CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 25 luglio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi con conseguente revoca ab initio della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso il 22 settembre del 2020. In motivazione, il Tribunale osserva che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] (cessione di stupefacenti in costanza di sottoposizione alla misura alternativa) rende impossibile la prosecuzione della misura alternativa in corso, avendo egli dato prova di non aver compreso la finalità rieducativa dello strumento applicato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Luigi deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. 3. Le doglianze sono state ribadite con il deposito di motivi aggiunti. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi - in sostanza - a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Inoltre va rilevato che la gravità della condotta tenuta in corso di sottoposizione ha - senza vizi logici - determinato la revoca ex tunc. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere esteriore [OSCURATO:PERSONA]