CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agira (En) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 1°/7/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il Maione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 5 contestato. La Corte di appello avrebbe ribadito la condanna sul presupposto del solo dolo generico, in assenza di indici di quello - specifico - richiesto dalla norma; dall'istruttoria, infatti, sarebbe emerso che la società avrebbe cessato la propria attività nel corso del 2011, che ne sarebbe deceduto il commercialista e che il ricorrente - munito della sola licenza elementare - avrebbe allora deciso di presentare personalmente il bilancio, purtroppo, però, incappando in un evidente errore di battitura, ossia scrivendo 3.458.854,00 in luogo di 34.588,54 euro. Risulterebbe chiara, dunque, l'assenza del requisito soggettivo rafforzato richiesto dalla norma, e la presenza di una responsabilità meramente colposa, da parte di un soggetto che - sia pur maldestramente - si sarebbe prodigato per depositare i bilanci anche in una situazione di difficoltà personale e societaria. La sentenza, peraltro, non avrebbe tenuto conto della consulenza redatta dal tecnico della difesa, che avrebbe confermato l'inattività della società per l'anno 2011, a partire dal mese di marzo, così da rendere impossibile il superamento della soglia di punibilità del reato e da vincere i criteri presuntivi utilizzati dalla Guardia di finanza; - si contesta, poi, la mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art.603 cod. proc. pen., quale una perizia contabile volta ad accertare proprio l'effettivo superamento della soglia; dall'istruttoria, infatti, sarebbe emerso che il Maione avrebbe infine ceduto la società a tale signora Tirlea, consegnandole tutti i documenti contabili (come da dichiarazione 21/2/2013 in atti), e che questa si sarebbe però poi resa irreperibile, impedendo quindi il recupero della stessa documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (e diffusamente riportate), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione sintetica ma del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, anche alla luce del tenore della sentenza di primo grado, alla quale l'altra si lega in un continuo motivazionale, attesa la cd. doppia conforme. 5. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il presunto errore di battitura nel quale il Maione sarebbe incorso all'atto di registrare il bilancio alla Camera di commercio non appariva verosimile, dato che difficilmente l'importo di 34.000,00 euro può essere (per distrazione) digitato in 3.458.854,00 euro. Sul punto, peraltro, la tesi per la quale l'importo esatto sarebbe stato pari a 34.588,54 euro (tale, dunque, da sostenere l'ipotesi del mero errore di battitura, con due zeri in più) risulta non solo argomento di puro merito, non ammesso in sede di legittimità, ma anche privo di ogni sostegno oggettivo, dato che - per dato pacifico - nessuna documentazione societaria è stata mai recuperata e, dunque, acquisita agli atti, a conforto di tale tesi. 6. A questo elemento, poi, si aggiunga che già il primo Giudice aveva sottolineato l'inverosimiglianza dell'affermazione secondo cui, venuto a mancare il commercialista della società, il ricorrente - tutt'altro che sprovveduto, avendo avuto anche 70 dipendenti - non sarebbe riuscito a trovarne un altro. Oltre al fatto che, qualora davvero il bilancio fosse stato registrato per un importo solo erroneamente battuto, non si comprenderebbe perché lo stesso Maione non avesse provveduto a rettificarlo, al momento del controllo dei dati o anche successivamente, ad esempio nelle sedi amministrative all'atto della contestazione. Lo stesso ricorrente, peraltro, non aveva mai offerto la documentazione contabile dalla quale poter ricavare un diverso (e, per lui, corretto) ammontare dei redditi 2011, così ulteriormente confermandosi la piena consumazione del reato contestato. 7. In forza di questo adeguato e solido tessuto argomentativo, i Giudici del merito hanno quindi riscontrato non solo il (pacifico) carattere oggettivo della condotta, ma anche il necessario dolo specifico, espresso quantomeno dal dolo eventuale di evasione con il quale il ricorrente aveva sostenuto l'omessa presentazione della dichiarazione (diversa dalla registrazione del bilancio alla Camera di commercio). 7.1. Ne consegue, dunque, che correttamente è stata esclusa una responsabilità meramente colposa, peraltro invocata nel ricorso soltanto in forza di circostanze (ancora) di mero fatto, irricevibili in questa sede, come l'inattività della "[OSCURATO:SOCIETA]." dal marzo 2011, la morte del commercialista nel febbraio 2012 e la consegna della intera contabilità a tale signora Tirlea, cessionaria della società. 8. Ancora alla luce di tali considerazioni, infine, la sentenza risulta incensurabile anche laddove ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria a mezzo di perizia contabile. 8.1. Al riguardo, occorre premettere che - per consolidato indirizzo - la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/3/2017, A., Rv. 270936). 8.2. Ebbene, questo carattere di "neutralità" risulta ancor più evidente nel caso in esame, nel quale la perizia richiesta rivestiva una innegabile natura esplorativa. La difesa, infatti, non aveva contestato la ricostruzione contabile operata dal Tribunale con un'altra fondata sulla stessa o su differente documentazione, ma si era limitata ad affermare che tutta la documentazione della società sarebbe stata poi consegnata dal Maione (peraltro, nel febbraio 2013) a tale signora Tirlea, apparente cessionaria dell'attività, la quale si sarebbe poi resa irreperibile a tutti, così da rendere impossibile il recupero di ogni documento. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa