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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08792/2026

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entato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoDAMIANO PERUZZA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadel quale è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1041/2024depositata il 09/04/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c.dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna alla restituzione della somma dieuro 210.652,24, versata a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica, in quanto indebitamente corrisposta poichéfondata su normativa interna in contrasto con il diritto dell’UnioneEuropea.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laquale: in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva epassiva, sul rilievo che i pagamenti non erano stati effettuati in suofavore; e nel merito deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza delladomanda, eccependo, tra l’altro, il difetto di prova dell’avvenutopagamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione.Il Tribunale di Milano, con ordinanza resa nel procedimento n.23892/2022, dichiarava inammissibile la domanda per mancata provadel pagamento, rilevando che le fatture prodotte non costituivanoprova dell’avvenuto esborso ma soltanto mere richieste di pagamento.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,deducendo l’erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice diprimo grado aveva ritenuto non provati i pagamenti, non avevadisposto il mutamento del rito o concesso termini per integrare laprova; produceva, inoltre, documentazione bancaria a sostegnodell’avvenuto pagamento.Si costituiva nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo, inparticolare, la tardività delle produzioni documentali, effettuate solo ingrado di appello, e il difetto di legittimazione passiva, essendo ipagamenti stati effettuati a favore di soggetto terzo, individuato nellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria dei creditiderivanti dal rapporto di somministrazione.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1041/2024, rilevavail difetto di legittimazione passiva della società appellata e comunque,rigettando l’appello, confermava la decisione di primo grado, ritenendonon provato il pagamento e inammissibile la produzione documentaletardiva.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].r.l.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti non hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la corte territoriale, confermando lasentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di rimborso diaddizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica pagate da ComoAcqua a AET Italia sul presupposto che la prima non aveva fornito inprimo grado la prova dell’avvenuto pagamento delle fatture.

La cortedi merito ha stabilito che la prova del pagamento è un presuppostodell’azione che non può essere sanato tardivamente se i documentierano già disponibili durante il primo grado; ha poi dichiaratoinammissibile la produzione tardiva di tale prova in appello; infine, adabundantiam ha altresì rilevato il difetto di legittimazione passiva diAET, in quanto i documenti bancari, anche se esaminati, avrebberomostrato pagamenti (non ad AET, con per l’appunto conseguentedifetto di legittimazione passiva della stessa quale accipiens, ma) aIfitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., soggetto diverso dalla convenuta.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso tre motivi.

Precisamente:Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 cod. proc. civ., 1188 cod. civ. in relazione all’art. 360 co.1, n. 3 cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale haritenuto il difetto di legittimazione passiva della società resistente,fondando tale conclusione sull’utilizzo della documentazione prodottain appello, sebbene ritenuta inammissibile.

Deduce che i pagamentieffettuati a favore di un terzo, ai sensi dell’art. 1188 c.c., devono essereimputati al creditore originario, con conseguente permanenza in capoa quest’ultimo della legittimazione passiva;- con il secondo motivo denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 co.3 cod. proc. civ. e 702 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. , nella parte in cui lacorte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione documentaleeffettuata in appello, erroneamente applicando la disciplina dettatadall’art. 345, comma 3, c.p.c.

Deduce che, essendo stato il giudiziointrodotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., il relativo giudizio di appello avrebbedovuto essere disciplinato dall’art. 702-quater c.p.c., norma checonsente la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti ove ritenutiindispensabili ai fini della decisione;- con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/ce, norma immediatamenteprecettiva, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. - sulladisapplicazione dell’art. 6 del d.l. 28 novembre 2011 n. 511, conv. conl.27 gennaio 1989, n.20, degli artt. 52,56 e 60 come modificati dald.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 art. 1 , nella parte in cui la corteterritoriale ha omesso di esaminare il merito della pretesa restitutoria,affermando che la normativa nazionale sull’addizionale provincialeall’accisa avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con il dirittodell’Unione Europea, con conseguente diritto alla ripetizione dellesomme indebitamente versate.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Il primo motivo è inammissibile.La censura è formulata in violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione sulla non novità dellaquestione, poiché introduce, per la prima volta in questa sede, laprospettazione secondo cui il soggetto che ha materialmente ricevutoi pagamenti ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avrebbe agito qualemero adiectus solutionis causa ai sensi dell’art. 1188 c.c., conconseguente imputazione dei pagamenti alla resistente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]Tale ricostruzione non risulta dal ricorso essere stata in alcunmodo dedotta né sviluppata nei precedenti gradi di giudizio, né ilricorrente indica specificamente in quali atti processuali essa sarebbestata tempestivamente prospettata e sottoposta al vaglio del giudice dimerito.Il motivo si risolve, pertanto, nella prospettazione di unaquestione nuova, che implica accertamenti in fatto (in ordine allanatura e al titolo del rapporto tra la resistente e il soggetto terzopercettore delle somme), non consentiti in sede di legittimità.Né può rilevare, in senso contrario, il richiamo alladocumentazione prodotta in appello, posto che la corte territoriale haritenuto tale produzione inammissibile e ha comunque esaminato ilprofilo della legittimazione passiva solo ad abundantiam, dopo averegià individuato nella mancata prova del pagamento il fondamentodecisivo del rigetto della domanda.Ne consegue che il motivo, oltre a introdurre una questionenuova, sollecita una rivalutazione del quadro fattuale e dellaqualificazione dei rapporti tra le parti, inammissibile ai sensi dell’art.360 c.p.c.4.

L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo e del terzo.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026Invero, la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi,autonoma e dirimente, individuata nel difetto di prova dell’avvenutopagamento delle somme, di cui si chiede la restituzione, al solosoggetto convenuto in giudizio, presupposto indefettibile dell’azione exart. 2033 c.c.Tale ratio non è validamente censurata dal primo motivo e resta,pertanto, ferma.In presenza di una decisione fondata su una pluralità diargomentazioni, delle quali una sola sufficiente a sorreggerne ildispositivo, l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure rivoltecontro tale argomentazione rende irrilevante l’esame delle ulterioridoglianze, che devono essere dichiarate assorbite.Ne consegue che il secondo motivo, relativo alla disciplina delleproduzioni documentali in appello nel procedimento sommario dicognizione, e il terzo motivo, concernente il merito della pretesarestitutoria e la dedotta incompatibilità della normativa interna con ildiritto dell’Unione Europea, restano assorbiti.5.

Alla inammissibilità del primo motivo di ricorso e alconseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spesesostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenzadei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;- dichiara assorbiti i motivi secondo e terzo.- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 5.900 per compensi, oltreNumero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoDAMIANO PERUZZA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadel quale è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1041/2024depositata il 09/04/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c.dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna alla restituzione della somma dieuro 210.652,24, versata a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica, in quanto indebitamente corrisposta poichéfondata su normativa interna in contrasto con il diritto dell’UnioneEuropea.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laquale: in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva epassiva, sul rilievo che i pagamenti non erano stati effettuati in suofavore; e nel merito deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza delladomanda, eccependo, tra l’altro, il difetto di prova dell’avvenutopagamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione.Il Tribunale di Milano, con ordinanza resa nel procedimento n.23892/2022, dichiarava inammissibile la domanda per mancata provadel pagamento, rilevando che le fatture prodotte non costituivanoprova dell’avvenuto esborso ma soltanto mere richieste di pagamento.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,deducendo l’erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice diprimo grado aveva ritenuto non provati i pagamenti, non avevadisposto il mutamento del rito o concesso termini per integrare laprova; produceva, inoltre, documentazione bancaria a sostegnodell’avvenuto pagamento.Si costituiva nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo, inparticolare, la tardività delle produzioni documentali, effettuate solo ingrado di appello, e il difetto di legittimazione passiva, essendo ipagamenti stati effettuati a favore di soggetto terzo, individuato nellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria dei creditiderivanti dal rapporto di somministrazione.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1041/2024, rilevavail difetto di legittimazione passiva della società appellata e comunque,rigettando l’appello, confermava la decisione di primo grado, ritenendonon provato il pagamento e inammissibile la produzione documentaletardiva.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].r.l.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti non hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale, confermando lasentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di rimborso diaddizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica pagate da ComoAcqua a AET Italia sul presupposto che la prima non aveva fornito inprimo grado la prova dell’avvenuto pagamento delle fatture. La cortedi merito ha stabilito che la prova del pagamento è un presuppostodell’azione che non può essere sanato tardivamente se i documentierano già disponibili durante il primo grado; ha poi dichiaratoinammissibile la produzione tardiva di tale prova in appello; infine, adabundantiam ha altresì rilevato il difetto di legittimazione passiva diAET, in quanto i documenti bancari, anche se esaminati, avrebberomostrato pagamenti (non ad AET, con per l’appunto conseguentedifetto di legittimazione passiva della stessa quale accipiens, ma) aIfitalia [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., soggetto diverso dalla convenuta.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso tre motivi. Precisamente:Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026- con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 101 cod. proc. civ., 1188 cod. civ. in relazione all’art. 360 co.1, n. 3 cod. proc. civ. , nella parte in cui la corte territoriale haritenuto il difetto di legittimazione passiva della società resistente,fondando tale conclusione sull’utilizzo della documentazione prodottain appello, sebbene ritenuta inammissibile. Deduce che i pagamentieffettuati a favore di un terzo, ai sensi dell’art. 1188 c.c., devono essereimputati al creditore originario, con conseguente permanenza in capoa quest’ultimo della legittimazione passiva;- con il secondo motivo denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 co.3 cod. proc. civ. e 702 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. , nella parte in cui lacorte territoriale ha ritenuto inammissibile la produzione documentaleeffettuata in appello, erroneamente applicando la disciplina dettatadall’art. 345, comma 3, c.p.c. Deduce che, essendo stato il giudiziointrodotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cuiagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., il relativo giudizio di appello avrebbedovuto essere disciplinato dall’art. 702-quater c.p.c., norma checonsente la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti ove ritenutiindispensabili ai fini della decisione;- con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/ce, norma immediatamenteprecettiva, in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. - sulladisapplicazione dell’art. 6 del d.l. 28 novembre 2011 n. 511, conv. conl.27 gennaio 1989, n.20, degli artt. 52,56 e 60 come modificati dald.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 art. 1 , nella parte in cui la corteterritoriale ha omesso di esaminare il merito della pretesa restitutoria,affermando che la normativa nazionale sull’addizionale provincialeall’accisa avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con il dirittodell’Unione Europea, con conseguente diritto alla ripetizione dellesomme indebitamente versate.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/20263. Il primo motivo è inammissibile.La censura è formulata in violazione del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione sulla non novità dellaquestione, poiché introduce, per la prima volta in questa sede, laprospettazione secondo cui il soggetto che ha materialmente ricevutoi pagamenti ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) avrebbe agito qualemero adiectus solutionis causa ai sensi dell’art. 1188 c.c., conconseguente imputazione dei pagamenti alla resistente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]Tale ricostruzione non risulta dal ricorso essere stata in alcunmodo dedotta né sviluppata nei precedenti gradi di giudizio, né ilricorrente indica specificamente in quali atti processuali essa sarebbestata tempestivamente prospettata e sottoposta al vaglio del giudice dimerito.Il motivo si risolve, pertanto, nella prospettazione di unaquestione nuova, che implica accertamenti in fatto (in ordine allanatura e al titolo del rapporto tra la resistente e il soggetto terzopercettore delle somme), non consentiti in sede di legittimità.Né può rilevare, in senso contrario, il richiamo alladocumentazione prodotta in appello, posto che la corte territoriale haritenuto tale produzione inammissibile e ha comunque esaminato ilprofilo della legittimazione passiva solo ad abundantiam, dopo averegià individuato nella mancata prova del pagamento il fondamentodecisivo del rigetto della domanda.Ne consegue che il motivo, oltre a introdurre una questionenuova, sollecita una rivalutazione del quadro fattuale e dellaqualificazione dei rapporti tra le parti, inammissibile ai sensi dell’art.360 c.p.c.4. L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimentodel secondo e del terzo.Numero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026Invero, la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi,autonoma e dirimente, individuata nel difetto di prova dell’avvenutopagamento delle somme, di cui si chiede la restituzione, al solosoggetto convenuto in giudizio, presupposto indefettibile dell’azione exart. 2033 c.c.Tale ratio non è validamente censurata dal primo motivo e resta,pertanto, ferma.In presenza di una decisione fondata su una pluralità diargomentazioni, delle quali una sola sufficiente a sorreggerne ildispositivo, l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure rivoltecontro tale argomentazione rende irrilevante l’esame delle ulterioridoglianze, che devono essere dichiarate assorbite.Ne consegue che il secondo motivo, relativo alla disciplina delleproduzioni documentali in appello nel procedimento sommario dicognizione, e il terzo motivo, concernente il merito della pretesarestitutoria e la dedotta incompatibilità della normativa interna con ildiritto dell’Unione Europea, restano assorbiti.5. Alla inammissibilità del primo motivo di ricorso e alconseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spesesostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenzadei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto perlegge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;- dichiara assorbiti i motivi secondo e terzo.- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 5.900 per compensi, oltreNumero registro generale 23173/2024Numero sezionale 1201/2026Numero di raccolta generale 8792/2026Data pubblicazione 08/04/2026alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
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