CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35057/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 335 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da jy'[OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla prova della omissione di vigilanza, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena , all'entità della pena inflitta, all'omessa puntuale analisi dei motivi di appello; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al quello relativo alla sospensione condizionale della pena, precluso, non essendo stato dedotto in appello, e, quanto agli altri, perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.M