Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21986/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Forli' n. 15/2024 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, avanti al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1/2021, emesso su ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’importo di € 4.152,90 oltreNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energiaelettrica.A fondamento dell’opposizione il Borzì esponeva che il credito inoggetto si riferiva ad una fornitura di energia ad un appartamento inrelazione ad un periodo (2011-2016) in cui il predetto opponente ormainon risiedeva più, da tempo, nell’appartamento stesso (dal 2009), sì chenessun consumo di energia elettrica poteva riguardare l’utenza inquestione.

In ogni caso, il credito (formalmente ascritto a “ricalcoli”)doveva ritenersi prescritto, dovendosi fare applicazione del terminebiennale previsto dalla legge n. 160 del 2019.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestava la fondatezza dell’opposizione, inparticolare esponendo che la morosità ascritta al Borzì riguardava prelieviirregolari di energia elettrica (per effetto della manomissione delcontatore, con sottomisurazione pari all’84,85%), accertati da tecnici diEnel [OSCURATO:SOCIETA]. in data 06/07/2016 e poi fatturati dalla stessaEnel [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Forlì, con sentenza n. 152/2022, respingeval’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, lamentando l’insussistenza diriscontri istruttori al credito in questione, essendo stata contestata lafattura concernente il ricalcolo addebitato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e lavalenza istruttoria del verbale di accertamento del 06/07/2016,sottoscritto peraltro unicamente – ed inconsapevolmente – dalla madredel Borzì (che non risiedeva nell’appartamento e non era titolaredell’utenza), né potendo d’altro canto procedersi a ulteriori accertamentisul contatore, essendo quest’ultimo stato sostituito dai tecnici intervenutiin loco.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eccepiva l’inammissibilità del gravame,ex artt. 342 e 434 c.p.c., essendo state riproposte le medesimeNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026argomentazioni dedotte dal Borzì in prime cure e poi disattese dal [OSCURATO:PERSONA], contestando comunque nel merito la fondatezza dell’appello.Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 15/2024, respingeva il gravame,ritenendolo inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., oltre che,comunque, infondato (rilevando come non fossero state reiterate leistanze istruttorie avanzate dal Borzì in prime cure e neppure l’eccezionedi prescrizione del credito vantato da controparte).3.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Borzipropone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3c.p.c.: il Giudice del Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello aisensi dell’ art. 342 c.p.c. co.1 n.2 mentre nell’Atto di Appello, vengonoesattamente riportate le parti della Sentenza da correggere unitamentealle circostanze che comportano una violazione di legge e cioè l’assolutacarenza probatoria della Domanda di [OSCURATO:PERSONA].Si duole dell’erroneità della declaratoria di inammissibilitàdell’appello da parte del Tribunale di Forlì, avendo chiaramente indicato laparte della sentenza oggetto di gravame, in aderenza alle indicazionifornite dalla giurisprudenza di legittimità onde ritenere rispettate leprevisioni dell’art. 342 c.p.c.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, Essendol'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitatoal controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causanel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previstodall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore diforme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, ancheNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondal'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppurein forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia diprimo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale cherestino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relativecensure (v.

Cass. 2320 del 25/1/2023), gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero latrascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto dellapermanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (v.

Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass.27199 del 16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando dunque ilricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti digravame ed evidenziando altresì che «Non può considerarsi aspecifico edeve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello cheesponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo taleche il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, inassenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di coglierenatura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, chel'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze dicausa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamenteNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione acritica vincolata» (Cass. 7675 del 19.3.2019).Si è altresì precisato che “Ai fini della specificità dei motivi d'appellorichiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nellaprospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisioneimpugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza ilcontenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primogiudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).Orbene, nell’impugnata sentenza tali principi sono stati dal giudicedell’appello invero disattesi.Nell’atto di appello proposto dal Borzì risultano in effettiespressamente indicate (a pp.gg. 3 e 5 del gravame) sia le parti dellamotivazione della sentenza del Giudice di Pace di Forlì oggetto dicontestazione (“La Sentenza è errata laddove sostiene che “è stataaccertata la prestazione di energia elettrica da parte dell’opposto in favoredell’opponente nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 05/07/2016, come da fattura diconteggio del consumo prodotta e comprovata dal calcolo effettuatodall’opposto in seguito alla verifica eseguita in data 06/07/2016 allapresenza di Carciotto francesca, che aveva partecipato alle operazioni diverifica e sottoscritto il relativo verbale (Doc.6 prodotto).

Nel casoverificato di manomissione del Contatore, come dedotto da parte opposta,la normativa di riferimento di cui alla Delibera dell’Autorità per l’EnergiaElettrica n.200/99 prevede espressamente il ricalcolo dei consumi da partedell’Ente fornitore (artt. 9-11), previa verifica ed accertamento effettuatinelle modalità adottate da parte opposta”.”: così a pg. 3; “[OSCURATO:PERSONA] diPace, nella Sentenza, rileva che l’opponente “non ha provveduto nelperiodo indicato a recedere dal Contratto di fornitura” e che questoNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026costituirebbe “il fondamento del credito richiesto dall’opposto”, ma questaargomentazione parte da una circostanza irrilevante ed ininfluente, pergiungere ad una conclusione del tutto apodittica ed infondata”, così a pg.5) sia le critiche mossa a tali valutazioni (“E’ pacifico che la fattura, unavolta contestata, come nella fattispecie, non ha alcun valore probatorio.

LaCT. basa, allora, la sua pretesa sulla verifica effettuata in data 06/07/2016(Doc. 6 fascicolo di Ct) la quale, parimenti, non ha alcun valoreprobatorio”, con articolata indicazione dei rilievi in forza dei quali il verbaleconcernente la predetta verifica non poteva essere ritenuto integrare unavalida dimostrazione del credito oggetto di causa, così a pp.gg. 3 e ss; “Ilcertificato di residenza storico, che dimostra il trasferimento di Borzì aCesena fin dal 22/07/2009 (Doc.2), serve unicamente a dimostrare che iconsumi nell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n.97, Paternò (CT) eranominimi, recandosi egli in tale appartamento solamente per qualche giornoall’anno, per andare a trovare la madre, che abita nell’appartamentosoprastante, consumi minimi regolarmente pagati”, così, tra le variecontestazioni, quella espressa a pg. 5).Deve quindi ritenersi che l’appello in oggetto non sia gravato daldeficit contenutistico valorizzato dal consolidato orientamento di questaCorte onde ritenere applicabile l’art. 342 c.p.c., dal momento che dalgravame predetto si evincono invero sia le parti della sentenza di primecure oggetto di contestazione sia le ragioni mosse dall’appellante asostegno delle mosse censure in contrapposizione agli argomenti spesi dalgiudice di prime cure, sicché la valutazione da compiersi al riguardoavrebbe dovuto attenere alla fondatezza o meno delle medesime.2.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbiti il 2° motivo (con il quale il ricorrente denunzia “Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, ex art. 360 n.5 c.p.c., avendo il Borzì sostenuto, fin dal 1° grado,l’assoluta carenza probatoria della Domanda di [OSCURATO:PERSONA], non avendo alcunaNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026valenza l’[OSCURATO:PERSONA] dalla stessa eseguito, in quanto Atto diparte, ma sul punto nulla ha dedotto e/o argomentato il Giudiced’Appello”), il 3° motivo ( con il quale denunzia Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art.360 n. 3 c.p.c.: il Giudice del Tribunale ha ritenuto che fossel’appellante a dover fornire la prova della propria tesi in giudizio anche sein quanto opponente nel giudizio di primo grado, era convenuto in sensosostanziale, così applicando una ingiustificata inversione dell’onereprobatori ) e il 4° motivo ( con il quale denunzia Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 secondo comma n.4 c.p.c. e 118 Disposizionidi attuazione, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., per la motivazionemeramente apparente della Sentenza: il Giudice del Tribunale omette dichiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base diquali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione ),consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Forlì, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2°, il 3° e il 4° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Forlì, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Forli' n. 15/2024 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, avanti al Giudice di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1/2021, emesso su ricorsodella società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’importo di € 4.152,90 oltreNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energiaelettrica.A fondamento dell’opposizione il Borzì esponeva che il credito inoggetto si riferiva ad una fornitura di energia ad un appartamento inrelazione ad un periodo (2011-2016) in cui il predetto opponente ormainon risiedeva più, da tempo, nell’appartamento stesso (dal 2009), sì chenessun consumo di energia elettrica poteva riguardare l’utenza inquestione. In ogni caso, il credito (formalmente ascritto a “ricalcoli”)doveva ritenersi prescritto, dovendosi fare applicazione del terminebiennale previsto dalla legge n. 160 del 2019.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestava la fondatezza dell’opposizione, inparticolare esponendo che la morosità ascritta al Borzì riguardava prelieviirregolari di energia elettrica (per effetto della manomissione delcontatore, con sottomisurazione pari all’84,85%), accertati da tecnici diEnel [OSCURATO:SOCIETA]. in data 06/07/2016 e poi fatturati dalla stessaEnel [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Forlì, con sentenza n. 152/2022, respingeval’opposizione.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, lamentando l’insussistenza diriscontri istruttori al credito in questione, essendo stata contestata lafattura concernente il ricalcolo addebitato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e lavalenza istruttoria del verbale di accertamento del 06/07/2016,sottoscritto peraltro unicamente – ed inconsapevolmente – dalla madredel Borzì (che non risiedeva nell’appartamento e non era titolaredell’utenza), né potendo d’altro canto procedersi a ulteriori accertamentisul contatore, essendo quest’ultimo stato sostituito dai tecnici intervenutiin loco.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. eccepiva l’inammissibilità del gravame,ex artt. 342 e 434 c.p.c., essendo state riproposte le medesimeNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026argomentazioni dedotte dal Borzì in prime cure e poi disattese dal [OSCURATO:PERSONA], contestando comunque nel merito la fondatezza dell’appello.Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 15/2024, respingeva il gravame,ritenendolo inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., oltre che,comunque, infondato (rilevando come non fossero state reiterate leistanze istruttorie avanzate dal Borzì in prime cure e neppure l’eccezionedi prescrizione del credito vantato da controparte).3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Borzipropone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3c.p.c.: il Giudice del Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello aisensi dell’ art. 342 c.p.c. co.1 n.2 mentre nell’Atto di Appello, vengonoesattamente riportate le parti della Sentenza da correggere unitamentealle circostanze che comportano una violazione di legge e cioè l’assolutacarenza probatoria della Domanda di [OSCURATO:PERSONA].Si duole dell’erroneità della declaratoria di inammissibilitàdell’appello da parte del Tribunale di Forlì, avendo chiaramente indicato laparte della sentenza oggetto di gravame, in aderenza alle indicazionifornite dalla giurisprudenza di legittimità onde ritenere rispettate leprevisioni dell’art. 342 c.p.c.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, Essendol'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitatoal controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causanel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previstodall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore diforme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, ancheNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondal'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenzaappellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppurein forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia diprimo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale cherestino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relativecensure (v. Cass. 2320 del 25/1/2023), gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorral'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero latrascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto dellapermanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (v. Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass.27199 del 16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando dunque ilricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti digravame ed evidenziando altresì che «Non può considerarsi aspecifico edeve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello cheesponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo taleche il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, inassenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di coglierenatura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, chel'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze dicausa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamenteNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione acritica vincolata» (Cass. 7675 del 19.3.2019).Si è altresì precisato che “Ai fini della specificità dei motivi d'appellorichiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nellaprospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado,non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisioneimpugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza ilcontenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primogiudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).Orbene, nell’impugnata sentenza tali principi sono stati dal giudicedell’appello invero disattesi.Nell’atto di appello proposto dal Borzì risultano in effettiespressamente indicate (a pp.gg. 3 e 5 del gravame) sia le parti dellamotivazione della sentenza del Giudice di Pace di Forlì oggetto dicontestazione (“La Sentenza è errata laddove sostiene che “è stataaccertata la prestazione di energia elettrica da parte dell’opposto in favoredell’opponente nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 05/07/2016, come da fattura diconteggio del consumo prodotta e comprovata dal calcolo effettuatodall’opposto in seguito alla verifica eseguita in data 06/07/2016 allapresenza di Carciotto francesca, che aveva partecipato alle operazioni diverifica e sottoscritto il relativo verbale (Doc.6 prodotto). Nel casoverificato di manomissione del Contatore, come dedotto da parte opposta,la normativa di riferimento di cui alla Delibera dell’Autorità per l’EnergiaElettrica n.200/99 prevede espressamente il ricalcolo dei consumi da partedell’Ente fornitore (artt. 9-11), previa verifica ed accertamento effettuatinelle modalità adottate da parte opposta”.”: così a pg. 3; “[OSCURATO:PERSONA] diPace, nella Sentenza, rileva che l’opponente “non ha provveduto nelperiodo indicato a recedere dal Contratto di fornitura” e che questoNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026costituirebbe “il fondamento del credito richiesto dall’opposto”, ma questaargomentazione parte da una circostanza irrilevante ed ininfluente, pergiungere ad una conclusione del tutto apodittica ed infondata”, così a pg.5) sia le critiche mossa a tali valutazioni (“E’ pacifico che la fattura, unavolta contestata, come nella fattispecie, non ha alcun valore probatorio. LaCT. basa, allora, la sua pretesa sulla verifica effettuata in data 06/07/2016(Doc. 6 fascicolo di Ct) la quale, parimenti, non ha alcun valoreprobatorio”, con articolata indicazione dei rilievi in forza dei quali il verbaleconcernente la predetta verifica non poteva essere ritenuto integrare unavalida dimostrazione del credito oggetto di causa, così a pp.gg. 3 e ss; “Ilcertificato di residenza storico, che dimostra il trasferimento di Borzì aCesena fin dal 22/07/2009 (Doc.2), serve unicamente a dimostrare che iconsumi nell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n.97, Paternò (CT) eranominimi, recandosi egli in tale appartamento solamente per qualche giornoall’anno, per andare a trovare la madre, che abita nell’appartamentosoprastante, consumi minimi regolarmente pagati”, così, tra le variecontestazioni, quella espressa a pg. 5).Deve quindi ritenersi che l’appello in oggetto non sia gravato daldeficit contenutistico valorizzato dal consolidato orientamento di questaCorte onde ritenere applicabile l’art. 342 c.p.c., dal momento che dalgravame predetto si evincono invero sia le parti della sentenza di primecure oggetto di contestazione sia le ragioni mosse dall’appellante asostegno delle mosse censure in contrapposizione agli argomenti spesi dalgiudice di prime cure, sicché la valutazione da compiersi al riguardoavrebbe dovuto attenere alla fondatezza o meno delle medesime.2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbiti il 2° motivo (con il quale il ricorrente denunzia “Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, ex art. 360 n.5 c.p.c., avendo il Borzì sostenuto, fin dal 1° grado,l’assoluta carenza probatoria della Domanda di [OSCURATO:PERSONA], non avendo alcunaNumero registro generale 13800/2024Numero sezionale 1798/2026Numero di raccolta generale 21986/2026Data pubblicazione 26/06/2026valenza l’[OSCURATO:PERSONA] dalla stessa eseguito, in quanto Atto diparte, ma sul punto nulla ha dedotto e/o argomentato il Giudiced’Appello”), il 3° motivo ( con il quale denunzia Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art.360 n. 3 c.p.c.: il Giudice del Tribunale ha ritenuto che fossel’appellante a dover fornire la prova della propria tesi in giudizio anche sein quanto opponente nel giudizio di primo grado, era convenuto in sensosostanziale, così applicando una ingiustificata inversione dell’onereprobatori ) e il 4° motivo ( con il quale denunzia Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 secondo comma n.4 c.p.c. e 118 Disposizionidi attuazione, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., per la motivazionemeramente apparente della Sentenza: il Giudice del Tribunale omette dichiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base diquali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione ),consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Forlì, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2°, il 3° e il 4° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Forlì, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21986/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris