui al punto 21 della presente sentenza può essere confutata nel caso in cui una decisione definitiva di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un organo giurisdizionale internazionale porti a concludere che il giudice che si trova ad essere giudice del rinvio non ha lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (sentenze del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 72 , e [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 44). 25 Orbene, quando il caso le è stato sottoposto dalle formazioni giudicanti composte dai giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, la Corte ha statuito che, alla luce della propria giurisprudenza sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, varie constatazioni e valutazioni svolte, da una parte, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’8 novembre 2021 Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia (CE:CEDU:2021:1108JUD004986819; in prosieguo: la «sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia»), e, dall’altra, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) in una sentenza del 21 settembre 2021, hanno portato alla conclusione che tale formazione giudicante non aveva, a causa del modo in cui erano stati nominati i suoi giudici, lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi di tali disposizioni del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punti da 46 a 58; ordinanze del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21 , EU:C:2024:489 , punto 24 , e del 21 giugno 2024, Kancelaria B., C‑810/23 , EU:C:2024:543 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 26 Al punto 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, la Corte ha statuito che, considerati congiuntamente, l’insieme degli elementi sia sistemici che circostanziali menzionati ai punti da 47 a 57 di tale sentenza, da un lato, e ai punti da 62 a 76 della stessa sentenza, dall’altro, che avevano caratterizzato la nomina, in seno alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, dei tre giudici che costituivano l’organo remittente nel procedimento principale di cui trattasi, avessero come conseguenza che tale organo non rivestiva una siffatta qualità.

La combinazione di tutti questi fattori è idonea, infatti, a suscitare dubbi legittimi, negli amministrati, in merito all’impermeabilità di tali giudici e della formazione giudicante di cui facevano parte nei confronti di elementi esterni e, in particolare, di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e in merito alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto.

Tali fattori erano quindi in grado di determinare una mancanza di qualsiasi apparenza di indipendenza o imparzialità da parte di detti giudici e di detto organo, tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare negli amministrati in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 77; ordinanze del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21 , EU:C:2024:489 , punto 25 , e del 21 giugno 2024, Kancelaria B., C‑810/23 , EU:C:2024:543 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. 27 La Corte ha quindi concluso, al punto 78 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, che la presunzione di cui al punto 21 della presente sentenza doveva essere ritenuta confutata e che, di conseguenza, si doveva ritenere che la formazione giudicante della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, che aveva presentato il rinvio pregiudiziale, non costituiva una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con la conseguenza che tale rinvio deve essere dichiarato irricevibile. 28 Resta da stabilire se le considerazioni svolte dalla Corte ai punti da 47 a 57 e da 62 a 76 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa a proposito degli elementi che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, dei giudici che costituivano l’organo remittente che l’aveva investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, siano trasponibili alla situazione del giudice unico che costituisce l’organo remittente nel procedimento principale, nonostante il fatto che tale giudice sia stato nominato non alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, bensì alla sezione civile. 29 A questo proposito, va notato, in primo luogo, che la sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia e la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021, che si riferiscono alle circostanze in cui i giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici sono stati nominati sulla base della risoluzione n. 331/2018, hanno il loro corrispondente, per quanto riguarda i sette giudici della sezione civile nominati sulla base della risoluzione n. 330/2018, rispettivamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Polonia e nella sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 6 maggio 2021, con cui tale organo giurisdizionale ha annullato quest’ultima risoluzione. 30 Infatti, poiché questi sette giudici della sezione civile, tra i quali figura il giudice T.S., sono stati nominati al termine di una procedura identica a quella seguita per la nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, la Corte europea dei diritti dell’uomo è pervenuta, ai punti 321 e 334 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Polonia, a conclusioni identiche a quelle che essa aveva enunciato ai punti 320 e 338 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia.

Essa ha quindi constatato che, poiché erano intervenute, da un lato, sulla base di proposte formulate dalla KRS in una nuova composizione che non presentava garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo e, dall’altro, sebbene l’esecutività delle delibere della KRS fosse stata sospesa dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), tali nomine violavano manifestamente le norme nazionali fondamentali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. 31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 6 maggio 2021, va notato che, con tale sentenza, detto organo giurisdizionale ha annullato la risoluzione n. 330/2018, compresa la parte che proponeva i giudici per la nomina, basandosi in particolare su constatazioni e valutazioni che la sentenza del 21 settembre 2021, citata al punto 54 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, si è limitata a riprendere in modo identico. 32 Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda le constatazioni di cui ai punti da 7.1 a 7.6 di queste due sentenze del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), secondo le quali, valutate nel loro contesto di fatto e di diritto, le modifiche apportate alle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso giurisdizionale esperibile avverso le risoluzioni della KRS avevano manifestamente avuto lo scopo di impedire che un organo giurisdizionale potesse esaminare in quale misura la combinazione di diversi fattori avesse potuto avere come conseguenza che i giudici recentemente nominati in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione non soddisfacessero i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e di impedire che la Corte potesse pronunciarsi al riguardo. 33 È vero che, nella valutazione globale del contesto di diritto e di fatto in cui erano intervenute le modifiche della normativa polacca, la Corte ha altresì rilevato, ai punti 52 e 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, elementi specifici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche.

In tale punto 52, la Corte ha quindi fatto riferimento ai punti da 331 a 333 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia, nei quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che la gravità della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, era tanto più dimostrata alla luce dell’importanza fondamentale e del carattere sensibile delle competenze di cui è investita tale sezione.

Quanto al punto 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, esso menziona la creazione ex nihilo della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, il fatto che tale sezione sia composta esclusivamente da giudici nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione e l’attribuzione a detta sezione di competenze in materie particolarmente sensibili. 34 Orbene, anche se nella domanda di pronuncia pregiudiziale è indicato che la causa è stata esaminata all’udienza della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, è tuttavia pacifico che il giudice che fa parte dell’organo remittente, che è stato estratto a sorte per far parte della formazione speciale incaricata di statuire sul test di indipendenza e di imparzialità, è stato nominato alla sezione civile. 35 Tuttavia, i vizi che hanno inficiato il processo che ha portato alla nomina del giudice T.S., di cui ai punti 30 e 31 della presente sentenza, sono identici a quelli che hanno viziato il processo di nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, e sono sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli amministrati dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e l’imparzialità di tale giudice, nonostante la sua nomina in una sezione che non ha le stesse caratteristiche della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. 36 A questo proposito, occorre sottolineare che le circostanze che possono far sorgere tali dubbi sistemici si riferiscono, in linea di principio, alla situazione individuale del giudice o dei giudici che presentano una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE e, in particolare, alle irregolarità commesse all’atto della loro nomina all’interno del sistema giudiziario interessato, e non all’assegnazione di tali giudici a una determinata formazione giudicante (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 72 , 73 e 75 ). 37 In tali circostanze, la presunzione ricordata al punto 21 della presente sentenza deve, nella specie, essere considerata confutata e occorre, di conseguenza, constatare che il giudice della sezione civile che compone, quale giudice unico, la formazione giudicante che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché tale domanda deve essere dichiarata irricevibile.

Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in formazione a giudice unico, con decisione del 15 marzo 2023, è irricevibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0326 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 novembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Giudice della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Giudice nominato dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una risoluzione della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) nella sua nuova composizione – Rinvio pregiudiziale proveniente da una formazione giudicante che non ha la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Irricevibilità» Nella causa C‑326/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in formazione a giudice unico, con decisione del 15 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2023, nel procedimento C.W. S.A., C.O. S.A., D. sp. z o.o. G. S.A., C. sp. z o.o., C.1 S.A. contro [OSCURATO:PERSONA]ędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów, con l’intervento di: L. S.A., LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e E. Regan, giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la C. sp. z o.o., da P.K. Rosiak, M. Sendrowicz e K. Szczepanowska-Kozłowska, radcowie prawni; – per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da K. Herrmann e P.J.O. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la C.W. S.A., la C.O. S.A., la D. sp. z o.o., la G. S.A., la C. sp. z o.o. (in prosieguo: la «società C») e la C.1 S.A., e, dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) con riguardo a una decisione che infligge ammende a tali imprese per infrazione delle regole del diritto della concorrenza. Diritto polacco Costituzione della Repubblica di Polonia 3 L’articolo 179 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Polonia) prevede quanto segue: «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) [(in prosieguo: la “KRS”)], a tempo indeterminato». 4 L’articolo 180 della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede quanto segue: «1.   I giudici sono inamovibili. 2.   Un giudice non può essere rimosso o sospeso dalle sue funzioni, trasferito a un altro organo giurisdizionale o a un’altra funzione contro la sua volontà, se non in applicazione di una decisione giudiziaria, e unicamente nei casi previsti dalla legge. (...)». Legge sulla Corte suprema 5 L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 5), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 (Dz. U. del 2022, posizione 1259) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(...) 2.   Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito contestare la legittimazione [degli organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto. 3.   Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni in materia di amministrazione della giustizia che ne deriva. 4.   Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità. 5.   È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice delegato a [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina e del suo comportamento dopo la sua nomina, su richiesta dell’amministrato di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di un determinato caso, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incide sull’esito della causa, tenendo conto della situazione dell’amministrato e della natura della causa. 6.   Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5 può essere presentata contro un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un giudice delegato a tale Corte assegnato a una formazione giudicante che esamina: 1) un ricorso; (...) 7.   Qualsiasi parte nel procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha il diritto di depositare una siffatta domanda. (...) 15.   Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in una formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver sentito il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione non sia impossibile o molto difficile. Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto. Il giudice interessato è escluso dall’estrazione a sorte. (...) 21.   L’ordinanza emessa in seguito all’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in una formazione giudicante composta da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio». Codice di procedura civile 6 L’articolo 49 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile alla controversia principale, al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «(…) l’organo giurisdizionale, su richiesta del giudice o di una parte, dispone la ricusazione di quest’ultimo se sussiste una circostanza idonea a generare un ragionevole dubbio sulla sua imparzialità nella causa di cui trattasi». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Con decisione dell’8 dicembre 2009, il presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori ha constatato che l’accordo concluso dalle imprese interessate costituiva una pratica restrittiva della concorrenza sul mercato polacco della produzione e della vendita di cemento grigio. Di conseguenza, esso ha inflitto a tali imprese ammende per violazione delle norme di diritto nazionale e delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. 8 Con sentenza del 13 dicembre 2013, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha parzialmente riformato tale decisione e ridotto le ammende inflitte alle imprese interessate. 9 A seguito di ricorsi contro tale sentenza, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con sentenza del 27 marzo 2018, ha ridotto l’importo delle ammende di cui al punto 7 della presente sentenza. 10 Avverso quest’ultima sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione. Con sentenza del 29 luglio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] (sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche») ha parzialmente annullato la sentenza del 27 marzo 2018 e ha rinviato la causa dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), la quale si è nuovamente pronunciata con sentenza del 21 maggio 2021. 11 La società C ha proposto ricorso avverso quest’ultima sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema), contestando, in particolare, la regolarità della composizione della formazione giudicante del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) che aveva emesso quest’ultima sentenza e quella della formazione del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che aveva emesso la sentenza del 29 luglio 2020. 12 Una volta informata della composizione della formazione della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche competente a statuire sull’impugnazione, la società C ha proposto, sulla base dell’articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema, una domanda diretta a far constatare che uno dei giudici che compongono tale formazione non soddisfaceva i requisiti di indipendenza e di imparzialità, tenuto conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina su proposta della KRS. Di conseguenza, essa ha chiesto la ricusazione di tale giudice. 13 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la formazione remittente, composta da un giudice unico, il giudice T.S., che è membro della sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema) (in prosieguo: la «sezione civile») indica che la causa è stata esaminata «all’udienza tenutasi a porte chiuse dinanzi alla sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche», il 15 marzo 2023. Tuttavia, dai documenti di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio fa parte della formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del Sąd Najwyższy (Corte suprema), che è stata designata, conformemente all’articolo 29, paragrafo 15, della legge sulla Corte suprema, per conoscere del procedimento incidentale di controllo del rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità (in prosieguo: il «test di indipendenza e di imparzialità») avviato su richiesta della società C. 14 Tale giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del test di indipendenza e di imparzialità nonché del procedimento di ricusazione previsto dal diritto polacco. 15 Ritenendo che esista un luogo per un «dialogo giurisprudenziale» che consenta di evitare una contraddizione inconciliabile tra il diritto dell’Unione e il diritto costituzionale polacco, detto giudice del rinvio ritiene che né il primo né il secondo di questi due diritti consentano di rimettere in discussione la nomina di un giudice e di contestare l’idoneità di tale giudice a statuire qualora non esista un nesso tra le circostanze che accompagnano la nomina di detto giudice e le circostanze della causa di cui è investito né motivi di contestazione della sua indipendenza e della sua imparzialità diversi da quello relativo alla regolarità del processo di nomina. 16 In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in formazione a giudice unico, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il giudice investito di una causa non debba tener conto di [una domanda] di una parte, inammissibile ai sensi del diritto dell’Unione europea e della costituzione di uno Stato membro, che mira a impugnare la nomina di un giudice, che non è soggetta a sindacato giurisdizionale ai sensi dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, contestando l’idoneità di tale giudice a giudicare, in considerazione dell’assenza di un nesso tra le circostanze della procedura di nomina di tale giudice e le circostanze della causa di cui è investito, nonché dell’assenza di motivi concreti per contestare [l’imparzialità e l’indipendenza dello stesso giudice] sulla base di circostanze diverse dalla correttezza della procedura di nomina del giudice, contestata dalla parte in questione, tra cui il comportamento di tale giudice successivo alla sua nomina e la sua influenzabilità da parte del potere legislativo o esecutivo, il che, ai sensi del diritto nazionale, rende tale atto di parte equivalente ad un’inammissibile actio popularis e costituisce un grave e manifesto abuso del diritto processuale nazionale. 2) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che una misura, consistente nell’attribuire alle parti la facoltà di chiedere, in base al diritto nazionale, la verifica dell’incidenza di tutte le circostanze relative alla procedura di nomina e al comportamento del giudice successivo ad essa sulla sua imparzialità e indipendenza nella causa in esame, nel contesto del cosiddetto test di imparzialità o di un’istanza di ricusazione del giudice, sia efficace e sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti propri di un organo giurisdizionale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 17 La società C esprime dubbi quanto alla qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dell’organo di rinvio, composto dal solo giudice T.S., tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuta la nomina di tale giudice alla sezione civile. La società C sottolinea, più in particolare, che detto giudice è uno dei giudici a proposito dei quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato la sentenza del 3 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD00146920; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Polonia»). 18 [OSCURATO:PERSONA] europea condivide i dubbi espressi dalla società C. Rilevando che il rinvio pregiudiziale proviene da un giudice unico nominato presso la sezione civile nelle stesse circostanze sottese alla nomina dei giudici che hanno sottoposto alla Corte le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Continuazione del mandato di un giudice) (C‑718/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, EU:C:2023:1015 ), alle ordinanze del 15 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/23 , EU:C:2024:419 ), del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco) ( C‑720/21 , EU:C:2024:489 ), e del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco II) ( C‑43/22 , EU:C:2024:459 ), ritiene che tale giudice del rinvio non possa essere considerato come un giudice precostituito per legge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. 19 In risposta a una misura di organizzazione della procedura decisa ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, il governo polacco ha confermato che il giudice unico che compone l’organo di riferimento era stato nominato alla sezione civile il 10 ottobre 2018 dal presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione, contenuta nella risoluzione n. 330/2018 adottata il 28 agosto 2018 da tale istituzione. Esso ha inoltre confermato che tale nomina è stata effettuata nonostante il fatto che, con ordinanza del 27 settembre 2018, il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) avesse sospeso l’esecutività della risoluzione n. 330/2018, che tale giudice ha infine annullato con sentenza del 6 maggio 2021. 20 A questo proposito occorre ricordare, anzitutto, che, per valutare se l’organo di rinvio di cui trattasi possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE – questione valutabile unicamente alla luce del diritto dell’Unione –, e dunque per stabilire se la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali, tra gli altri, l’origine legislativa dell’organo considerato, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il fatto che il suo procedimento si svolga in contraddittorio, l’applicazione, da parte di detto organo, delle norme giuridiche, nonché la sua indipendenza (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65 , EU:C:1966:39 , pag. 395; [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22 , EU:C:2024:384 , punto 35 ). 21 La Corte ha osservato che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) in quanto tale soddisfa i requisiti così richiamati e ha affermato che, nei limiti in cui il rinvio pregiudiziale viene effettuato da un giudice nazionale, si deve presumere che esso soddisfi tali requisiti a prescindere dalla sua effettiva composizione (sentenze del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 68 e 69 , e [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 41). 22 Essa ha altresì ricordato che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali sull’organizzazione giudiziaria e sulle procedure giurisdizionali. La Corte deve quindi attenersi alla decisione di rinvio promanante da un giudice di uno Stato membro, fintantoché essa non sia stata annullata a seguito dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 23 Pertanto, nel caso di specie, sebbene non risulti chiaramente dalla decisione di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte che l’organo remittente, composto da un giudice unico, sia competente a statuire, da solo, sulle domande di test di indipendenza e di imparzialità e di ricusazione presentate dalla società C, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata irricevibile a causa dell’incompetenza di tale organo. 24 Tuttavia, la Corte ha altresì precisato che la presunzione di cui al punto 21 della presente sentenza può essere confutata nel caso in cui una decisione definitiva di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un organo giurisdizionale internazionale porti a concludere che il giudice che si trova ad essere giudice del rinvio non ha lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta (sentenze del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punto 72 , e [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 44). 25 Orbene, quando il caso le è stato sottoposto dalle formazioni giudicanti composte dai giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, la Corte ha statuito che, alla luce della propria giurisprudenza sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, varie constatazioni e valutazioni svolte, da una parte, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’8 novembre 2021 Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:CEDU:2021:1108JUD004986819; in prosieguo: la «sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia»), e, dall’altra, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) in una sentenza del 21 settembre 2021, hanno portato alla conclusione che tale formazione giudicante non aveva, a causa del modo in cui erano stati nominati i suoi giudici, lo status di organo giurisdizionale indipendente e imparziale precostituito per legge ai sensi di tali disposizioni del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punti da 46 a 58; ordinanze del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21 , EU:C:2024:489 , punto 24 , e del 21 giugno 2024, Kancelaria B., C‑810/23 , EU:C:2024:543 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata]. 26 Al punto 77 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, la Corte ha statuito che, considerati congiuntamente, l’insieme degli elementi sia sistemici che circostanziali menzionati ai punti da 47 a 57 di tale sentenza, da un lato, e ai punti da 62 a 76 della stessa sentenza, dall’altro, che avevano caratterizzato la nomina, in seno alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, dei tre giudici che costituivano l’organo remittente nel procedimento principale di cui trattasi, avessero come conseguenza che tale organo non rivestiva una siffatta qualità. La combinazione di tutti questi fattori è idonea, infatti, a suscitare dubbi legittimi, negli amministrati, in merito all’impermeabilità di tali giudici e della formazione giudicante di cui facevano parte nei confronti di elementi esterni e, in particolare, di influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo nazionali, e in merito alla loro neutralità rispetto agli interessi in conflitto. Tali fattori erano quindi in grado di determinare una mancanza di qualsiasi apparenza di indipendenza o imparzialità da parte di detti giudici e di detto organo, tale da minare la fiducia che la giustizia deve ispirare negli amministrati in una società democratica e in uno Stato di diritto [sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, punto 77; ordinanze del 29 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Ricorso straordinario polacco), C‑720/21 , EU:C:2024:489 , punto 25 , e del 21 giugno 2024, Kancelaria B., C‑810/23 , EU:C:2024:543 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata]. 27 La Corte ha quindi concluso, al punto 78 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, che la presunzione di cui al punto 21 della presente sentenza doveva essere ritenuta confutata e che, di conseguenza, si doveva ritenere che la formazione giudicante della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, che aveva presentato il rinvio pregiudiziale, non costituiva una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, con la conseguenza che tale rinvio deve essere dichiarato irricevibile. 28 Resta da stabilire se le considerazioni svolte dalla Corte ai punti da 47 a 57 e da 62 a 76 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa a proposito degli elementi che hanno caratterizzato la nomina, in seno alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, dei giudici che costituivano l’organo remittente che l’aveva investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, siano trasponibili alla situazione del giudice unico che costituisce l’organo remittente nel procedimento principale, nonostante il fatto che tale giudice sia stato nominato non alla sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, bensì alla sezione civile. 29 A questo proposito, va notato, in primo luogo, che la sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia e la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 21 settembre 2021, che si riferiscono alle circostanze in cui i giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici sono stati nominati sulla base della risoluzione n. 331/2018, hanno il loro corrispondente, per quanto riguarda i sette giudici della sezione civile nominati sulla base della risoluzione n. 330/2018, rispettivamente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Polonia e nella sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 6 maggio 2021, con cui tale organo giurisdizionale ha annullato quest’ultima risoluzione. 30 Infatti, poiché questi sette giudici della sezione civile, tra i quali figura il giudice T.S., sono stati nominati al termine di una procedura identica a quella seguita per la nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, la Corte europea dei diritti dell’uomo è pervenuta, ai punti 321 e 334 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Polonia, a conclusioni identiche a quelle che essa aveva enunciato ai punti 320 e 338 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia. Essa ha quindi constatato che, poiché erano intervenute, da un lato, sulla base di proposte formulate dalla KRS in una nuova composizione che non presentava garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo e, dall’altro, sebbene l’esecutività delle delibere della KRS fosse stata sospesa dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), tali nomine violavano manifestamente le norme nazionali fondamentali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici. 31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la sentenza del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) del 6 maggio 2021, va notato che, con tale sentenza, detto organo giurisdizionale ha annullato la risoluzione n. 330/2018, compresa la parte che proponeva i giudici per la nomina, basandosi in particolare su constatazioni e valutazioni che la sentenza del 21 settembre 2021, citata al punto 54 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, si è limitata a riprendere in modo identico. 32 Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda le constatazioni di cui ai punti da 7.1 a 7.6 di queste due sentenze del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), secondo le quali, valutate nel loro contesto di fatto e di diritto, le modifiche apportate alle disposizioni nazionali che disciplinano il ricorso giurisdizionale esperibile avverso le risoluzioni della KRS avevano manifestamente avuto lo scopo di impedire che un organo giurisdizionale potesse esaminare in quale misura la combinazione di diversi fattori avesse potuto avere come conseguenza che i giudici recentemente nominati in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della KRS nella sua nuova composizione non soddisfacessero i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e di impedire che la Corte potesse pronunciarsi al riguardo. 33 È vero che, nella valutazione globale del contesto di diritto e di fatto in cui erano intervenute le modifiche della normativa polacca, la Corte ha altresì rilevato, ai punti 52 e 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, elementi specifici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. In tale punto 52, la Corte ha quindi fatto riferimento ai punti da 331 a 333 della sentenza Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, nei quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato che la gravità della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, era tanto più dimostrata alla luce dell’importanza fondamentale e del carattere sensibile delle competenze di cui è investita tale sezione. Quanto al punto 66 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa, esso menziona la creazione ex nihilo della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, il fatto che tale sezione sia composta esclusivamente da giudici nominati su proposta della KRS nella sua nuova composizione e l’attribuzione a detta sezione di competenze in materie particolarmente sensibili. 34 Orbene, anche se nella domanda di pronuncia pregiudiziale è indicato che la causa è stata esaminata all’udienza della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, è tuttavia pacifico che il giudice che fa parte dell’organo remittente, che è stato estratto a sorte per far parte della formazione speciale incaricata di statuire sul test di indipendenza e di imparzialità, è stato nominato alla sezione civile. 35 Tuttavia, i vizi che hanno inficiato il processo che ha portato alla nomina del giudice T.S., di cui ai punti 30 e 31 della presente sentenza, sono identici a quelli che hanno viziato il processo di nomina dei giudici della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, e sono sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli amministrati dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e l’imparzialità di tale giudice, nonostante la sua nomina in una sezione che non ha le stesse caratteristiche della sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche. 36 A questo proposito, occorre sottolineare che le circostanze che possono far sorgere tali dubbi sistemici si riferiscono, in linea di principio, alla situazione individuale del giudice o dei giudici che presentano una domanda ai sensi dell’articolo 267 TFUE e, in particolare, alle irregolarità commesse all’atto della loro nomina all’interno del sistema giudiziario interessato, e non all’assegnazione di tali giudici a una determinata formazione giudicante (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/20 , EU:C:2022:235 , punti 72 , 73 e 75 ). 37 In tali circostanze, la presunzione ricordata al punto 21 della presente sentenza deve, nella specie, essere considerata confutata e occorre, di conseguenza, constatare che il giudice della sezione civile che compone, quale giudice unico, la formazione giudicante che ha sottoposto alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non costituisce una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché tale domanda deve essere dichiarata irricevibile. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in formazione a giudice unico, con decisione del 15 marzo 2023, è irricevibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris