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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 28556/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 044HLOA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LEQ8V) nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale in data 22 dicembre 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del reato di concorso in tentata rapina, commesso quando cercavano di appropriarsi di alcuni generi alimentari presso un supermercato compiendo poi violenza per assicurarsi l'impunità.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Zadra, per Buciuman, lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta posto che era stata applicata una sanzione non proporzionata alla entità dei fatti ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato. 2.1 L'avv.to Cecon per Pruna, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con specifico riferimento all'entità della pena inflitta; violazione dell'art. 606.1ett. e) cod.proc.pen..in riferimento alla illogicità della motivazione circa la mancata sostituzione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso Buciuman ed i motivi dell'impugnazione Pruna sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

Ed invero deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 Ud. (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238851 - 01) e si è anche sostenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi, comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza delle doglianze, posto che la corte di appello di Genova non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo ampiamente spiegato, a pagina 3 della sentenza, le ragioni per il lieve discostamento dalla sanzione minima.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al motivo avanzato nel ricorso Pruna e con il quale si lamenta l'omessa concessione delle pene sostitutive; ed invero anche in tale caso del tutto esente dai lamentati vizi appare la motivazione del giudice di appello che ha fatto riferimento a plurimi aspetti della personalità dell'imputata per affermare una prognosi negativa di osservanza delle disposizioni connesse all'applicazione di quelle sanzioni richiesta in sostituzione delle pene cd. ordinarie.

E poiché il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, ne consegue affermarsi che è esente da vizi la decisione di appello che neghi la concessione delle pene sostitutive in ragione della pluralità di condanne precedenti nonché dell'attuale sottoposizione dell'istante a misure cautelari per numerosi reati analoghi a quelli per cui si procede.

In tali casi infatti il giudizio prognostico negativo appare correttamente collegato a plurimi aspetti della personalità del reo richiamati ex art. 133 cod.pen.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 2 luglio 2024 IL CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ni DEPOSITAtO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 044HLOA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LEQ8V) nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Romania avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 febbraio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale in data 22 dicembre 2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli del reato di concorso in tentata rapina, commesso quando cercavano di appropriarsi di alcuni generi alimentari presso un supermercato compiendo poi violenza per assicurarsi l'impunità. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Zadra, per Buciuman, lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta posto che era stata applicata una sanzione non proporzionata alla entità dei fatti ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato. 2.1 L'avv.to Cecon per Pruna, lamentava, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con specifico riferimento all'entità della pena inflitta; violazione dell'art. 606.1ett. e) cod.proc.pen..in riferimento alla illogicità della motivazione circa la mancata sostituzione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso Buciuman ed i motivi dell'impugnazione Pruna sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero deve essere ricordato come la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena. (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 Ud. (dep. 11/01/2008 ) Rv. 238851 - 01) e si è anche sostenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi, comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza delle doglianze, posto che la corte di appello di Genova non è incorsa nel lamentato difetto di motivazione avendo ampiamente spiegato, a pagina 3 della sentenza, le ragioni per il lieve discostamento dalla sanzione minima. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione al motivo avanzato nel ricorso Pruna e con il quale si lamenta l'omessa concessione delle pene sostitutive; ed invero anche in tale caso del tutto esente dai lamentati vizi appare la motivazione del giudice di appello che ha fatto riferimento a plurimi aspetti della personalità dell'imputata per affermare una prognosi negativa di osservanza delle disposizioni connesse all'applicazione di quelle sanzioni richiesta in sostituzione delle pene cd. ordinarie. E poiché il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, ne consegue affermarsi che è esente da vizi la decisione di appello che neghi la concessione delle pene sostitutive in ragione della pluralità di condanne precedenti nonché dell'attuale sottoposizione dell'istante a misure cautelari per numerosi reati analoghi a quelli per cui si procede. In tali casi infatti il giudizio prognostico negativo appare correttamente collegato a plurimi aspetti della personalità del reo richiamati ex art. 133 cod.pen.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 luglio 2024 IL CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ni DEPOSITAtO [OSCURATO:PERSONA]
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