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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28921/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 27 gennaio 2021 di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato e di [OSCURATO:PERSONA] per simulazione di reato.

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione alla valutazione del compendio probatorio per il delitto di furto aggravato e per la circostanza aggravante cli cui all'art. 625 n. 7 c.p., per entrambi, e per il reato previsto dall'art. 367 c.p., per la Rizzello; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (pp. 2 e 3 della sentenza impugnata quanto ai delitti contestati, e p. 3 per l'aggravante laddove si precisa come il fondo dal quale la refurtiva era stata prelevata fosse privo di apposita recinzione); Ritenuto pertanto che ii ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 27 gennaio 2021 di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato e di [OSCURATO:PERSONA] per simulazione di reato. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione alla valutazione del compendio probatorio per il delitto di furto aggravato e per la circostanza aggravante cli cui all'art. 625 n. 7 c.p., per entrambi, e per il reato previsto dall'art. 367 c.p., per la Rizzello; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (pp. 2 e 3 della sentenza impugnata quanto ai delitti contestati, e p. 3 per l'aggravante laddove si precisa come il fondo dal quale la refurtiva era stata prelevata fosse privo di apposita recinzione); Ritenuto pertanto che ii ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio
Sentenza Cassazione n. 28921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris