CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••nn [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l'istanza avanzata da MAESANO Santo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte chiarisce che non vi sono indici concreti, oltre a quello relativo al tipo di reato perpetrato, per ritenere che i comportamenti giudicati con le sentenze sopra richiamate, commessi dal 2010 al marzo 2013, facciano parte del medesimo disegno criminoso relativo all'associazione mafiosa riconosciuta a partire dai fatti commessi fino dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; la commissione di delitti successivi dimostra piuttosto la tendenziale propensione del pervenuto alla commissione di tali tipologie di reato, senza tuttavia che possa, per ciò solo, riscontrarsi un'identità di disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAESANO Santo deducendo come motivo di ricorso violazione e falsa applicazione della legge penale, nonché omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]